Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7782 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 19/11/2010, dep. 05/04/2011), n.7782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4820/2010 proposto da:

S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DELLA MARINA 1, presso lo studio dell’avvocato DE

MATTEIS PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato ISOLA Valentino,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato

PETRETTI ALESSIO, rappresentato e difeso dall’avvocato QUEIROLO

SILVANO, giusta mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1082/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

13/10/09, depositata il 03/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si trascrive di seguito la relazione ex art. 380 bis c.p.c., redatta in data 29.9 c.a. dal Consigliere relatore.

“Trattasi dell’impugnazione di una sentenza che, in riforma di quella di primo grado, in parziale accoglimento della domanda attrice, ha condannato la convenuta alla rimozione di due manufatti (una costruzione con tetto di copertura a falde inclinate ed un barbecue), posti sul proprio fondo, avendone ritenuta abusiva e mai sanata la relativa realizzazione, con conseguente lesione dei diritti del vicino,indipendentemente dalla distanza dal confine o dalla costruzione della parte attrice.

Il ricorso del soccombente, affidato a sei motivi, si palesa fondato nei limiti di seguito precisati.

1) Va disatteso, per manifesta infondatezza,il primo motivo, deducente violazione dell’art. 112 c.p.c., considerato la Corte d’Appello ha ritenuto di accogliere parzialmente una domanda ex art. 872 c.c., che, come si rileva dalla narrativa della sentenza, era stata, con ampia ed omnicomprensiva formulazione, proposta a fini restitutori e risarcitori,sulla violazione delle “vigenti disposizioni”.

2) Manifestamente fondato è, invece, il secondo motivo, nella parte in cui deduce violazione dell’art. 872 c.c., perchè i giudici di appello, pur disattendendo la richiesta risarcitoria, hanno ritenuto che il solo fatto che i due manufatti fossero stati costruiti senza licenza o concessione e mai sanati fosse sufficiente a giustificare la domanda di riduzione in pristino, senza tener conto che a tal fine, ai sensi del secondo comma del citato articolo, sarebbe stata necessaria la dimostrazione che gli stessi fossero stati ubicati a distanza inferiore a quella prescritta da codice civile o di eventuali norme locali integrative dello stesso, la cui eventuale violazione la corte di merito ha ritenuto superfluo accertare.

3) Tutti i rimanenti motivi restano assorbiti.

Si propone, pertanto, la reiezione del primo motivo, l’accoglimento del secondo, l’assorbimento dei rimanenti (e la cassazione) con rinvio della sentenza impugnata”.

All’esito dell’udienza camerale, dato atto che non sono state formulate osservazioni da parte del P.G. o dalle parti, il collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, per la manifesta fondatezza non solo del secondo motivo, ma anche del primo, poichè i giudici di appello, ponendo a fondamento dell’accoglimento (erroneo, per le ragioni esposte dal relatore al punto sub 2) della domanda la generica abusività delle costruzioni, in quanto non assentite da autorizzazione o concessione edilizia alcuna, a fronte della specifica deduzione del mancato rispetto delle distanze previste dalle vigenti disposizioni, ha introdotto una causa petendi diversa da quella esposta dalla parte attrice, così incorrendo nel vizio di extrapetizione.

Per il resto si confermano le argomentazioni di cui alla riportata relazione.

La sentenza impugnata va,conclusivamente,cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altra sezione della corte di provenienza, cui si demanda anche il regolamento delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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