Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7779 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

T.C., residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 111/22/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 22 in data 12.10.2006, depositata il

29 marzo 2007;

Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di Consiglio del

23 febbraio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 12655/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 111/22/2006 pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 22, il 12.10.2006 e DEPOSITATA il 29 marzo 2007. Con tale decisione, la C.T.R. , ha accolto l’appello del contribuente e riformato la decisione di primo grado, riconoscendo il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni 2003 e 2004, è affidato a due mezzi, con cui si deduce omessa motivazione su fatto decisivo e controverso, e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Alla formulata censura per difetto di motivazione, può rispondersi, con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate. (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), ed altresì, rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il vizio di motivazione è configurabile, quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 16762/2006, n. 1754/2007).

4 bis – La sentenza, in vero, non appare in linea con i richiamati principi, avendo tentato di giustificare il decisum con affermazioni apodittiche, senza indicare i vari elementi presi in considerazione nell’iter decisionale, omettendo una approfondita disamina logico- giuridica ed ogni riferimento alla concreta realtà fattuale, oggetto delle deduzioni dell’Agenzia delle Entrate, e quali riproposte in questa sede. In particolare, non sono offerti sufficienti elementi di valutazione idonei a dare esatta contezza dell’iter decisionale seguito per affermare l’insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, non essendo evidenziate le ragioni per le quali in sede di esame e valutazione degli elementi indice non si sia tenuto conto della dedotta sussistenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente e dei cospicui compensi annuali corrisposti a terzi per attività professionali.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti – per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione con il relativo accoglimento per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Antonino Dr. Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazione svolte in relazione;

Considerato che in base alle stesse, il ricorso dell’Agenzia Entrate va accolto e, per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza e la causa rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, perchè proceda al riesame e, quindi, – adeguandosi ai richiamati principi – decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di cassazione, ad altra Sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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