Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7779 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/03/2017, (ud. 15/02/2017, dep.27/03/2017),  n. 7779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI MONTORO INFERIORE, Elettivamente domiciliato in Roma, via

Alessandro III, n. 6, presso lo studio dell’avv. Felice Laudadio,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L., – D.A. – D.B. –

DO.BE. – S.R., Elettivamente domiciliati in Roma, via

Ludovisi, n. 35, presso lo studio dell’avv. Massimo Lauro;

rappresentati e difesi dall’avv. Benedetto Migliaccio, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 455,

depositata in data 14 febbraio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

febbraio 2017 dal consigliere dott. Pietro Campanile;

udito il P.M., nella persona del Sost. P.G. dott., che ha concluso

per la cessazione della materia del contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra D.L. e dagli altri soggetti indicati in epigrafe nei confronti del Comune di Montoro Inferiore, ha determinato la giusta indennità di espropriazione e di occupazione legittima di terreni di loro proprietà, sottoposto a procedimento ablatorio per la realizzazione del P.I.P..

Per la cassazione di tale decisione il Comune ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, resistiti da controricorso.

Successivamente è stato depositata un’istanza sottoscritta dai difensori, nella quale, dato atto delle transazione intervenuta fra le parti in data 25 giugno 2013, si afferma che le stesse hanno definito ogni rapporto, chiedendo, per quanto interessa in questa sede, la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente darsi atto che fra le parti è intervenuto atto di transazione che regola tutti gli aspetti della vicenda. Deve a tale riguardo ribadirsi che nel corso del giudizio di legittimità possono essere prodotti i documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, tali da far venir meno l’interesse alla definizione del procedimento, rientrando tale produzione nell’ambito di applicazione dell’art. 372 c.p.c., comma 2, riguardante la facoltà di deposito dei documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso (Cass., 5 agosto 21122). In considerazione dell’intervenuta definizione di tutti i rapporti fra il Comune ricorrente e la parte espropriata, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. Sez. un., 29 novembre 2006, n. 25278; Cass., 25 settembre 2013, n. 21951).

Ricorrono giusti motivi, anche sulla base degli accordi tra le parti, per 1 compensazione delle spese di lite.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Suprema Corte di Cassazione, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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