Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7778 del 03/04/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7778 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 15620-2008 proposto da:
PERRI

LUIGI

PRRLGU26C19D086J,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo
studio dell’avvocato CASTELVETERE STEFANO SERGIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato SCALFARI ANTONIO
giusto mandato a margine;
– ricorrente contro

COM COSENZA , PERRI CARMINE, PERRI ANNA, PERRI
AMALIA, PERRI IOLANDA, PERRI EMILIA, PERRI FRANCESCO,
CARBONE IOLANDA, D’ANDREA ANGELINA, CARBONE PASQUALE,

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Data pubblicazione: 03/04/2014

CARBONE EMILIA, CARBONE ANSELMO, CARBONE CLORINDA,
CARBONE ORESTE, CARBONE CONCETTA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 646/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 01/06/2007 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/02/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

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512/2002;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17.7.1999 il Comune di
Cosenza conveniva in giudizio Perri Luigi, in proprio e nella
qualità di procuratore dei comproprietari Perri Carmine, Perri
Anna, Carbone Iolanda, D’Andrea Angelina, Carbone Pasquale,

Oreste, Carbone Concetta, Perri Iolanda, Perri Emilia, Perri
Francesco e Perri Amalia, chiedendo che venissero condannati
in solido alla restituzione della somma di L. 155.938.488,
indebitamente incassata dallo stesso Perri Luigi a seguito di
ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. a conclusione del
procedimento esecutivo in cui il creditore non aveva
comunicato al Giudice l’intervenuta sospensione da parte della
Corte d’Appello dell’efficacia esecutiva della sentenza posta
a base dell’esecuzione dal Perri. Il comune deduceva in
proposito: a) che il provvedimento di sospensione
dell’efficacia esecutiva della sentenza portata ad esecuzione
era stato emesso dalla Corte d’Appello in data 28.10.1998,
alla presenza anche del procuratore di parte convenuta; b) che
l’udienza ex art. 547 c.p.c. si era regolarmente tenuta in
data 5.3.1999; c) che in tale sede il procuratore del
convenuto aveva inteso coltivare la procedura esecutiva, d)
che con l’ordinanza di assegnazione conseguentemente emessa
il Perri aveva indebitamente ricevuto la somma di cui chiedeva
la ripetizione. Si costituiva in giudizio il Perri in proprio
opponendosi alla domanda ed eccependone l’inammissibilità

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Carbone Emilia, Carbone Anselmo, Carbone Clorinda, Carbone

della domanda, spiegando quindi domanda riconvenzionale per il
risarcimento dei danni ex art.96 cpc. In esito al giudizio, l
Tribunale di Cosenza accoglieva la domanda attrice e, per
l’effetto, condannava Perri Luigi, in proprio e quale
procuratore di Perri Carmine, Perri Anna, Carbone Iolanda,

Anselmo, Carbone Clorinda, Carbone Oreste, Carbone Concetta,
Perri Iolanda, Perri Emilia, Perri Francesco e Perri Amalia,
alla restituzione, in favore del Comune di Cosenza, della
somma. di L. 155.938.488, con interessi dal 13.4.1999 al
soddisfo; rigettava la domanda riconvenzionale; condannava
Perri Luigi, in proprio e nella qualità, alla rifusione delle
spese processuali. Avverso detta sentenza proponeva appello
Perri Luigi affidando le proprie difese a tre motivi
d’appello. In esito al giudizio, in cui si costituiva il
Comune di Cosenza e veniva ordinata l’integrazione del
contraddittorio nei confronti di Perri Carmine, Perri Anna,
Carbone Iolanda, D’Andrea Angelina, Carbone Pasquale, Carbone
Emilia, Carbone Anselmo, Carbone Clorinda, Carbone Oreste,
Carbone Concetta, Perri Iolanda, Perri Emilia, Perri Francesco
e Perri Amalia, la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza
depositata in data 1.6.2007, in accoglimento dell’appello
principale ed incidentale,dichiarava la nullità della sentenza
impugnata limitatamente alle posizioni processuali di Perri
Carmine, Perri Anna, Carbone Iolanda, D’Andrea Angelina,
Carbone Pasquale, Carbone Emilia, Carbone Anselmo, Carbone

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D’Andrea Angelina, Carbone Pasquale, Carbone Emilia, Carbone

Clorinda, Carbone Oreste, Carbone Concetta, Perri Iolanda,
Perri Emilia, Perri Francesco e Perri Amalia e rigettava nei
confronti di tutti i convenuti la domanda avanzata dal Comune,
compensando le spese. Avverso la detta sentenza Perri Luigi ha
quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa
applicazione dell’art.91 cpc, il ricorrente ha censurato la
sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello non
gli ha riconosciuto il diritto al rimborso delle spese
processuali per il doppio grado di giudizio ad onta che fosse
risultato totalmente vittorioso.
Con la seconda

doglianza,

deducendo la violazione

degli

artt.91 e 92 cpc, il ricorrente ha censurato la sentenza
impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha disposto
la compensazione delle spese giustificandola con una
motivazione insufficiente, fondata sulla ricorrenza di giusti
motivi in relazione alla peculiarità della vicenda.
Con la terza doglianza, deducendo l’omessa ed insufficiente
motivazione, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata
nella parte in cui la Corte di Appello ha disposto la
compensazione delle spese giustificandola con una motivazione
insufficiente, illogica e contraddittoria, fondata sulla
ricorrenza di giusti motivi in relazione alla peculiarità
della vicenda.

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motivi.

Ha quindi concluso i tre motivi accompagnandoli con i seguenti
quesiti:
1)accerti la Corte se vi è stata violazione sull’art.91 cpc
2)

accerti la Corte se vi è stata falsa applicazione

dell’art.92 cpc nei confronti della parte vincitrice che non

3) accerti la Corte se vi è stata omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione relativamente alla disposta
compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nei
confronti della parte totalmente vittoriosa e che in primo
grado era stata condannata, con sentenza provvisoriamente
esecutiva, non solo alla restituzione dell’ingente somma di
denaro con interessi ma anche alle spese del giudizio di primo
grado.
I quesiti formulati non sono assolutamente idonei a soddisfare
le prescrizioni di cui all’art.366 bis del CPC. In
particolare, con riferimento ai primi due, riguardanti
entrambi asserite violazioni di legge, va osservato che,
secondo il consolidatissimo orientamento di questa Corte, il
quesito di diritto deve compendiare: a) la riassuntiva
esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di
merito;
b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata
dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad
avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di
specie. È, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un

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ha trasgredito ai doveri di cui all’art.88 cpc

quesito di diritto che, come nei due casi in esame, si limiti
a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se
vi sia stata o meno la violazione di una determinata
disposizione di legge (Cass., ord. n. 19769 del 2008; Cass.,
Sez.Un., n. 6530 del 2008, Cass.n.4856 del 2009)

va osservato in primo luogo che il ricorrente, che denunci un
vizio di motivazione della sentenza impugnata, è tenuto nel
confezionamento del relativo motivo a formulare in riferimento
alla anzidetta censura non già un quesito di diritto bensì un
momento di sintesi, vale a dire il c.d. quesito di fatto, in
cui ha l’onere di indicare chiaramente il fatto controverso
rispetto al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, così come le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione. Ed è appena il caso di sottolineare
che il ricorrente, nel caso di specie, ha esaurito il quesito
di diritto nel mero invito alla Corte di voler verificare la
ricorrenza del vizio motivazionale dedotto senza indicare né
il fatto controverso né le ragioni per cui la motivazione
sarebbe inidonea a sorreggere la decisione.
Ne consegue che il ricorso per cassazione in esame deve essere
dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere sulle
spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita,
non ne ha sopportate.
P.Q.M.

7

Quanto all’ultimo, afferente un preteso vizio motivazionale,

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 20.2.2014

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