Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7779 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. II, 18/03/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 18/03/2021), n.7779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23653-2019 proposto da:

M.J., rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA LOMBARDI

BAIARDINI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA depositato il 05/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), interponeva ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, sezione di Perugia, con il quale gli era stato negato l’accesso alla protezione internazionale e umanitaria.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Perugia rigettava il ricorso.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione M.J. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3 ed 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la storia riferita dal richiedente la protezione.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25, artt. 2, 3, 4, 5 e 9 della Convenzione E.D.U. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il giudice umbro avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria, con particolare riferimento alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c).

Le due censure meritano un esame congiunto.

Il richiedente aveva riferito di esser stato avviato da un malvivente, che lo aveva cresciuto pur non essendo suo padre, ad una serie di furti; di aver sposato la figlia di quest’uomo; di esser stato imprigionato in occasione di un furto, scoperto grazie all’intervento del personale di sicurezza; di esser stato poi rilasciato e costretto dall’uomo che lo aveva cresciuto a commettere altri furti sotto minaccia di morte in caso di rifiuto. Non volendo più vivere in modo illecito, il ricorrente era fuggito insieme alla moglie in Libia e di qui, dopo la morte della moglie, avvenuta nel corso del viaggio, in Italia. Il Tribunale ha ritenuto la storia personale da una parte poco verosimile perchè carente di coerenza interna, e comunque non idonea ad integrare una delle ipotesi previste per l’accesso alla protezione internazionale (cfr. pag.9 del decreto, ove si afferma che “… la vicenda personale narrata dal ricorrente reca generico riferimento a vicende di natura privata ovvero alla volontà del richiedente di sottrarsi alla giustizia per delitti comuni”).

Tale specifica motivazione non viene adeguatamente attinta dalle doglianze in esame. Con la prima di esse, infatti, il ricorrente contesta la ritenuta non credibilità della sua storia, senza, quindi, confrontarsi con l’autonoma statuizione di non idoneità di quest’ultima. Con la seconda, invece, il ricorrente lamenta la mancata concessione della tutela sussidiaria poichè la “… reiterata esposizione ad attentati alla vita, come nel caso di specie è accaduto con la riferita riduzione a schiavitù ed alla costrizione a compiere reati sino alla minaccia vera e propria di uccisione…” integrerebbe una situazione di vulnerabilità rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) (cfr. pag.12 del ricorso), senza tuttavia attingere adeguatamente la complessiva valutazione di non credibilità della storia, che evidentemente ricomprende anche la dedotta riduzione in schiavitù e, più in generale, il fatto che il M. fosse stato costretto a compiere reati contro la sua volontà.

E’ invece fondata la deduzione relativa alla mancata consultazione delle fonti internazionali ai fini dell’apprezzamento della sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in quanto il decreto impugnato non richiama effettivamente alcuna fonte, ponendosi in contrasto con il principio per cui cui “Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv.653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv.654174).

L’accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, del secondo motivo implica l’assorbimento del terzo, la cassazione del decreto impugnato in relazione alla censura accolta ed il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Perugia, in differente composizione.

PQM

la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie per quanto di ragione il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Perugia in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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