Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7778 del 10/04/2020
Cassazione civile sez. VI, 10/04/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 10/04/2020), n.7778
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27790-2018 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
Q8 QUASER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo
studio dell’avvocato MARIO PANEBIANCO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 533/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 22/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO
LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che:
con sentenza del 22/3/2018 la Corte di appello di Catanzaro ha respinto, con aggravio delle spese del grado, l’appello proposto dal Ministero dell’Interno e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di (OMISSIS) avverso la sentenza del 14/4/2016 del Tribunale di Catanzaro che, giudicando nei giudizi riuniti di opposizione ai decreti ingiuntivi n. 438 e 439 del 2013, richiesti da Q8 Quasar s.r.l. per il pagamento di spese di noleggio di automezzi, di materiali tecnici di officina e di impianti di distribuzione di carburanti, aveva revocato il primo decreto e rigettato l’opposizione avverso il secondo, condannando le Amministrazioni opponenti al pagamento delle spese di lite;
avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso il Ministero dell’Interno e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di (OMISSIS), svolgendo unico motivo, al quale ha resistito con controricorso la Q8Quasar s.r.l., chiedendone la dichiarazione di inammissibilità o rigetto;
con il motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 1218,1182 c.c., del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 278, lett. d), e art. 287, del R.D. n. 827 del 1924, art. 651, del D.P.R. n. 367 del 1994, art. 1, comma 3, art. 5, commi 4 e 5, art. 6, comma 1, e contestano la correttezza dell’assunto della Corte territoriale, secondo cui ai fini di ritenere la liberazione dell’Amministrazione statale dalle obbligazioni pecuniarie non è sufficiente l’emissione dell’ordinativo di pagamento nei confronti della sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, ma occorre la prova ulteriore che l’operazione di accreditamento sia andata a buon fine con l’effettiva riscossione delle somme da parte del creditore:
i ricorrenti sostengono che, così ragionando, la Corte di appello di Catanzaro aveva ignorato la disciplina pubblicistica in tema di contabilità dello Stato e aveva pertanto illegittimamente equiparato il regime giuridico delle obbligazioni pecuniarie dello Stato a quello delle obbligazioni dei soggetti privati;
in data 7/1/2020 il Consigliere relatore ha proposto ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in camera di consiglio non partecipata, previa delibazione della manifesta fondatezza del motivo di ricorso;
la controricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, le proprie difese;
ritenuto che:
non ricorrano le condizioni previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, e che la causa presenti interesse nomofilattico meritevole di trattazione in pubblica udienza;
le pronunce citate da parte delle ricorrenti, secondo cui l’adempimento dell’obbligazione da parte dell’amministrazione statale deve ritenersi eseguito – con conseguente liberazione dalla prestazione dovuta – mediante l’emissione dell’ordinativo di pagamento (la cui esecuzione è poi affidata alla tesoreria), non essendo applicabile la regola del pagamento al domicilio del creditore, stabilita dall’art. 1182 c.c., (Sez. 5, n. 4235 del 02/03/2004, Rv. 570729 – 01; Sez. 5, n. 2843 del 09/02/2010, Rv. 611490 – 01) si riferiscono alla fattispecie dei rimborsi in materia di imposte dirette considerata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44;
tale norma individua specificamente quale dies ad quem finale della decorrenza degli interessi la data “dell’ordinativo emesso dall’intendente di finanza”;
si pone quindi il problema di considerare tale norma e la giurisprudenza relativa come espressiva di una regola particolare, nella quale assume rilievo la funzione assegnata all’emissione dell’ordinativo, ovvero quale emersione di un principio generale, scaturente dalla disciplina invocata dalle ricorrenti del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e dal D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, secondo cui l’amministrazione statale si libera dell’obbligazione a suo carico con l’emissione dell’ordinativo di pagamento alla tesoreria competente;
in ordine a tale interrogativi non si rinvengono precedenti specifici nella giurisprudenza di legittimità e le due pronunce ricordate richiedono pertanto una riflessione ermeneutica;
la decisione del Consiglio di Stato citata dalla controricorrente (Sez.IV, 9/12/1997 n. 1351) sembra proporre una tesi intermedia, attribuendo rilievo alla data della comunicazione dell’emissione dell’ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l’incombente, allorchè afferma che “La semplice emissione del mandato o dell’ordine di pagamento non è di per sè sufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, in quanto quest’ultimo può esigere il pagamento solo con la presentazione del mandato all’ufficio deputato al pagamento dello stesso, pertanto, perchè la somma dovuta dalla pubblica amministrazione non sia più produttiva di interessi, occorre che del mandato di pagamento sia data notizia al creditore perchè questi possa riscuoterlo, di talchè eventuali ritardi nella riscossione, con conseguente perdita degli interessi, sono solo ad esso imputabili.”
P.Q.M.
La Corte:
rinvia alla pubblica udienza della 1 Sezione civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 14 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2020