Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7781 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7781 Anno 2016
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 19575-2013 proposto da:
GASPARINI

GIGLIOLA

GSRGLL61S60F593W,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANIC0,172, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA MATRONOLA, rappresentata e difesa
2016
166

dall’avvocato MAURO MENGUCCI giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

SHEHAJ MONIKA, domiciliata ex lege in ROMA,

1

Data pubblicazione: 20/04/2016

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO
COLI giusta procura speciale a margine del
controricorso;
AXA ASSICURAZIONI SPA in persona del suo legale

domiciliata

ex

lege

in

ROMA,

presso

la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNA LEPRE
giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 4331/2012 del TRIBUNALE di
MILANO, depositata il 13/04/2013, R.C.N.
81431/2010;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 21/01/2016 dal Consigliere
Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato ANDREA MATRONOLA per delega non
scritta;
udito l’Avvocato MARCO SILI SCAVALLI per delega;
udito

il

P.M.

in

persona

del

Sostituto

Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;

rappresentante pro tempore MAURIZIO RAINO’,

Svolgimento del processo

A seguito di ordinanza con la quale la Corte d’Appello di
Milano ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi degli
artt. 348 bis e 348

ter cod. proc. civ., l’avv. Gigliola

Tribunale di Milano, in data 12 aprile 2012. Con questa
sentenza, pronunciando nel giudizio di accertamento
dell’obbligo del terzo introdotto dalla creditrice
pignorante, avv. Gasperini, nei confronti della propria
debitrice, Monika Shehaj, e del terzo pignorato, Axa
Assicurazioni S.P.A., il Tribunale ha rigettato la domanda
dell’attrice e l’ha condannata al pagamento delle spese in
favore di entrambe le controparti.
Avverso questa decisione la ricorrente formula un motivo,
articolato in più censure.
La Shehaj e la Axa Assicurazioni S.P.A. si difendono con
distinti controricorsi; il procuratore della seconda ha
partecipato alla discussione.
Motivi della decisione

ricorso

presenta

diversi

profili

di

inammissibilità.
In primo luogo, va evidenziato che l’art. 348

ter

cod.

proc. civ., coma terzo, è chiaro nel prevedere che il
termine per impugnare la sentenza di primo grado decorre
dalla comunicazione, da parte della cancelleria,

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Gasparini impugna la sentenza di primo grado, emessa dal

dell’ordinanza della Corte d’Appello ovvero dalla sua
notificazione, ma soltanto se anteriore. Riserva, inoltre,
l’applicazione dell’art. 327 cod. proc. civ., nei limiti di
compatibilità, quindi all’eventualità che non vi siano

Cass. S.U. n. 25208/15).
1.1.- Nella specie, l’ordinanza della Corte d’Appello
è indicata come depositata in Cancelleria in data
febbraio 2013,

mentre il ricorso è stato spedito per le

notificazioni l’S

agosto 2013,

ben oltre il termine di

sessanta giorni di cui agli artt. 348 ter e 325 cod. proc.
civ. Ai fini della tempestività del ricorso, la
comunicazione dell’ordinanza, se effettuata dalla
cancelleria, sarebbe dovuta risultare anteriore di non più
di sessanta giorni rispetto alla data di notificazione del
ricorso (quindi, ricevuta dopo il 7 giugno 2013).
In tale situazione processuale sarebbe stato onere della
parte ricorrente, nel rispetto del principio di
autosufficienza del ricorso, precisare che la cancelleria
della Corte d’Appello non aveva comunicato l’ordinanza -né
la stessa era stata notificata, sicché bene si sarebbe
potuta avvalere del termine c.d. lungo di cui all’art. 327
cod. proc. civ.- ovvero indicare la data della sua
comunicazione (cfr. Cass. ord. n. 20236/15) o, quanto meno,

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state né comunicazione né notificazione (cfr., da ultimo,

produrre l’avviso di cancelleria, al fine di consentirne il
controllo a questa Corte.
In mancanza, si prospetta un primo profilo di
inammissibilità del ricorso.

ripetutamente affermato da questa Corte per il quale nel
ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado,
proponibile ai sensi dell’art. 348

ter,

terzo comma, cod.

proc. civ., l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e
la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348
bis

cod. proc. civ., costituiscono requisiti processuali

speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi
dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., è necessario che nel
suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione
dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza ex
art. 348 bis cod. proc. civ., al fine di evidenziare
l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni
sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già
prospettate al giudice del gravame (così Cass. ord. n.
10722/14), nonché del principio correlato per il quale il
ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado ai
sensi dell’art. 348

ter,

quarto coma, cod. proc. civ., ha

natura di ricorso ordinario, regolato dall’art. 366 cod.
proc. civ. quanto ai requisiti di contenuto forma, e deve
contenere, in relazione al n. 3 di detta norma,

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2.- Inoltre, va fatta applicazione del principio

l’esposizione sommaria dei fatti di causa, da intendersi
come fatti sostanziali e processuali relativi sia al
giudizio di primo grado che a quello di appello. Ne
consegue che nel ricorso la parte è tenuta ad esporre,

dell’appello e i motivi su cui esso era fondato, le domande
e le eccezioni proposte innanzi al giudice di prime cure e
non accolte, o rimaste assorbite, trovando applicazione,
rispetto al giudizio per cassazione instaurato ai sensi
dell’art. 348 ter cod. proc. civ., le previsioni di cui
agli artt. 329 e 346 del medesimo codice, nella misura in
cui esse avevano inciso sull’oggetto della devoluzione al
giudice di appello (così Cass. ord. n. 8942/14; cfr. anche
Cass. ord. n. 2784/15).
2.1.- Nella specie, la ricorrente ha riportato il
dispositivo, non anche la motivazione dell’ordinanza della
Corte d’Appello.
Inoltre non ha indicato, nemmeno per sintesi, i motivi
di gravame, essendosi limitata a riportare in ricorso
soltanto le conclusioni dell’atto di appello.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo, tenendo conto della differente attività
difensiva svolta da ciascuna delle due resistenti.

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oltre agli elementi che evidenzino la tempestività

Ai sensi dell’art. 13, coma l

quater,

del d.P.R.

n.

115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna
la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, in favore di Axa Assicurazioni
S.P.A., nell’importo complessivo di e 2.500,00, di cui
200,00 per esborsi, ed in favore di Monika Shehaj,
nell’importo complessivo di E 1.800,00, di cui E 200,00 per
esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA per
entrambe, come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1

quater,

del d.P.R. n. 115

del 2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del coma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, in data 21 gennaio 2016.

ricorso, a norma del comma i bis dello stesso articolo 13.

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