Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7777 del 30/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 30/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7777
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19721/2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
P.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 14/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di MILANO, del 23/1/07, depositata il 28/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“Con sentenza del 28/5/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate Milano (OMISSIS) nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano di accoglimento dell’impugnazione spiegata dal contribuente Sig. P.R. del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 1998 al 2002.
Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione della L. n. 289 del 2002, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il motivo dovrà essere ritenuto fondato, nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di precisare con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, anche con riferimento all’IRAP, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto, giacchè il condono, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (v. Cass., 24/6/2008, n. 17142; Cass., Sez. Un., 5/6/2008, n. 14828; Cass., 19/3/2007, n. 6504; Cass., 16/2/2007, n. 3682).
Orbene, nell’affermare che “il disposto dell’art. 9, comma 9, … non esclude il diritto al rimborso delle imposte indebitamente pagate dal contribuente”, il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio.
L’accoglimento del motivo comporterà l’assorbimento dell’altro motivo con il quale la ricorrente denunzia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori della parte costituita;
19721/08 rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria, nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto che deve essere pertanto accolto il 1^ motivo di ricorso, assorbito il secondo, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza;
considerato che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere invero decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di merito, mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbito il 2. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010