Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7780 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 31/03/2010), n.7780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17114-2005 proposto da:

C.R. (OMISSIS) per sè e quale titolare della

ditta individuale “IL MAIALOTTO” già “IL MAIALOTTO S.D.F.” di

C.R. e B.A., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 190, presso lo studio dell’avvocato FAVINO

LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato LACAPRA ANTONIO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MERCANTILE LEASING SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell’avvocato

GUARDASCIONE BRUNO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CAMERINI RAOUL;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1588/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 1/6/2004, depositata il 23/12/2004, R.G.N.

763/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato BRUNO GUARDASCIONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 3 aprile 1995 C.R., per sè e quale rappresentante della s.d.f. Maialetto, di cui era socio, si opponeva all’ingiunzione di pagamento dei canoni – pari a L. 49.131.000 – per la locazione finanziaria, stipulata il (OMISSIS), di un auto Mercedes 200 Elegant che la Mercantile leasing s.p.a. avrebbe dovuto acquistare dalla s.r.l. Adria Yard e consegnarla alla società utilizzatrice, ma la consegna non era mai avvenuta.

Il Tribunale, ritenuto che il contratto di finanziamento si era perfezionato e che la società finanziatrice aveva pagato l’auto dopo aver ricevuto la dichiarazione della venditrice di averla consegnata;

rilevato che era stato pattuito l’esonero del lessor da responsabilità; ritenuto che i contratti di finanziamento e vendita erano autonomi dovendosi ravvisare la fattispecie di credito al consumo, disciplinato dal D.Lgs. n. 385 del 1993; escluso che la società finanziatrice avesse perpetrato una truffa, rigettava l’opposizione, condannando l’opponente a pagare le spese.

La Corte di appello rigettava il gravame sulle seguenti considerazioni: 1) le cancellature di frasi della sentenza di primo grado erano irrilevanti perchè la stessa era comprensibile; 2) pur se la clausola di inversione del rischio, applicata alla mancata consegna del bene, è nulla, tuttavia l’utilizzatore deve, secondo i principi di buona fede, tutelare l’interesse del lessor avvertendolo di non aver ricevuto il bene; 3) nella specie l’utilizzatore aveva pagato la rata di leasing scaduta nel (OMISSIS), e dunque pur conoscendo che la consegna non era avvenuta; 4) la società finanziaria, ricevuti i verbali di consegna dell’auto, aveva ritenuto di dover pagare il prezzo alla venditrice, come risulta dalla relativa fattura e quindi l’eventuale truffa di questa non gli era opponibile.

Ricorre per cassazione C.R., in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale Il Maialetto, cui resiste la s.p.a. Mercantile leasing.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deducono i ricorrenti: “Rigetto del primo motivo. Violazione degli standard logici (Cass. 11919/2004) art. 360 c.p.c., n. 5”.

La Corte non spiega perchè le parole cancellate, che quindi sono inconoscibili, non cambiano il significato del provvedimento e poichè il Goa è un notaio, conosceva le modalità per approvare una cancellazione, ma non l’ha adottata.

Il motivo è inammissibile.

Ed infatti mentre dalle analitiche ragioni della sentenza di primo grado, riassunte dalla sentenza di appello, emerge che la ritenuta irrilevanza delle cancellature è immune da vizi logici e giuridici, la mancanza di contrapposte ragioni del ricorrente rende la censura priva di interesse perchè non incidente sulla decisione.

2.- Con il secondo motivo il medesimo deduce: “Art. 360 c.p.c., n. 3 in riferimento agli artt. 1340, 1375, 1705 e 2697 c.c. e art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione degli standard logici (Cass. 11919/2004)”.

La Corte di merito, mentre da un lato esclude il collegamento negoziale tra finanziamento e vendita, dall’altro lo afferma nella parte in cui riconosce la nullità della clausola di esonero del rischio del lessor per la mancata consegna del bene da parte del fornitore. Inoltre la Corte non poteva considerare il pagamento del canone di (OMISSIS) perchè tale accertamento non era stato richiesto nè ammesso, nè la società il Maialotto aveva interesse a trattarne avendo negato la consegna del bene e di conseguenza qualsiasi debito nei confronti della Mercantile leasing, che d’altra parte potrebbe essere stato pagato dalla stessa fornitrice per precostituirsi una prova a favore di quanto falsamente dichiarato nel verbale di consegna, e di cui l’utilizzatore non poteva accorgersi perchè nulla era stato consegnato. Comunque, anche se l’utilizzatrice avesse effettuato il pagamento della prima rata, non era previsto che esso avvenisse dopo la consegna del bene e poichè il contratto è del (OMISSIS) ed il pagamento del (OMISSIS) non prova il colpevole silenzio per non aver informato il lessor della mancata consegna, che secondo gli usi può avvenire entro due mesi.

La censura è infondata.

Il giudice ha il potere – dovere di trarre argomenti di prova dal comportamento complessivo delle parti e può valutare tutte le risultanze acquisite al processo.

La sentenza di appello ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto, in base ai principi di reciproca collaborazione tra concedente ed utilizzatore, aventi un comune interesse all’esatto adempimento del contratto da parte del fornitore, alla clausola generale di buona fede e di autoresponsabilità e all’onere di diligenza dell’utilizzatore al momento della consegna del bene, a lui direttamente destinata, che sia giustificato il pagamento del prezzo dell’auto alla fornitrice (Cass. 8222/2002, 8218, 14786/2004). Ed infatti la Corte ha considerato il non contestato pagamento dei canoni di locazione per tutti – i mesi indicati nelle premesse del ricorso per decreto.

ingiuntivo ed il silenzio della utilizzatrice protrattosi per tutto il tempo corrispondente, si da indurre il lessor, intermediario finanziario, a ritenere eseguito il contratto di acquisto e quindi esigibile il suo obbligo di pagare il prezzo e di pretenderlo dall’ utilizzatrice, salva la sua rivalsa nei confronti della fornitrice (Cass. 17767/2005).

Pertanto le censure si risolvono in inammissibili richieste di ipotetiche diverse ricostruzioni dei fatti.

2.1 – La fattura non può esser utilizzata nei confronti di un terzo e peraltro è firmata con uno scarabocchio che non può farle assumere il significato di quietanza, inoltre è falsa essendo stata emessa per operazioni inesistenti, si che è corpo del reato di truffa perpetrato ai danni della società Mercantile, che infatti ha querelato la fornitrice.

Le argomentazioni sollecitano una ulteriore e più appagante ricostruzione dei fatti, inammissibile in questa sede.

3.- Art. 360 c.p.c., n. 3 in riferimento all’art. 112 c.p.c., Art. 360 c.p.c., n. 4″.

I motivi di appello terzo, quarto e quinto – con cui era stata dedotta la mancanza di motivazione della sentenza del GOA; l’esosità degli interessi ottenuti con il d.i.; l’illegittimità della non disposta compensazione delle spese – non sono stati esaminati e poichè sono stati proposti in via subordinata non potevano ritenersi assorbiti.

Il motivo, per la parte non assorbita dalle considerazioni esposte nell’esame del primo motivo, è infondato.

Gli interessi chiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo sono stati modificati, nei limiti del cd. tasso di soglia (L. n. 108 del 1996), con il provvedimento emesso, secondo quanto emerge dalla parte espositiva dello stesso ricorso, mentre le spese sono state regolate secondo il principio della soccombenza.

4.- Concludendo il ricorso va respinto.

Il ricorrente, in proprio e nella qualità, va condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in proprio e nella qualità, a pagare le spese del giudizio di cassazione pari ad Euro 2.700 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA