Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7778 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. II, 18/03/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 18/03/2021), n.7778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23727-2019 proposto da:

G.O., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

BRIGANTI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA depositato il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), interponeva ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona con il quale gli era stato negato l’accesso alla protezione internazionale e umanitaria.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione G.O. affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35 bis e 13, artt. 737,156 e 135 c.p.c., artt. 106 e 111 Cost. e della L. n. 46 del 2017, art. 2 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non credibile il racconto personale, incentrato sull’orientamento omosessuale del richiedente.

La censura è fondata. Il richiedente, invero, ha riferito di essere fuggito dal proprio Paese perchè omosessuale ed ha fornito, per avvalorare la sua storia, un rapporto di polizia. Il Tribunale non ha ritenuto credibile l’omosessualità dichiarata dal G. ed ha considerato inattendibile il documento da questi prodotto, a cagione del fatto che in (OMISSIS) esisterebbe una vera e propria prassi di falsificazione di documenti.

La motivazione resa dal giudice di merito non è condivisibile. Da un lato, infatti, essa – nella parte in cui ritiene non credibile l’orientamento omosessuale del richiedente – si fonda su un preconcetto, poichè il Tribunale afferma che “… a parere del Collegio non esistono, in questa sede, modalità di accertamento attendibili, sia perchè il giudizio si svolge a distanza di tempo dall’ingresso dello straniero in Italia (ed è dunque evidente che nel frattempo è divenuto noto allo straniero che l’omosessualità è motivo di accoglimento dell’istanza), sia perchè l’eventuale attività istruttoria (testimonianza o altro) compiuta in pendenza del ricorso sarebbe inevitabilmente condizionata da un notevole grado di inattendibilità e connotata da un’evidente natura difensiva della tesi, finalizzata solo all’accoglimento del ricorso” (cfr. pag.2 del decreto impugnato). L’affermazione secondo cui l’allegazione, da parte dello straniero richiedente la protezione internazionale, della sua inclinazione omosessuale sarebbe sempre inattendibile perchè in ultima analisi non veritiera, ma finalizzata solo ad ottenere comunque il riconoscimento della tutela, si risolve nel sostanziale diniego della rilevanza dell’orientamento sessuale ai fini della concessione della predetta protezione e tradisce un vero e proprio preconcetto, che tuttavia, in quanto tale, non è idoneo, proprio in ragione della sua apoditticità, a costituire adeguata motivazione della pronuncia di rigetto della protezione stessa.

Del pari non condivisibile, per gli stessi motivi, è l’ulteriore affermazione del Tribunale, secondo cui il documento prodotto dal ricorrente non sarebbe attendibile perchè in (OMISSIS) “si assiste ad una tendenza nell’uso di documenti falsi e tutte le indicazioni reperite nelle fonti dimostrano che l’uso di documenti di viaggio falsi, certificati di nascita e altri documenti è in aumento” (cfr. pag. 4 del decreto). Anche tale affermazione, in ragione della sua apoditticità, non è idonea a costituire adeguata motivazione per la decisione, adottata in concreto dal Tribunale, di non considerare il documento di cui si discute, non potendosi logicamente far discendere la non autenticità di un atto dalla mera considerazione che il ricorso ad atti falsi, in un determinato contesto territoriale, è in aumento.

Il giudice di merito avrebbe dovuto attivare, anche d’ufficio, gli strumenti processuali opportuni per verificare, in concreto, sia l’attendibilità delle dichiarazioni del richiedente circa il suo orientamento sessuale, sia l’autenticità della documentazione dal medesimo prodotta. Sotto il primo profilo il Tribunale, una volta ritenuta la “grave lacunosità” (cfr. pag.2 del decreto impugnato) dei riferimenti relativi all’orientamento sessuale del G., avrebbe dovuto promuovere un approfondimento istruttorio su tale aspetto, se del caso mediante consulenza medico-psicologica sulla persona del richiedente la protezione, onde poter valutare l’attendibilità del suo racconto personale. Sotto il secondo profilo, invece, il giudice di merito avrebbe ben potuto attivare una richiesta di informazioni alle autorità (OMISSIS), al fine di verificare se i documenti prodotti dall’interessato fossero o meno autentici, non potendone certamente inferire la non autenticità dal semplice fatto che in alcune zone della (OMISSIS) sia “in aumento” il ricorso ad atti contraffatti.

Deve, al riguardo, essere affermato il seguente principio di diritto: “In presenza di dubbi circa l’effettivo orientamento omosessuale del richiedente la protezione internazionale o umanitaria, ovvero circa l’autenticità dei documenti dallo stesso prodotti a sostegno della sua domanda, il giudice di merito deve disporre, anche in via ufficiosa, gli approfondimenti istruttori ritenuti opportuni al fine di verificare l’attendibilità del racconto e della documentazione a corredo. Non è invece possibile ritenere inattendibile il racconto sulla base dell’assunto aprioristico secondo cui la deduzione dell’omosessualità da parte del richiedente sarebbe frutto di una scelta difensiva finalizzata soltanto ad ottenere la protezione invocata. Del pari, non è possibile far derivare la falsità dei documenti prodotti dal richiedente dal solo fatto che, in un determinato contesto territoriale, il ricorso all’uso di atti falsi sia in aumento”.

L’accoglimento del primo motivo, nei termini indicati in motivazione, implica l’assorbimento degli altri, la cassazione del provvedimento impugnato in relazione alla censura accolta ed il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ancona, in differente composizione, il quale avrà cura di conformarsi al principio di diritto in precedenza affermato.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa il provvedimento impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ancona, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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