Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7780 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 19/11/2010, dep. 05/04/2011), n.7780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3830/2010 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato MANFREDI ANNA

MARIA, rappresentato e difeso dagli avvocati MANFREDI MANFREDO,

MANFREDI RICCARDO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.B.A., quale erede di M.A. (detta

A.), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA, 24, presso il Dott. MARCO GARDIN, rappresentato e difeso

dagli avvocati CARRATELLI Laura, CARRATELLI NICOLA, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 829/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 29/09/09, depositata il 13/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato Manfredi Riccardo, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che so

riporta alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si trascrive di seguito la relazione ex art. 380 bis c.p.c., redatta in data 9.9 c.a. dal Consigliere, relatore.

Premesso:

“che la Corte d’Appello, pur confermando la nullità ex artt. 1343 e 1345 c.c. (in quanto diretto alla realizzazione di opere edilizie abusive) di un contratto (scrittura privata del 14.3.81) con il quale l’odierno ricorrente si era impegnato a vendere una porzione di un proprio terreno alla controparte, e quest’ultima a realizzare due strutture in cemento armato, sulla restante parte del fondo, previa fornitura di parte del materiale e conguaglio in danaro da parte del cedente, nella parte in cui era stata convenuta la costruzione dei suddetti manufatti, ha tuttavia escluso la nullità anche del Successivo atto pubblico (del 2.7.81), di definitiva compravendita della suddetta porzione (così disattendendo la conseguente richiesta di restituzione), sulla scorta di un triplice e gradato ordine di ragioni: a) la mancata deduzione da parte del B. della simulazione di tale compravendita, da considerarsi pertanto connotata da una causa giuridica autonoma; b) la mancata prova, o anche deduzione, che l’acquisizione da parte del venditore delle due strutture abusive avesse costituito il motivo essenziale della compravendita; c) l’irripetibilità, in ogni caso, della prestazione ai sensi dell’art. 2035 c.c., per il principio in pari causa turpitudinis melior est condicio accipientis.

Osserva:

1) va anzitutto disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente (sulla scorta del principio enunciato dalle S.U. nella sent. n. 26279/09, ribadito in quella n. 14699/10), sul rilievo che, pur essendo l’intimata M.A., vittoriosa nel giudizio di merito, deceduta nel corso del procedimento di appello, in data 21.11.08 (come da prodotto certificato di morte), il ricorso per cassazione è stato nondimeno notificato presso il procuratore e difensore, già domiciliatario, della suddetta e non invece, collettivamente o singolarmente, agli eredi della medesima; al riguardo va in contrario osservato che l’avvenuta costituzione di uno degli eredi, quando il termine di cui all’art. 327 c.p.c., non era ancora decorso (tenuto conto dell’inidoneità a far decorrere, ex artt. 330 e 326 c.p.c., il termine breve della notificazione della sentenza, attivata da difensore il cui potere rappresentativo era cessato, proprio in virtù dei principi affermati nelle citate sentenze di legittimità), ha determinato la sanatoria della nullità della suddetta notificazione, con la conseguente possibilità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri eredi;

2) il ricorso si prospetta, tuttavia, manifestamente infondato, considerato: a) che, con il primo motivo, si sostiene che la simulazione della compravendita, di cui al citato atto pubblico, sarebbe stata, sia pur implicitamente dedotta, con la domanda diretta alla dichiarazione di nullità dello stesso, con la quale si era, tra, l’altro, assunto che tale trasferimento costituiva esecuzione del contratto stipulato con la precedente scrittura privata e che, pertanto, difettava di una propria autonoma causa; ma al riguardosi mezzo d’impugnazione, con il quale si censura l’interpretazione della domanda fornita dal giudice di merito, oltre a palesarsi inosservante del principio di autosufficienza (laddove non riporta il preciso contenuto di tale domanda, nè quello dell’atto pubblico in questione), si basa su un’affermazione di principio inesatta, secondo la quale il collegamento negoziale, in virtù dei quale un atto costituisce adempimento o esecuzione del precedente, comporterebbe la simulazione di quello successivo o comunque il difetto in quest’ultimo della causa, mentre invece è evidente che nella specie quest’ultima sussisteva, essendo stato l’atto pubblico stipulato, come del resto ammette lo stesso ricorrente, proprio per realizzare quel trasferimento, cui le parti si erano in precedenza impegnate, con un precedente negozio che, solo in parte (laddove era stata pattuita la costruzione delle strutture abusive, quale parte del corrispettivo della cessione) giudici di merito hanno dichiarato nullo,lasciando in piedi l’impegno di procedere alla vendita del suolo; b) che i rimanenti motivi restano assorbiti, essendo il secondo e terzo diretti a censurare le ulteriori e solo subordinate rationes decidendi esposte dalla corte di merito, per l’ipotesi, tuttavia esclusa con adeguata motivazione con quella principale ed assorbente, che la compravendita fosse stata simulata, mentre il quarto attiene al mancato esame della domanda di revindica della porzione di suolo, il cui rigetto costituiva conseguenza necessaria della reiezione di quella di nullità della compravendita.

Si propone, conclusivamente, il rigetto del ricorso”.

All’esito della trattazione in Camera di consiglio, esaminata la memoria depositata dalla difesa del ricorrente, il collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto,per le ragioni proposte da relatore, che vanno integrate dalle ulteriori considerazioni di seguito esposte. Nella memoria si osserva che il Tribunale, contrariamente a quanto ritenuto dal relatore, aveva dichiarato nullo l’intero contratto preliminare (caratterizzato da uno scambio di prestazioni do ut facias) e non solo parzialmente, sicchè la compravendita stipulata con l’atto pubblico sarebbe stata anch’essa nulla, in quanto costituente esecuzione di un negozio invalido.

Il rilievo, pur esatto nella premessa, non tiene tuttavia conto che i giudici di appello, pur dichiarando di confermare la nullità dichiarata dal primo giudice, per contrarietà all’ordine pubblico, della pattuizione di appalteranno tuttavia escluso la propagazione dell’invalidità alla successiva compravendita, non solo perchè non ne era stata dedotta la simulazione, ma anche perchè non era stato provato, nè dedotto, che l’acquisizione delle due strutture abusive avesse costituito il motivo (illecito) determinante la compravendita.

Con tale particolare argomentazione, sorretta anche dalla considerazione che le parti, nel preliminare, avevano pure prevista l’ipotesi che i lavori venissero sospesi dall’autorità amministrativa, stabilendo una valutazione degli stessi e riservando al B. la facoltà di vendere la porzione di suolo promessa ad un prezzo predeterminato, in realtà la corte ha applicato alla fattispecie la norma dettata dall’art. 1419 c.c., comma 1, ritenendo non estesa la nullità della pattuizione di appalto a quella di alienazione del suolo (per la quale era stata previsto un alternativo corrispettivo) e, conseguentemente (indenne da vizi invalidanti il successivo atto traslativo, segnatamente nella sua causa di scambio.

Tale decisiva argomentazione è stata censurata, nel secondo motivo di ricorso, con un generico richiamo a “tutti gli atti del B. a partire dalla citazione del 19.4.83”, palesemente inosservante del principio di autosufficienza, e con l’obiezione secondo cui i provvedimenti di sospensione, di cui alla clausola in precedenza menzionata, non erano in concreto mai intervenuti. Ma quest’ultimo argomento fattuale a posteriori è irrilevante, non incidendo sulla correttezza dell’interpretazione della complessiva volontà dei contraenti, agli effetti dell’applicazione del principio contenuto nel citato art. 1419, che nella specie è stata correttamente compiutamente dalla corte di merito con adeguata e logica valutazione ex ante della clausola de qua, in quanto sintomatica dell’intenzione dei contraenti di addivenire, comunque ed anche a prescindere dall’esito della programmata operazione edilizia, al trasferimento del suolo.

L’esame del terzo motivo, attinente alla terza e non necessaria ratio decidendi, resta assorbito.

Il ricorso va conclusivamente respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la totale compensazione delle spese anche di questo grado del giudizio, tenuto conto che la controversia tare origine dalla scarsa linearità, ad ambo le parti ascrivibile, della stipulata operazione negoziale e dall’incauta operazione edilizia ivi contenuta, ancorchè non costituente scopo essenziale della convenzione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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