Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7779 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7779 Anno 2016
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 16746-2013 proposto da:
FRASSINELLI FEDERICO FRSFRC74D16G088F, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA C. MIRABELLO 18, presso lo
studio dell’avvocato UMBERTO RICHIELLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO
BASTIANINI giusta procura speciale in calce al

2016

ricorso;
– ricorrente –

164
contro

BANCA MAREMMA CREDITO COOPERATIVO GROSSETO , SALVATI
CLAUDIA, VESPIGNANI GIUSEPPE;

1

Data pubblicazione: 20/04/2016

- intimati

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di GROSSETO del
9/4/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2016 dal Consigliere Dott.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO Fini° che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

2

GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

Svolgimento del processo

Il ricorso è proposto, ai sensi dell’art. 111, comma
settimo, Costituzione avverso l’ordinanza resa dal giudice
dell’esecuzione del Tribunale di Grosseto in data 9 aprile

spese ai sensi degli artt. 629 e 306 cod. proc. civ. Questa
era stata avanzata dall’esecutato Federico Frassinelli,
terzo acquirente di bene ipotecato nei confronti dei
venditori, debitori e mutuatari Claudia Salvati e Giuseppe
Vespignani, dopo che il processo esecutivo era stato
dichiarato estinto per rinuncia dell’istituto di credito
procedente, Banca della Maremma – Credito Cooperativo di
Grosseto.
Con l’ordinanza qui impugnata l’istanza è stata
rigettata.
Avverso questa decisione il ricorrente formula un
unico motivo.
Gli intimati non si difendono.
Motivi della decisione
l.- Il ricorso è inammissibile.

Con l’unico motivo, rubricato come
falsa applicazione degli
c.p.c. n. 3)>>,

artt.

«violazione e/o

306 e 629 c.p.c. ( 360

il ricorrente lamenta che il giudice

dell’esecuzione avrebbe dovuto provvedere sulle spese del
processo esecutivo con il provvedimento col quale ha

3

2013, a definizione dell’istanza di liquidazione delle

dichiarato l’estinzione per rinuncia ovvero, non avendovi
provveduto, avrebbe dovuto liquidare le spese a seguito
dell’istanza della parte non rinunciante, dal momento che
non vi sarebbe stato accordo tra le parti in merito alle

Nella premessa il ricorrente affronta la questione
dell’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione
richiamando l’orientamento giurisprudenziale espresso dalla
sentenza n. 11768 del 6 agosto 2002, che aveva affermato
che

«L’ordinanza di liquidazione delle spese di cui

all’ultimo coma dell’art. 306 cod. proc. civ. può essere
impugnata, attesone il carattere decisorio e definitivo,
con il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. anche se
pronunziata in seguito alla rinuncia agli atti (ed alla
conseguente estinzione) del processo esecutivo, perché
anche in tale processo, così come in quello contenzioso, la
possibilità di reclamo avverso l’ordinanza di estinzione
non si estende al separato provvedimento di liquidazione
delle spese, dichiarato espressamente non impugnabile
dall’ultimo comma dell’art. 306 citato»

(così Cass. n.

11768/02, ma cfr., nello stesso senso, anche Cass. n.
23408/07).
2.-

Questo

orientamento

è

stato

tuttavia

definitivamente superato dalla più recente giurisprudenza
di legittimità, che ha affermato il principio di diritto

4

spese.

per il quale «ove di un provvedimento di estinzione del
processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di
condanna del debitore alle spese, il mezzo di impugnazione
è il reclamo ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ., non

impugnazione

tipico,

cassazione»

(così

ricorso

il

straordinario per

n.19540/13,

Cass.

nonché

la

giurisprudenza successiva, tra cui Cass. n. 10836/14, n.
19638/14, ord. n. 27031/14).
Le ragioni del mutato indirizzo giurisprudenziale sono
esposte nella motivazione della sentenza n. 19540/13, alla
quale si fa integrale rinvio.
Merita soltanto sottolineare che queste ragioni sono
idonee a sostenere l’affermazione che il mezzo di
impugnazione è il reclamo anche qualora il regolamento
delle spese del processo esecutivo, a seguito
dell’estinzione per rinuncia agli atti, ai sensi dell’art.
629 cod. proc. civ., sia stato deciso dal giudice
dell’esecuzione con un provvedimento distinto da quello che
ha dichiarato l’estinzione, ma a questa intrinsecamente
correlato, tanto da integrarne il contenuto (così Cass.
ord. n. 27031/14, che peraltro precisa che, laddove il
provvedimento consequenziale all’estinzione sia adottato ai
sensi dell’art. 632 cod. proc. civ. e sia dotato di propria
autonomia, è invece impugnabile con opposizione agli atti

5

essendo ammissibile, in presenza di un mezzo di

esecutivi,

non certo col ricorso straordinario per

cassazione).
2.1.

Nel caso di specie, per esplicito riconoscimento

del ricorrente, si è in presenza di un provvedimento

processo esecutivo per rinuncia. Esso, pertanto, alla
stregua dei principi sopra richiamati avrebbe dovuto essere
impugnato col reclamo, ai sensi dell’art. 630 cod. proc.
civ.
Va precisato che si ritiene che la pronuncia di
inammissibilità del presente ricorso derivante dal
mutamento di giurisprudenza di cui sopra (c.d.

overruling)

non possa essere evitata, sia perché il ricorrente -che non
ha depositato memoria né ha partecipato alla discussionenon ha indicato specifiche ragioni di imprevedibilità o di
non conoscibilità dell’intervento correttivo di questa
Corte (cfr. Cass. S.U. n. 15144/11), sia perché il nuovo
indirizzo della giurisprudenza di legittimità che, ai fini
dell’individuazione del rimedio impugnatoti°, valorizza il
carattere accessorio del capo sulle spese,
quello che definisce il procedimento,

rispetto a
si è venuto

consolidando quanto meno dall’anno 2011 (cfr. Cass. n.
10836/14 e n. 19638/14, in motivazione), quindi prima
della notificazione del ricorso.
Questo va perciò dichiarato inammissibile.

6

integrativo dell’ordinanza che ha dichiarato estinto il

Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché gli
intimati non si sono difesi.
Ai sensi dell’art. 13, comma l quater, del

d.P.R.

n

115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento,

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del coma l bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla
sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma l bis dello stesso articolo
1 3.

Così deciso in Roma, in data 21 gennaio 2016.

da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

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