Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7778 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di L’Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Trionfale n. 5647, presso lo studio

dell’avv. D’Amano Ferdinando, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

E.L.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Abruzzo n. 92/2/2007 depositata il 11/2/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 14/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso aderendo alla

relazione;

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da E.L. contro il Comune di L’Aquila è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 242/02/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI (OMISSIS), relativamente a terreno ritenuto edificabile dall’Ente.

Il ricorso proposto dal Comune si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dalla contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 14/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 10 in relazione al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16 al D.L. n. 223 del 2006, al L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, della L. n. 1150 del 1942, art. 11 e della L. n. 1187 del 1968.

Il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo l’atto accertativo dichiarando la non imponibilità dell’area. Insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Inammissibile è il quesito di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, in quanto privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3^, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Inammissibile egualmente è il quesito di diritto relativo alla violazione e falsa applicazione delle NTA del PRG di L Aquila, sia in quanto non relativo a norma di diritto, sia perchè privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Infondata è la censura di insufficiente motivazione, avendo la CTR escluso l’imponibilità ICI sul rilievo della presenza di un vincolo permanente di inedificabilità, quale quello derivante dalla previsione di cui all’art. 30 delle NTA del relativo strumento” … e che “non può rinvenirsi una destinazione edificatoria con riguardo ad un’area che, per limitazioni urbanistiche normative, non può essere fatta oggetto di trasformazione edilizia”.

Inammissibili sono gli ulteriori quesiti in quanto formulati genericamente con riferimento a “costruzioni destinate ad uso pubblico”, e non alla fattispecie concreta – area avente destinazione in PRG a – Uso pubblico ed interesse generale -, senza riferimento alla decisione della CTR (che ha respinto l’appello anche sul rilievo che per i terreni in questione, vigendo comunque le limitazioni di cui alla L. n. 10 del 1977, art. 4 … non può rinvenirsi una destinazione edificatoria) e senza alcuna specificazione degli elementi (quali le disposizioni urbanistiche riguardanti altezze, cubature, superfici coperte, distanze, zone di rispetto, indici di fabbricabilità della zona, eventuali cessioni di potenzialità volumetrica operate a favore di aree limitrofe) che possano avere determinato l’edificabilità in concreto (Cass. 22961 del 31/10/2007).

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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