Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7781 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 19/11/2010, dep. 05/04/2011), n.7781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CISO – COMPAGNIA ITALIANA SEMI OLEOSI SRL IN LIQUIDAZIONE

(OMISSIS), in persona del liquidatore pro tempore e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 16,

presso lo studio dell’avvocato PANDOLFO Franco, rappresentata e

difesa dall’avvocato PASANISI MARCELLO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, UFFICIO

CENTRALE REPRESSIONE FRODI, in persona del Ministro in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 774/2009 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA,

depositata il 05/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato Pasanisi Marcello, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti e chiede la trattazione in P.U.;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che si

riporta alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La societa’ in epigrafe indicata propose opposizione, L. n. 689 del 1981, ex art. 22, avverso l’ordinanza – ingiunzione n. 487/98, con la quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali le aveva irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 3.288.900.100, per indebite percezioni di aiuti comunitari, relativi alle campagne di commercializzazione dei semi di soia 1990/91 e 1991/92, in violazione della disciplina contenuta nella L. n. 898 del 1986.

L’opposizione, cui aveva resistito il Ministero, venne accolta dall’adito Tribunale di Alessandria, per ravvisata carenza di prove, con sentenza n. 99 del 27.2.02, che tuttavia seguito ed in accoglimento del ricorso proposto dall’Amministrazione, fu cassata da questa Corte con sentenza n. 13704 del 12.6.07, per carenza di motivazione, con rinvio per nuovo esame al giudice a qua.

All’esito del giudizio di rinvio, nel quale si erano costituite ambo le parti, con sentenza pronunziata e pubblicata in data 5.10.2009 il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, ha respinto l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento delle spese di tutti i gradi del processo.

Avverso tale sentenza la societa’ C.I.S.O., in liquidazione, ha proposto nuovamente ricorso per cassazione, deducente tre motivi e notificato in data 17.2.2010, cui ha fatto seguito da parte dell’Amministrazione un controricorso dell’Avvocatura Generale dello Stato, la cui notifica risulta attivata il 13.4 e perfezionata il 14.4.10.

Con relazione ex art. 380 bis in rel. all’art. 375 c.p.c. il consigliere designato per l’esame preliminare ha proposto dichiararsi il ricorso inammissibile,in quanto avente ad oggetto una sentenza pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 46 del 2006 e, pertanto, come previsto dal relativo art. 26, soggetta ad appello e non piu’ direttamente impugnabile con ricorso per cassazione.

La difesa della ricorrente a seguito della notifica della suddetta relazione e del decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilita’ del controricorso erariale, che, come si rileva dai dati cronologici in narrativa riferiti, e’ stato notificato ben oltre il termine perentorio di cui al combinato disposto degli artt. 369 e 370 c.p.c. Detta inammissibilita’, tuttavia, non esime la Corte dal pronunziarsi sulla preliminare questione dell’ammissibilita’ dell’impugnazione, attinente ad un presupposto processuale la cui verifica, indipendentemente dall’eccezione sollevata nell’irrituale controricorso, diversamente da quanto si assume nella memoria di parte ricorrente, va comunque compiuta di ufficio. Al riguardo il collegio fa proprie le ragioni d’inammissibilita’ esposte nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., avverso le quali la difesa ha proposto, nella memoria illustrativa e nel corso dell’audizione in camera di consiglio, obiezioni prive di fondamento.

E’ stato, in particolare, sostenuto che la natura di giudizio “chiuso” di quello di rinvio avrebbe comportalo l’assoggettamento della sentenza, all’esito dello stesso emessa, alle medesime impugnazioni gia’ previste per la precedente sentenza cassata, con la conseguenza che al pari di quest’ultimata suddetta sarebbe stata inappellabile, ma incombile per cassazione, secondo le disposizioni previgenti alla riforma processuale contenuta nel D.Lgs. n. 40 del 2006, ai sensi dell’originario disposto di cui alla L. n. 680 del 1981, art. 23, u.c..

La tesi non puo’ essere accolta, poiche’ l’evidenziata natura “chiusa” del giudizio di rinvio comporta soltanto la non proponibilita’, nell’ambito dello stesso, di questioni diverse di quelle gia’ trattate in precedenza e rimesse in discussione dalla sentenza di legittimita’, ma non anche l’ultrattivita’ del regime impugnatorio, connotato estrinseco della decisione, che in base al generale principio processuale tempus regit acta, e’ regolato dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della relativa pronunzia, non sottraendosi, pertanto, al ius superveniens nella specie costituito dalla citata disposizione, che per le sentenze pronunziate nei giudizi L. n. 689 del 1981, ex art. 23 ha introdotto, senza distinzioni di sorta, la regola dfell’appellabilita’.

Tale soluzione risulta, del resto, coerente al principio, desumibile da ripetute pronunzie di questa Corte, secondo cui il giudizio di rinvio, a seguito di cassazione, non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, ma integra una nuova ed autonoma fase processuale, di natura rescissoria (nei limiti posti dalla sentenza rescindente), funzionale all’emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi, modificandola o riformandola, alla precedente, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (in tale senso Cass. 14892/00, 13833/02, 1824/05, 4018/06).

Ne’ coglie, infine, nel segno l’obiezione, secondo cui l’assoggettamento all’appello della sentenza in questione comporterebbe “l’assurda conseguenza che alla ritenuta appellabilita’ sopravvenuta in luogo della ricorribilita’ in Cassazione conseguirebbe anche illegittimamente l’effetto devolutivo proprio di tale gravame ..”, considerato che tale effetto resta limitato soltanto alle questioni rimesse in discussione dalla rescindente pronunzia di legittimita’ ed a quelle eventualmente dalle stesse dipendenti, non anche sulle rimanenti, gia’ in precedenza proposte e non fatte oggetto del ricorso per cassazione, in relazione alle quali era gia’ irreversibilmente calato il sipario preclusivo del giudicato interno.

Il ricorso va, conclusivamente dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della rilevata inammissibilita’ del controricorso e della mancata partecipazione dell’avvocatura erariale all’udienza camerale, non vi e’ luogo a regolamento delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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