Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7782 del 10/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/04/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 10/04/2020), n.7782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29125-2018 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI N. 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 1178/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 31/10/2019 dal Consigliere Relatore GIUSEPPE

TEDESCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Presidente della Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 7 luglio 2018, ha ammesso A.C. al patrocinio a spese dello Stato con riferimento a un ricorso per cassazione contro sentenza della Corte d’appello di Roma in materia di protezione internazionale.

Era avvenuto che l’interessato, dopo che l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio era stata in un primo tempo respinta dal consiglio dell’ordine, aveva riproposto la medesima istanza alla Corte d’appello di Roma, quale giudice competente per il giudizio; la corte l’aveva dichiarata inammissibile, ventilando la tesi che l’istante si dovesse rivolgere alla Corte di Cassazione.

Contro il diniego l’interessato ha proposto opposizione, che è stata accolta dal presidente della prima sezione civile della stessa Corte d’appello di Roma con l’ordinanza impugnata in questa sede, con la quale l’interessato è stato ammesso al gratuito patrocinio.

Il presidente ha deciso essenzialmente in base a un duplice rilievo:

a) l’opposizione era innanzitutto ammissibile ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, tenuto conto che la norma è applicabile anche nel caso in cui l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio sia stata respinta dal giudice compente per il giudizio, al quale la medesima sia stata proposta ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126, comma 3;

b) per i giudizi di cassazione competente a decidere sulla istanza di ammissione al gratuito patrocinio è il giudice di merito la cui pronuncia sia oggetto di impugnazione innanzi alla Suprema Corte.

Con il medesimo provvedimento il presidente ha dichiarato irripetibili le spese “in considerazione della novità delle questioni relative alla competenza del giudice adito e alla ritualità dell’opposizione”.

Per la cassazione della sentenza A.C. ha proposto ricorso affidato a unico motivo, con il quale ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

Non ricorreva nella specie il requisito della novità della questione, idoneo a giustificare la compensazione delle spese da parte del giudice.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere accolto, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nel testo in vigore novellato dal D.L. n. 132 del 2014, (applicabile ratione temporis, trattandosi di procedimento introdotto nel 2018), la compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonchè – per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale – nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2.

Nel provvedimento impugnato la compensazione è giustificata in considerazione della novità della questione, in una situazione, però, nella quale tale requisito non ricorreva, in presenza di un orientamento consolidato e pluriennale della Suprema Corte, che senza oscillazione riconosce sia la possibilità dell’opposizione contro il decreto di rigetto emesso dal giudice del merito, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 cit., art. 126, comma 3, sia che spetta in via esclusiva al giudice di merito la competenza a pronunciarsi sulla istanza riferita alla proposizione del ricorso per cassazione, (Cass. n. 10145/2002; n. 19310/2003; 13833/2008; n. 19203/2009; n. 23972/2018; n. 16940/2019).

L’errore incorso nella valutazione della novità della questione comporta una violazione della norma sul governo delle spese, tale da giustificare l’accoglimento del ricorso.

Si impone, pertanto, la cassazione del provvedimento, con rinvio per riesame della liquidazione delle spese dell’opposizione alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2020

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