Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7781 del 03/04/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7781 Anno 2014
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 14233-2008 proposto da:
AMM. PROPRIETA’ COMUNI COND› 4 5 6 7 CORSO VITTORIO
EMANUELE N 167 PARCO EVA NAPOLI, in persona
dell’amministratore pro tempore, dott. ORAZIO FRANCO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCANIA 19,
presso lo studio dell’avvocato PETROSELLI IOLE,
2014
475

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLILLO BRUNO
giusta delega a margine;
– ricorrente contro

CIVITA FRANCO, CIVITA ADRIANA MARIA, elettivamente

1

Data pubblicazione: 03/04/2014

domiciliati in ROMA, VIA BARBERINI 3, presso lo
studio

dell’avvocato

PARLATO

GUIDO,

che

li

rappresenta e difende giusto mandato a margine;
– controricorrenti nonchè contro

IMP EDILE STRADALE ZENGA VINCENZO , COND EDIFICIO 3
CORSO VITTORIO EMANUELE 167 PARCO EVA NAPOLI, COND
EDIFICIO 5 CORSO VITTORIO EMANUELE 167 PARCO EVA
NAPOLI;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1868/2007 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/06/2007 R.G.N.
3209/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2014 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito l’Avvocato GUIDO PARLATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso in
via principale per il rinvio a N.R. e per
l’acquisizione dell’autorizzazione ad impugnare di
condomini, nel merito per il rigetto.

2

COMP NAPOLETANA ILLUMINAZIONE SCALDAMENTO GAS SPA,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Franco, Adriana Maria e Carla Maria Civita,
comproprietari di un appartamento sito in Napoli,
Corso Vittorio Emanuele n. 167/2, convenivano in
giudizio i Condomini degli edifici 3, 5, 6 e 7

(propri e tario dell’edificio successivamente
denominato Condominio n. 4) chiedendone la
condanna all’eliminazione di infiltrazioni che
interessavano il loro immobile e al risarcimento
dei danni; si costituivano in giudizio
l’Amministrazione delle proprietà comuni ai
condomini 4-5-6-7 nonché il Condominio n. 3, che
chiamava in causa la Compagnia Napoletana Gas (per
aver danneggiato una condotta pluviale al servizio
dell’edificio), la quale -a sua volta- chiamava in
giudizio l’impresa Zenga Vincenzo (esecutrice di
interventi alla rampa condominiale).
Il Tribunale di Napoli condannava i Condomini
3, 4, 5, 6 e 7 nonché tAmm’ nistrazione delle
proprietà comuni ai condomini 4-5-6-7
all’eliminazione delle infiltrazioni e al
risarcimento dei danni in favore degli attori.
All’esito del giudizio di gravame, la Corte di
Appello di Napoli rigettava l’impugnazione e
condannava gli appellanti (Amministrazione delle
proprietà comuni ai condomini 4-5-6-7 e Condomini
n. 6 e n. 7) al pagamento delle spese di lite.
3

siti al n. 167, nonché Giovanni Corradíni

Per la cassazione di tale sentenza (n.
1868/2007), ricorrono l’Amministrazione delle
proprietà comuni ai condomini 4-5-6-7 nonché il
Condominio dell’edificio n. 6 e quello
dell’edificio n. 7, affidandosi a quattro motivi
illustrati da memoria; resistono -a mezzo di

Franco e Adriana Ma ria Civita (anche in qualità di
eredi di Carla Maria Civita); gli altri intimati
non svolgono attività difensiva.

marrvI DELLA DECISIONE
l. Al ricorso in esame -che risulta promosso
in persona dell’amministratore delle proprietà
comuni ai condomini 4, 5, 6 e 7, nonché in persona
degli amministratori dei condomini n. 6 e n. 7si applica, ratione temporis, la disposizione
dell’art. 366 bis c.p.c. in quanto la sentenza è
stata pubblicata in data 7.6.2007.
2.

Col primo motivo (“Violazione dell’art.

132, comma l, n. 2 C.P.C. in relazione all’art.
360 n. 4 C.P.C. . Nullità della sentenza della
Corte d’Appello di Napoli”), i ricorrenti
censurano la sentenza impugnata per avere “del
tutto ignorato la partecipazione al giudizio di
appello del Condominio del 4 ° palazzo di C.so
Vittorio Emanuele n. 167”, che pure aveva
depositato atto di intervento all’udienza del
27.11.2003.
2.1. Il motivo è inammissibile per carenza di
interesse degli odierni ricorrenti a rilevare la
4

controricorso illustrato, anch’esso, da memoria-

pretermissione di una parte nei cui confronti non
hanno avanzato domande, dovendosi peraltro
rilevare come l’intervento in appello del
Condominio n. 4 risultasse inammissibile (Cass. n.
12114/2006), trattandosi -per quanto indicato a

dipendente.
3.

Il secondo motivo (che deduce “violazione

e falsa applicazione dell’art. 345 C.P.C. nonché
insufficiente e contraddittoria motivazione ai
sensi dell’art. 360, n. 4 e 5 C.P.C?) è
inammissibile per inidoneità del relativo quesito
(“… se la richiesta di correzione dell’errore di
motivazione commesso dal Giudice di primo grado
nella valutazione di una incontroversa circostanza
di fatto costituisca o meno, nella fase di
appello, domanda nuova inammissibile ai sensi
dell’ art. 345 C.P.C.”), il cui tenore risulta tale
da non consentirne la comprensione senza far
ricorso alla illustrazione del motivo, non
realizzando pertanto la funzione tipica assegnata
al quesito di diritto, ossia di “costituire la
chiave di lettura delle ragioni illustrate nel
motivo e porre la Corte di Cassazione in
condizione di rispondere al quesito con
l’enunciazione di una regula iuris” (Cass., Sez.
Un., ord. n. 2658/2008).
4.

Il terzo motivo censura la sentenza

impugnata sotto i profili della violazione degli
artt. 1117 e 2051 c.c., dolendosi che la Corte
5

pag. 4 del ricorso- di intervento adesivo

territoriale abbia applicato le norme sul
condominio a “sottoservizi” che “non sono comuni
tra gli edifici del parco essendo ciascun
condominio dotato … di proprie tubazioni di
scarico e di propri sottoservizi”, nonché per

2051 c.c. senza avere individuato “la conduttura
che aveva determinato le infiltrazioni per cui la
responsabilità da custodia non poteva essere
attribuita a nessuno dei cinque comdomìni e men
che mai a tutti”.
4.1. Il motivo risulta inamissibile poiché quanto al vizio di motivazione- difetta del
necessario momento di sintesi e -quanto al vizio
di violazione di norme di diritto- è assistito da
un quesito di diritto astratto (ossia non
adeguatamente contestualizzato), che neppure
coglie l’effettiva ratio decidendi, fondata sul
fatto che gli appellanti erano comunque gestori e
-pertanto- custodi dei manufatti che hanno
determinato le infiltrazioni.
5.

Col quarto motivo, i ricorrenti deducono

vizio di motivazione (“insufficiente e
contraddittoria”) della sentenza d’appello nella
parte in cui li condanna a rifondere le spese
processuali in favore della Napoletana Gas e della
ditta Zenga, benché gli appellanti non avessero
proposto alcuna domanda nei confronti di dette
parti e benché il capo della sentenza di primo
grado ad esse relativo fosse passato in giudicato.
6

avere ritenuto integrata la responsabilità ex art.

Il motivo (che trova adeguato ‘momento di
sintesi’ nell’ultimo periodo dell’illustrazione) è
fondato alla luce del principio -consolidatosecondo cui “in un giudizio svoltosi con pluralità
di parti in cause scindibili ai sensi dell’art.332
cod. proc. civ., cioè cause cumulate nello stesso

notificazione dell’impugnazione (nella specie,
l’appello) e la sua conoscenza assolvono alla
funzione di “litis denuntiatio”, così da permettere
l’attuazione della concentrazione nel tempo di tutti
i gravami contro la stessa sentenza”, cosicché “il
destinatario della notificazione non diviene per ciò
solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non
sussistono i presupposti per la pronuncia a suo
favore della condanna alle spese a norma dell’art.
91 cod. proc. civ., che esige la qualità di parte, e
perciò una “vocatio in ius”, e la soccombenza”
(Cass. n. 2208/2012).
Nel caso di specie, nessuna domanda era stata
mai proposta dagli appellanti nei confronti della
Napoletana Gas (che era stata chiamata in causa, in
garanzia, dal Condominio n. 3) e dell’impresa Zenga
(chiamata in causa, in ulteriore manleva ) dalla
Napoletana Gas) e la notificazione dell’atto di
appello nei loro confronti era stata disposta solo
fini di litis denuntiatio, senza impugnazione del
capo della sentenza di primo grado che aveva
pronunciato -rigettandole- sulle domande proposte
nei confronti di tali parti.
7

processo per un mero rapporto di connessione, la

Non ricorrendo pertanto i necessari presupposti
della vocatio in ius e della soccombenza, non appare
giustificata la condanna alle spese: in accoglimento
del motivo, deve dunque cassarsi -senza rinvio e con
decisione nel merito- il relativo capo della
sentenza.
6.

Le spese di lite seguono la soccombenza

Franco e Civita Adriana Maria.

La Corte dichiara inammissibili i primi tre
motivi, accoglie il quarto, cassa in relazione e,
decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese
giudiziali di secondo grado in favore della
Compagnia Napoletana Gas e della Impresa Zenga;
condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere agli
intimati Civita Franco e Civita Adriana Maria le
spese di lite, liquidate in euro 2.200,00 (di cui
euro 200,00 per esborsi), oltre accessori.
Roma, 25.2.2014

Il Presidente

Il Consigliere est.
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

nei rapporti fra i ricorrenti e gli intimasti Civita

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