Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7778 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.27/03/2017),  n. 7778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N.M., domiciliato in Roma, corso d’Italia 97, preso l’avv.

Flavio De Battista, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro

Mariani, come da mandato in calce al ricorso

-ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) snc e di F.G., domiciliato in Roma,

via Bettolo 43, presso l’avv. Andrea Tomassini, rappresentato e

difeso dall’avv. Franco Tomassini, come da mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 8877/2013 della Corte di cassazione,

depositata l’11 aprile 2013;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori, avv. Mariani per il ricorrente, avv. Tisurri

delegato per il resistente;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

N.M. impugna per revocazione l’ordinanza della Corte di cassazione di rigetto del ricorso proposto contro la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva a sua volta ribadito il rigetto della domanda di esecuzione specifica del contratto preliminare di compravendita da lui stipulato con F.G., successivamente dichiarato fallito.

Il ricorrente deduce che la decisione impugnata è stata assunta nell’erroneo presupposto che la domanda di esecuzione specifica del contratto controverso non fosse stata trascritta, benchè la nota di trascrizione fosse stata depositata nel fascicolo di primo grado, come risulta dalla stessa sentenza del tribunale, che ordinò la cancellazione della trascrizione.

Resiste con controricorso il Fallimento della (OMISSIS) snc e di F.G., che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perchè notificato al domicilio eletto in primo grado anzichè a quello indicato nel giudizio di cassazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto la nullità della sua notificazione è sanata dalla notificazione del controricorso (Cass., sez. L, 25/06/2001, n. 8632).

Il ricorso è peraltro fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, “l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa; esso si configura quindi in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività” (Cass., sez. 1, 19 giugno 2007, n. 14267, Cass., sez. 6, 24 gennaio 2011, n. 1555).

Nel caso in esame va certamente ricondotta a un errore di percezione l’affermazione che la domanda introduttiva del giudizio non era stata trascritta, quando l’esistenza di tale trascrizione risultava dalla stessa sentenza di primo grado; tanto più se si consideri che il fallimento di F.G. era sopravvenuto al trascritto atto di citazione a giudizio. Nè può assumere rilevo l’affermazione della Corte di cassazione circa la mancata prova della trascrizione, trattandosi di un fatto che non era controverso, risultando accertato dalla sentenza del tribunale, mentre la decisione della corte d’appello risulta giustificata da ragioni giuridiche, peraltro erronee, come subito si vedrà.

In realtà sono palesi e decisivi sia l’errore di fatto della Corte di cassazione sia l’errore di diritto della corte d’appello, perchè, secondo la giurisprudenza di questa corte anche precedente alla riforma del 2006, quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima del fallimento la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita, il sopravvenuto fallimento del promittente venditore non priva il curatore della facoltà di scelta riconosciutagli dalla L. Fall., art. 72, ma l’eventuale scelta compiuta in tal senso non è opponibile al promissario acquirente che ottenga la sentenza costitutiva ex art. 2392 c.c., in quanto gli effetti di tale sentenza retroagiscono al momento della trascrizione della domanda (Cass., sez. un., 7 luglio 2004, n. 12505, m. 574280). Come è stato ben chiarito “la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. fissa l’an dell’effetto traslativo, la trascrizione della domanda giudiziale fissa il quando di tale effetto” (Cass., sez. un., 16 settembre 2015, n. 18131); e la sola scelta di scioglimento del contratto non può precludere la decisione sulla domanda proposta per la sua esecuzione in forma specifica.

Ne consegue che erroneamente i giudici del merito hanno respinto la domanda di N.M. in ragione del mero esercizio da parte del curatore della facoltà di sciogliersi dal contratto preliminare.

In accoglimento del ricorso per revocazione, va dunque revocata l’ordinanza n. 8877/2013 di questa corte; e in accoglimento del ricorso per cassazione va cassata con rinvio la sentenza n. 1463/2010 della Corte d’appello di Roma, depositata il 7 aprile 2010.

PQM

Accoglie il ricorso per revocazione dell’ordinanza n. 8877/2013 di questa corte, che revoca; accoglie il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 1463/2010 della Corte d’appello di Roma, depositata il 7 aprile 2010, che cassa con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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