Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7782 del 03/04/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7782 Anno 2014
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 14699-2008 proposto da:
VIOLETTI MARIA, elettivamente domiciliata ex lege in
ROMA, PRESSO la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
SANNINO GIOVANNI giusta delega a margine;
– ricorrente contro

MAGNO GIUSEPPE, MONTANO GIUSEPPINA;
– intimati –

sul ricorso 18527-2008 proposto da:
MAGNO GIUSEPPE MGNGPP36A05G812W, MONTANO GIUSEPPINA

Data pubblicazione: 03/04/2014

MNTGPP30S54G812D, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA AJACCIO 14, presso lo studio dell’avvocato
COLAVINCENZO ANTONIO, rappresentati e difesi
dall’avvocato BIANCARDI GEREMIA giusta procura a
margine;

contro

VIOLETTI MARIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1506/2007 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/06/2007 R.G.N.
2304/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2014 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale e per
l’accoglimento del ricorso incidentale.

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– ricorrenti –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In relazione ad un rapporto di locazione
concernente un immobile ad uso diverso, i locatori
Giuseppe Magno e Giuseppina Montano adivano il

risoluzione del contratto in applicazione di una
clausola risolutiva espressa o, comunque, per
inadempimento della conduttrice Maria Violetti, la
quale si costituiva in giudizio contestando la
richiesta e spiegando domanda riconvenzionale.
Sul gravame proposto dai locatori avverso la
sentenza del Tibunale di Nola l che aveva rigettato
la domanda principale ed aveva accolto
parzialmente la riconvenzionale, la Corte di
Appello di Napoli pronunciava sentenza (n.
2578/2001) con cui accoglieva parzialmente
l’impugnazione e -pur senza dichiarare la
risoluzione- condannava la Violetti al pagamento
di £ 8.081.900.
Nelle more del primo giudizio, i medesimi
locatori adivano nuovamente il Tribunale di Noia
con citazione per convalida di sfratto per
morosità e richiesta di ingiunzione di pagamento
dei canoni insoluti.
La sentenza di primo grado (n. 1892/2001), che
dichiarava la risoluzione del contratto e
condannava la conduttrice al pagamento di £
10.873.000, veniva impugnata dalla Violetti avanti
3

Tribunale di Noia per sentir dichiarare la

alla Corte di Appello di Napoli, che (con sentenza
n. 1612/2001) rigettava l’impugnazione.
I ricorsi per cassazione proposti avverso
entrambe le pronunce venivano riuniti e decisi con
sentenza n. 2853/2005, che cassava con rinvio.
I due giudizi riuniti venivano tempestivamente

Corte di Appello di Napoli, che li definiva con
sentenza n. 1506/2007.
Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione
la Violetti, affidandosiVtre motivi; il Magno e la
Montano resistono a mezzo di controricorso
contenente ricorso incidentale affidato ad un
unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Al ricorso in esame si

applica, ratione

temporis, la disposizione dell’art. 366 bis c.p.c.
in quanto la sentenza è stata pubblicata in data
21.6.2007.
2. Col primo motivo -che deduce “violazione
di norme processuali, artt. 393 e 394 C.P.C.,
nullità della sentenza e del procedimento (art.
360 n. 4)”- la ricorrente censura la sentenza
impugnata per essersi richiamata -nella
motivazione e nel dispositivo- alle sentenze di
primo grado, senza considerare che le stesse erano
risultate travolte dalla pronuncia della
Cassazione n. 2853/2005, che aveva cassato
disponendo il rinvio alla Corte di Appello.
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riassunti dal Magno e dalla Montano avanti alla

2.1. Il motivo -assistito da un quesito di
diritto di dubbia ammissibilità- risulta
infondato, atteso che il richiamo alle sentenze di
primo grado -benché improprio- appare del tutto
pleonastico nell’economia della decisione delle
Corte partenopea, che ha proceduto ad un rinnovato

1824/2005), esaminando e accogliendo la domanda di
risoluzione sulla base di proprie autonome
valutazioni in ordine all’interpretazione
dell’art. 32 l. n. 392/78.
3. Col secondo motivo, la ricorrente deduce
ogni possibile vizio di motivazione sul punto
della quantificazione del canone effettivamente
dovuto (se, cioè, di £ 202.700 o di £ 263.000) e,
segnatamente, in merito all’affermazione che “la
Violetti non avesse mai contestato che il canone
mensile fosse di lire 263.000”.
3.1. Dato atto che, disponendo il rinvio, la
Corte di Cassazione aveva rilevato che non era
stato adeguatamente motivato il percorso
argomentativo adottato dal giudice di merito per
quantificare l’importo del canone aggiornato, la
Corte territoriale ha motivato -ampiamente e
condivisibilmente (cfr. Cass.11.15034/2004)- nel
senso che l’importo di £ 263.000 “è la risultante
di tutte le variazioni ISTAT intervenute nel
periodo aprile 1990-aprile 1997 decurtate del 25%”
e che, “fermo restando che non sono dovuti gli
arretrati non richiesti dalle singole scadenze,
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esame del merito della controversia (cfr. Cass. n.

deve tenersi conto delle variazioni dei prezzi al
consumo verificatesi anche negli anni precedenti
ed in relazione ai quali non vi sia stata
richiesta annuale”.
3.2. Sul punto specifico della contestazione
dell’importo del canone da parte della Violetti,

conduttrice non aveva mai contestato che il canone
mensile fosse di lire 263.000, ha -al contrariodato atto che la contestazione non si riferiva al
dato delle variazioni registrate dall’ISTAT, bensì
al “criterio di calcolo” (in quanto la Violetti
assumeva che si dovesse tener conto esclusivamente
della variazione “afferente l’anno precedente”).
3.3. Il motivo risulta pertanto infondato sotto
ogni profilo prospettato.
4. Col terzo motivo -dedotto anch’esso in
relazione ad ogni possibile profilo del vizio di
motivazione- la ricorrente censura la sentenza per
“obiettiva deficienza del criterio logico che ha
condotto il giudice di rinvio a ritenere
irrilevante la mancata impugnazione” di un capo
“della sentenza 2064/2000 e l’esistenza del
precedente giudicato”, che si sarebbe formato a
seguito della mancata impugnazione dell’anzidetta
sentenza con cui il Tribunale di Noia -in
accoglimento della domanda riconvenzionale
proposta dalla conduttrice- aveva condannato i
locatori al risarcimento dei danni e al pagamento
delle spese processuali in favore della Violetti.
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la Corte di merito, lungi dall’affermare che la

4.1. Anche questo motivo risulta infondato in
quanto la decisione di risoluzione adottata dalla
Corte di rinvio è fondata, fra l’altro,
sull’inadempimento della conduttrice per avere
insistito “nella corresponsione del canone
locatizio per mezzo di vaglia postali”, ossia su

piano logico- col presupposto (inadempimento dei
locatori per avere costretto la conduttrice a
versare il canone tramite vaglia postali) su cui
era basata la pronuncia di condanna del Magno e
della Montano: la Corte territoriale ha, dunque,
fatto corretta applicazione dei criteri affermati
da questa Corte in relazione al cosiddetto effetto
espansivo interno, in forza del quale “la
decisione dell’impugnazione
principale può coinvolgere

sulla questione
anche la questione

dipendente, pure se non oggetto di alcuna
specifica censura” (Cass. n. 19937/2004), che può
ben ritenersi operante anche laddove -come nel
caso di specie- le due pronunce si pongano in un
rapporto logico di reciproca esclusione.
5.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale,

i controricorrenti deducono -ex art. 360, l ° comma
n. 4) C.P.C.- la violazione dell’art. 112 C.P.C.
per il fatto che la Corte territoriale -una volta
accolta la domanda risoluzione- non ha provveduto
al consequenziale accoglimento della domanda di
condanna della Violetti al pagamento della somma
di “lire 10.873.000, quale importo dei canoni
7

una ragione che è del tutto incompatibile -sul

(nella misura di lire 263.000 mensili) dovuti per
il periodo da aprile 1998 ad agosto 2001, oltre
interessi” o, in via subordinata, della minor
somma di £ 8.492.700 (calcolata sulla base di un
canone di £ 202.700).
5.1. In effetti, la Corte non ha emesso una

domanda -a pag. 16- nel senso che “per quanto
attiene alla condanna al pagamento dei canoni
va confermata la condanna

così come disposta

nell’anzidetta decisione del 25-26.9.2001”
(sentenza n. 1892/2001 del Tribunale di Noia),
ossia (per quanto indicato a pag. 6 della sentenza
impugnata) nell’importo di “£ 10.873.000, oltre
interessi legali dal 13.2.2001”.
5.2. Ritenuto, pertanto, che la censura sia
fondata e che non risultino necessari ulteriori
accertamenti di fatto, deve accogliersi il motivo
con contestuale decisione della causa nel merito
(ex art. 384, 2 ° co. C.P.C.) mediante pronuncia
della condanna al pagamento (per l’importo
equivalente di C 5.615,44).
6.Le spese di lite seguono la soccombenza.

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti,
rigetta il ricorso principale, accoglie quello
incidentale e, decidendo nel merito, condanna la
Violetti a pagare agli intimati ricorrenti
incidentali la somma di C 5.615,44, oltre interessi
legali dal 13.2.2001, nonché a rifondere agli stessi
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pronuncia di condanna, pur avendo motivato sulla

le spese di lite liquidate in euro 1.700,00 (di cui
euro 200,00 per esborsi), oltre accessori.
Roma, 25.2.2014

Il Presidente

Il Consigliere est.

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