Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7780 del 03/04/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7780 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 15760-2008 proposto da:
DALLA VECCHIA RENATO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA APPIA NUOVA 612, presso lo studio
dell’avvocato DENORA SILVIA, rappresentato e difeso
dagli avvocati AZZARITA CATERINA, FIORAVANTI OLIVO
giusta procura a margine;
– ricorrente –

2014
455

contro

LATTERIE VICENTINE SCARL ;
– intimata –

sul ricorso 19991-2008 proposto da:

1

Data pubblicazione: 03/04/2014

LATTERIE VICENTINE SCARL 00923090245, in persona del
legale rappresentante pro tempore sig. GIOVANNI
PINTON,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato

PANARITI BENITO, che la rappresenta e difende

a margine;
– ricorrente contro

DALLA VECCHIA RENATO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 622/2007 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 21/05/2007 R.G.N. 470/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/02/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato LUCA NEGRINI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilita’ del ricorso principale
assorbito il ricorso incidentale.

2

unitamente all’avvocato CALGARO MARIO giusta procura

Svolgimento del processo

1. Renato Dalla Vecchia convenne in giudizio davanti al
Tribunale di Vicenza la Latteria sociale Centro di Tiene,
quale società incorporante per fusione la Latteria sociale S.
Lorenzo di Marano Vicentino scarl, esponendo di aver

Vicentino scarl ,con atto autenticato nelle sottoscrizioni dal
notaio Umberto Ferrigato di Schio, una unità immobiliare sita
in Comune di Marano, versando un corrispettivo di E
50.000.000; di essere stato autorizzato dal Comune di Marano
ad eseguire lavori di ristrutturazione dell’immobile di cui
sopra; di averne ottenuto il cambio di destinazione d’uso
dello stesso e di averlo quindi adibito al servizio
dell’attività di fotografo e di vendita di articoli connessi a
detta attività; di essersi avvalso, per l’acquisto
dell’immobile

e

per

i

lavori

di

ristrutturazione,

dell’attività professionale del geometra Zaltron nei
confronti del quale dichiarò di aver promosso autonomo
giudizio di risarcimento danni nell’anno 1989. In tale
giudizio la disposta c.t.u. aveva evidenziato che l’immobile
oggetto di compravendita insisteva in parte sul terreno
demaniale.
Il Dalla Vecchia sostenne pertanto che la fattispecie
integrava la vendita di cosa altrui caratterizzata
dall’impossibilità per il venditore di procurare al compratore

3

acquistato dalla Latteria Sociale S.Lorenzo di Marano

la proprietà in relazione all’inalienabilità del bene
negoziato.
Concluse chiedendo la risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 1459 c.c. e dell’art. 1480 c.c.; la condanna della
convenuta alla restituzione del prezzo, al rimborso delle

di avviamento commerciale, quantificate in £ 800.000.000.
2.

Si costituì la Latteria sociale Centro di Thiene

rilevando che l’atto di compravendita era stato redatto dal
notaio scelto dal compratore;

che gli interventi di

ristrutturazione dell’edificio erano stati curati da
professionista ancora scelto dall’attore e che i primi due ed
il medesimo attore erano a conoscenza che l’immobile era
costruito in parte su terreno demaniale.
La convenuta ritenne pertanto di essere tenuta a
restituire il prezzo versato dal quale doveva essere detratto
l’equo indennizzo dipendente dall’occupazione dell’immobile,
dalla data di cessione del possesso al saldo.
Concluse per il rigetto delle pretese azionate ed in
subordine chiese che la condanna della convenuta fosse
limitata alla restituzione di una parte del prezzo ai sensi
dell’art. 1479 c.c..
3. Con sentenza n.
nullità

del

contratto

819/2004 il Tribunale dichiarò la
condannando

la

convenuta

alla

restituzione della somma di E 25.822,85 oltre agli interessi

4

spese ed al risarcimento dei danni, comprensivo della perdita

legali, al pagamento della somma di C 107.423,04 ed alla
rivalutazione e agli interessi al saggio legale vigente,
nonché dell’ulteriore importo di C 11.700,00, oltre agli
interessi al saggio legale dalla data della sentenza al saldo.
4. Avverso tale sentenza la Latteria Vicentine scarl
propose appello dinanzi alla Corte distrettuale di Venezia,
chiedendo in totale riforma della gravata sentenza, il rigetto
delle pretese azionate dal compratore Renato Dalla Vecchia.
5.

Quest’ultimo si costituì resistendo al gravame ed

instando per la conferma dell’impugnata sentenza.
6.

La

Corte

d’appello,

in parziale

riforma di

quest’ultima, ha rigettato la domanda di risarcimento per gli
interventi effettuati sull’immobile per cui è causa e per la
perdita di avviamento; ha dichiarato compensate in ragione di
1/3 le spese di lite di entrambi i gradi; ha condannato
l’appellante al pagamento dei rimanenti 2/3.
7. Propone ricorso per cassazione Renato Dalla Vecchia,
con due motivi assistiti da memoria di costituzione di nuovo
difensore con procura a margine.
Resistono

con

controricorso e propongono ricorso

incidentale e ricorso condizionato con due motivi le Latterie
Vicentine s.c.a.r.l.
All’udienza di discussione il Collegio, rilevato che la
procura speciale in favore dell’Avv. Santucci non è stata
rilasciata come previsto dall’art. 83 comma 3, nell’originaria

5

,

formulazione applicabile alla fattispecie, trattandosi di
procedimento iniziato in primo grado anteriormente all’entrata
in vigore della l. 69/2009, sentito il P.G., non ammette
l’Avv. Negrini, in qualità di delegato dell’Avv. Santucci,
alla discussione orale e dispone procedersi oltre.

8. I ricorsi sono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
9.

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia

«violazione e falsa applicazione dell’art. 1338 c.c. in
relazione all’art.

360 n.

3 c.p.c.

e insufficiente e

contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5
c.p.c.»
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
«Dica codesta Corte di cassazione se il risarcimento dei
danni previsto dall’art. 1338 c.c. nell’ipotesi di contratto,
seppure invalido, concluso ed eseguito, possa riguardare anche
il risarcimento dell’interesse positivo alla conclusione del
contratto o quanto meno il risarcimento delle spese affrontate
dopo la conclusione dello stesso, per l’esecuzione, e
conseguenti all’immissione nel possesso del bene
compravenduto, nonché la perdita di avviamento.»
10. Con il secondo motivo si denuncia «violazione o falsa
interpretazione dell’art. 1338 c.c. in relazione all’art. 360
n. 3 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione

6

Motivi della decisione

circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in
relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.»
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
«Dica la Corte di cassazione se, in relazione all’art.
1338 c.c., le spese affrontate dal contraente ignaro

durante ed in seguito alla esecuzione del contratto e
all’immissione nel possesso del bene debbano considerarsi
danni risarcibili in quanto rientranti nei cosiddetti
interessi negativi.
– Dica la Corte se anche il danno derivante dalla perdita
di avviamento nella fattispecie oggetto di causa, possa
rientrare per gli stessi motivi nei cosiddetti interessi
negativi.»
11. I motivi sono anzitutto inammissibili per violazione
dell’art. 366 bis, poiché sono astratti i quesiti di diritto e
manca il momento di sintesi o quesito di fatto relativamente
alle censure motivazionali.
Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6
del decreto 2 febbraio 2006, n. 40 – infatti, i motivi di
ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità,
nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti
dall’art. 360, n. l, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun
motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di
diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, 1 ° c., n. 5,

7

dell’invalidità del contratto dopo la conclusione di questo e

l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le
ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

la congiunzione fra la risoluzione del caso specifico e
l’enunciazione del principio generale, non può esaurirsi nella
mera enunciazione di una regola astratta, ma deve presentare
uno specifico collegamento con la fattispecie concreta, nel
senso che deve raccordare la prima alla seconda ed alla
decisione impugnata, di cui deve indicare la discrasia con
riferimento alle specifiche premesse di fatto, essendo
evidente che una medesima affermazione può essere esatta in
relazione a determinati presupposti ed errata rispetto ad
altri. Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso che
contenga quesiti di carattere generale ed astratto, privi di
qualunque indicazione sul tipo della controversia, sugli
a quo

argomenti addotti dal giudice

e sulle ragioni per le

quali non dovrebbero essere condivisi (Cass. civ., Sez. Unite,
14 gennaio 2009, n. 565).
Il
cod.

quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis
proc.

civ.,

la parte

ha

l’onere

di

formulare

espressamente nel ricorso per cassazione a pena di
inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-

8

Il quesito di cui all’art. 366-bis c.p.c., rappresentando

giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di
legittimità, poiché la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è
finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione
di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di
diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al
regula iuris.

(Cass. Sez.

Unite, 5 febbraio 2008, n. 2658).
Nella fattispecie la formulazione dei motivi (ex art. 360
n. 3 c.p.c.) per cui è chiesta la cassazione della sentenza
non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis, c.p.c. ,
poiché non sono stati formulati i quesiti di diritto con
riferimento agli elementi del caso concreto. Inoltre non
risulta indicata quale sia la

regula iuris errata applicata

dal giudice di merito e quale sia quella corretta di cui si
chiede l’applicazione.
Quanto ai pretesi vizi motivazionali, manca il momento di
sintesi o quesito di fatto, a norma dell’art. 366 bis.
12. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile con condanna di parte ricorrente alle spese del
giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
L’inammissibilità

del

ricorso

principale

comporta

l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il
ricorso principale e condanna parte ricorrente alle spese del

9

quesito medesimo enunciando una

giudizio di cassazione che liquida in C 5.200,00 di cui C
200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Roma, 20 febbraio 2014

n

Il Pre idente

Il Consigliere estensore

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