Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7778 del 20/04/2016
Civile Sent. Sez. 3 Num. 7778 Anno 2016
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA
SENTENZA
sul ricorso 15953-2013 proposto da:
SAGRANTINO ITALY SRL 05403940967 e per essa nella sua
qualità di mandataria, la PRELIOS CREDIT SERVICING
S.P.A., in persona del suo procuratore speciale Avv.
GISELDA RUSSO, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato
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LEONARDO PATRONI GRIFFI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato UGO PATRONI GRIFFI giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
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Data pubblicazione: 20/04/2016
PAPPADA GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato GIAN
FRANCO D’ONOFRIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato
MARCELLO
CAFUERI
giusta
procura
speciale a margine del controricorso;
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 696/2012 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 11/10/2012, R.G.N. 167/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza
del
21/01/2016
dal
Consigliere
Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato PIERFRANCESCO GRAZIOLI per delega;
udito l’Avvocato GIANFRANCO D’ONOFRIO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
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–
Svolgimento del processo
l.- Con la sentenza pubblicata in data 11 ottobre 2012
la Corte d’Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile
l’appello proposto dalla Sagrantino Italy s.r.l. e, per
Servicing S.p.A. nei confronti di Grazia Pappadà avverso la
sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi in data 18
settembre 2009.
Il Tribunale aveva accolto l’opposizione proposta dalla
Pappadà all’esecuzione per espropriazione immobiliare
intrapresa ai suoi danni da International Credit Recovery
(I.C.R.) S.r.l. (mandataria di Credit Servicing S.p.A., a
sua volta cessionaria pro-soluto dei crediti vantati dal
Credito Fondiario Industriale SpA) avente ad oggetto
l’immobile acquistato da Grazia Pappadà con rogito del
giugno 1984,
trascritto 1’11
particolare, gravato
febbraio 1983,
luglio 1984
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al n. 9452 di
da ipoteca, iscritta in data
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in favore dell’istituto mutuante per un
mutuo fondiario erogato al venditore, l’imprenditore edile
Martino Ragusa, successivamente fallito. L’accoglimento
dell’opposizione era conseguito alla ritenuta estinzione
dell’ipoteca per prescrizione ex art. 2880 cod. civ., come
eccepito dall’opponente, in quanto nei confronti di
quest’ultima, terza acquirente, il creditore non aveva
assunto alcuna iniziativa per la conservazione della
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essa, nella sua qualità di mandataria, da Pirelli Re Credit
garanzia ipotecaria [fino alla notificazione del precetto
in
4 luglio 2006 ed alla notificazione del
data
pignoramento in data 19 settembre 2006). Il Tribunale aveva
reputato irrilevanti, a fini interruttivi della
ipotecato, sia la rinnovazione di ipoteca del
19 dicembre
2002 che l’istanza di ammissione al passivo del fallimento
del Raguso del 16 febbraio 1999.
1.1.-
Proposto appello da parte di Sagrantino Italy
S.r.l. (già Minerva S.r.l., cessionaria dei crediti
I.C.R.), e, per essa, da Pirelli Re Credit Servicing
S.p.A., quale mandataria, con resistenza della
Pappadà, la
Corte d’Appello ha reputato che i motivi proposti non
fossero specifici -in quanto non rivolti a censurare, con
critiche puntuali, né l’affermazione concernente
l’inidoneità della rinnovazione di ipoteca ad interrompere
la prescrizione, né il ragionamento del Tribunale circa
analoga inidoneità dell’istanza di ammissione al passivo
del fallimento del Raguso. Ha perciò concluso, come detto,
per l’inammissibilità del gravame, condannando l’appellante
al pagamento delle spese di lite.
2.-
La sentenza d’appello è impugnata da Sagrantino
Italy S.r.l. e, per essa, da Pirelli Re Credit Servicing
S.p.A., quale mandataria, con un unico articolato motivo.
Grazia Pappadà resiste con controricorso.
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prescrizione, nei confronti del terzo acquirente di bene
Motivi della decisione
l.-
Con l’unico motivo, rubricato come
«violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.- Art. 360 n. 3
c.p.c.»,
la società ricorrente contesta il ragionamento
che ha indotto la Corte d’appello a ritenerli non
specifici, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. (nel
testo -cui dovrà intendersi fatto ogni riferimento- vigente
prima delle modifiche apportate dall’art. 54, comma primo,
lett. a, del dl. 22 giugno 2012 n.83, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 134).
La ricorrente sostiene che, nell’interpretare l’atto
d’appello, il giudice di merito avrebbe disatteso
seguenti
«fondamentali
principi
del nostro ordinamento
giuridico»:
– avrebbe trascurato di considerare che la sentenza
del Tribunale di Brindisi era stata motivata
relationem,
per
attraverso il mero richiamo testuale di un
precedente del medesimo ufficio, senza dare conto delle
argomentazioni delle parti e dell’identità di queste
argomentazioni con quelle esaminate nell’altra pronuncia.
Questa tipologia di motivazione non avrebbe consentito alla
parte appellante di valutare specificamente gli errori
commessi dal primo giudice e di identificare le ragioni per
cui veniva invocata la riforma della sentenza: ciò avrebbe
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posto a base dell’interpretazione dei motivi di gravame,
dovuto indurre la Corte a non valutare i motivi di
impugnazione con riferimento a specifiche statuizioni della
sentenza, ma
stessi»,
«a guardare allo sviluppo dei motivi
per verificare «se fossero o meno in grado di
considerato che era stata motivata con adesione ad altra
sentenza;
– avrebbe inoltre dovuto considerare che l’appellante
aveva svolto i motivi di impugnazione in termini
incompatibili con il complessivo iter logico-giuridico
della sentenza (che perciò sarebbe stato validamente
criticato); comunque, non avrebbe tenuto presenti i
principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di
legittimità in merito alla valutazione di specificità dei
motivi, risultanti dalle massime riportate alle pagg. 10,
11 e 12 del ricorso. In particolare, la Corte territoriale
non si sarebbe avveduta che il
thema decidendum
della
questione sottoposta al vaglio del Tribunale, e devoluto al
giudice d’appello, in relazione alla eccepita prescrizione
dell’ipoteca, partiva dall’applicabilità dell’art. 20 R.D.
16/7/1905 n. 646 per giungere all’affermazione
dell’idoneità ad interrompere il termine di prescrizione di
ulteriori atti oltre quello di rinnovazione di ipoteca:
atti, che l’appellante aveva indicato nella domanda di
ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto,
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denunciare l’ingiustizia della sentenza impugnata»,
sig. Martino Raguso, e nel provvedimento di accoglimento
dell’istanza, idonei ad interrompere la prescrizione fino
alla chiusura del fallimento, non ancora avvenuta.
L’appellante quindi avrebbe specificamente “attaccato” e
considerato che la portata della norma non era soltanto
processuale, ma anche sostanziale.
2.- Il motivo non merita di essere accolto.
Quanto al primo profilo di doglianza, concernente la
motivazione per relationem della sentenza di primo grado, è
sufficiente osservare che non risulta affatto che questa
presentasse una motivazione viziata per omissioni od
insufficienze od incongruenze, dato che l’appellante non ha
denunciato un siffatto vizio della sentenza di primo grado,
né ha proposto motivo alcuno di gravame per lamentare che
la sentenza fosse stata motivata per relationem.
D’altronde,
in
proposito
motivazione della sentenza
va
ribadito
per relationem è
che
la
ammissibile,
atteso che l’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel testo
novellato dalla legge n. 69 del 2009 (applicabile alla
sentenza del Tribunale di Brindisi, pubblicata il
settembre 2009),
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consente di rendere i motivi della
decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti
rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi. In
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“criticato” la sentenza di primo grado per non avere
particolare, è consentita la motivazione della sentenza
mediante rinvio ad un precedente del medesimo ufficio,
sempre che, al fine di rendere comunque possibile ed
agevole il controllo della motivazione, si dia conto
diritto tra il caso deciso dal precedente e quello oggetto
di decisione (così Cass. n.8053/12; cfr. anche Cass. S.U.
n. 642/15).
La stessa ricorrente dà conto del fatto che la
sentenza di primo grado riportava oltre agli estremi della
sentenza alla quale rinviava per relationem,
anche tutto
intero il testo della medesima.
La Corte d’Appello, a sua volta, ha dato conto del
fatto che le ragioni di quella decisione, come richiamate
nella sentenza di Tribunale di Brindisi impugnata dinanzi a
sé, erano pertinenti rispetto alle questioni agitate dalle
parti, e le risolvevano secondo la successione logicogiuridica degli argomenti specificamente indicati nello
svolgimento del processo della sentenza qui impugnata (cfr.
numeri da l a 4 di pagg. 5-6).
Ben avrebbe potuto, pertanto, l’appellante formulare
motivi specificamente rivolti a criticare le ragioni poste,
altrettanto analiticamente, a fondamento della decisione
appellata.
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dell’identità contenutistica della situazione di fatto e di
3.
–
Quanto al secondo profilo di censura, si osserva
che, come rilevato dalla Corte di merito, l’unico motivo
d’appello non risulta criticare, per nessuno specifico
aspetto, l’affermazione del primo giudice circa
la prescrizione, in quanto atto estraneo alla previsione
dell’art. 2943 cod. civ.:
stragiudiziale
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