Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7777 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7777 Anno 2016
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA
sul ricorso 15726-2013 proposto da:
CARACCIOLO DOMENICO CRCDNC39C13G283D, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TORRE DI PRATOLUNGO 11,
presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI TRAETTA,
rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO
CARACCIOLO difensore di sé medesimo;
– ricorrente –

2016

contro

162

CONDOMINIO VIA FIRENZE 24 NAPOLI , ESROSITO MARIA
ROSA;
– intimati –

1

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso la sentenza n. 235/2013 della

CORTE D’APPELLO

di NAPOLI, depositata il 29/01/2013, R.G.N.
7510/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2016 dal Consigliere Dott.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.

RICCARDO FUZIO che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

2

GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

Svolgimento del processo
l.-

Con la sentenza pubblicata in data 29 gennaio

2013 la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame
proposto dall’avv. Domenico Caracciolo avverso la sentenza

condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado
in favore degli appellati Mariarosa Esposito e Condominio
di via Firenze n. 24, Napoli.
Il Tribunale, decidendo sull’opposizione proposta dal
Condominio avverso il precetto

notificato dall’avv.

Caracciolo, nel cui giudizio era intervenuta
volontariamente la Esposito, aveva dichiarato l’inesistenza
del diritto di procedere esecutivamente nei confronti di
quest’ultima ed, accogliendo anche l’opposizione del
Condominio, aveva ridotto, per quanto di ragione, l’importo
per capitale e spese esposto nell’atto di precetto allo
stesso notificato, in quanto l’ammontare dovuto era stato
moltiplicato per 43 (quarantatre) volte, tenuto conto dei
soggetti ai quali il precetto era stato notificato, con
imposizione a ciascuno del costo dell’operazione.
2.-

La sentenza d’appello è impugnata dall’avv.

Caracciolo con cinque motivi.
Gli intimati non si difendono.
Motivi della decisione

3

pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 1 0 luglio 2005,

1.- Col primo motivo, rubricato come

«violazione e

falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c. n. 3

e 5», il

ricorrente contesta, in primo luogo, la decisione della
Corte di merito circa la mancanza di specificità, ai sensi

concernenti l’affermazione del Tribunale dell’inesistenza
del diritto di procedere esecutivamente nei confronti della
Esposito.
Il motivo manca di qualsivoglia profilo di censura che
sia riferito o riferibile alla violazione dell’art. 342
cod. proc. civ. ed alla ratio deoldendi della sentenza, che
è basata su questa norma, sì da risultare estremamente
generico; già per questo è inammissibile.
Esso è svolto come denuncia del vizio di omessa
motivazione. Anche a voler prescindere dalla confusa
illustrazione in merito a questo (asserito) vizio, ed a
voler ritenere censurato il ragionamento del giudice del
merito interpretativo dei motivi d’appello (alla stregua
dell’orientamento espresso da Cass. n. 2217/07), non perciò
l’inammissibilità sarebbe evitata, atteso che il ricorrente
non chiarisce nemmeno come alle argomentazioni svolte
nell’impugnata sentenza di primo grado fossero state
contrapposte le proprie, sì da ritenere mancante la
motivazione sull’esito dell’attività interpretativa del
giudice d’appello.

4

dell’art. 342 cod. proc. civ., dei motivi d’appello

1.1.- Nello stesso motivo, si rinviene altresì la
denuncia di un errore di diritto della sentenza

«nella

parte in cui in forma sommaria e tautologica ha negato che
l’acquirente di un appartamento

condominiale fosse tenuto

del fabbricato, di cui alla delibera antecedente al titolo
di acquisto».

A tacer d’altro, va rilevato che trattasi di censura
attinente ad una decisione di merito, che risulta
inammissibile perché la Corte, reputando il corrispondente
motivo d’appello privo, come detto sopra, del requisito
della specificità, si è spogliata della relativa potestas
ludicandi.

Pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto

validamente censurare la statuizione di inammissibilità del
motivo di gravame, alla stregua del principio di diritto
secondo cui «qualora il giudice, dopo una statuizione di
inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di
competenza), con la quale si sia spogliato della “potestas
ludicandi” sul merito della controversia,

abbia

impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul
merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse
ad impugnare tale statuizione, sicché

è ammissibile

l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione
pregiudiziale,
interesse,

mentre è inammissibile, per difetto di

l’impugnazione nella parte in cui pretenda un

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al pagamento delle spese condominiali, per le parti comuni

sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito,
svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata»

(così da

ultimo Cass. n.17004/15; cfr. già Cass. S.U. n. 3840/07).
2.- Ancora, con lo stesso primo motivo, si censura la

della fondatezza dell’opposizione del Condominio, quanto
all’entità delle spese esposte in precetto.
Anche questa

censura è inammissibile per

la

macroscopica violazione dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.
Questo va interpretato nel senso che il ricorso per
cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità,
motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i
caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla
decisione

il

impugnata,

individuazione

del

capo

che
di

comporta

pronunzia

l’esatta

impugnata e

l’esposizione di ragioni che illustrino in modo
intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme
o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione
(Cass. n. 13259/06).
Nell’illustrazione della censura viene confusamente
affermato un vizio di ultrapetizione della sentenza di
primo grado, che il giudice d’appello non avrebbe rilevato,
senza che nemmeno sia dato comprendere quali fossero i
motivi di opposizione e le difese dell’opposto sulle quali
il primo giudice si sarebbe pronunciato in violazione del

6

decisione di merito della Corte, attinente alla conferma

principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e
quali siano le ragioni del vizio ascritto alla sentenza di
secondo grado.

Col secondo motivo è dedotta violazione e falsa

applicazione del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ.,
riferimento al D.M. Giustizia 6.4.2004, n. 127»,
Tribunale non ha ritenuto spettanti

«in

perché il

«le spese

forfetizzate>>.
3.1.

Col terzo motivo è dedotta violazione e falsa

applicazione del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ.
riferimento alla tariffa professionale

«in

forense approvata

con D.M. 8.4.2004, n. 127, per i motivi di cui alla terza
pagina dell’appello, rigo 22 e pagina 4, sino al rigo 13 le
voci […]>›, che il Tribunale non ha ritenuto spettanti.
3.2.

iudioando,

Per entrambi il ricorrente deduce

errores in

riferiti espressamente al Tribunale; quindi,

lamenta il mancato esame da parte della Corte d’Appello di
corrispondenti motivi di gravame.
Oltre al profilo di inammissibilità per genericità di
entrambe le censure, esse risultano comunque inammissibili,
per la parte in cui sono riferite alla decisione del
Tribunale perché con il ricorso per cassazione non possono
essere proposte e sono da dichiararsi, perciò,
inammissibili – censure rivolte specificamente contro la
sentenza di primo grado, anziché contro quella di appello,

7

3.

atteso che oggetto del suddetto ricorso è – al di fuori dei
casi eccezionali previsti dalla legge – normalmente la
sentenza di secondo grado (cfr., da ultimo, Cass. n.
6733/14).

Corte d’Appello, l’inammissibilità è data dal fatto che non
è deducibile il vizio di violazione di norme di diritto ai
sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ, ma deve essere
denunciato

l’error in procedendo,

ai sensi del n. 4

dell’art. 360 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 112
cod. proc. civ. (cfr., da ultimo Cass. n. 22759/14),
qualora si intenda far valere l’omessa pronuncia su uno o
più motivi d’appello (peraltro, nemmeno esplicitati né
richiamati in ricorso con palese violazione anche dell’art.
366 n. 6 cod. proc. civ.).
4.- Col quarto motivo si denuncia violazione e falsa

applicazione

«n. 2 dell’art. 360 cpc. In violazione

dell’art. 615 cpc comma 2»,

sostenendosi la nullità della

sentenza di primo grado nei confronti di Mariarosa
Esposito, per le ragioni ivi illustrate, attinenti alla )
competenza del Tribunale, e l’omessa pronuncia da parte del
giudice d’appello sul corrispondente motivo di gravame.
4.1.- Col quinto motivo si denuncia violazione e falsa

applicazione «del n. 3 dell’art. 360 epe, in violazione
dell’art. 96 cpc»,

da parte del Tribunale, per avere

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Per la parte in cui sono riferite alla decisione della

disposto la trasmissione al Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Napoli della sentenza di primo grado, nonché
degli atti di precetto, di opposizione, di intervento e di
comparsa di risposta dell’opposto.
Entrambi

i

motivi presentano

profili

di

inammissibilità sovrapponibili a quelli di cui si è detto
trattando dei motivi secondo e terzo, in quanto denunciano
vizi della sentenza di primo grado ed omesse pronunce in
grado d’appello, senza rispettare le prescrizioni degli
artt. 360 n. 4 e 112 cod. proc. civ., nonché 366 n. 4 e n.
6 cod. proc. civ.
In

conclusione,

il

ricorso

va

dichiarato

inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché gli
intimati non si sono difesi.
Ai sensi dell’art. 23, comma l quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, sussistono

i presupposti per il versamento,

da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma l bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla
sulle spese.

i quater, del d.P.R. n. 115

Ai sensi dell’art. 13, comma

del 2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il

9

5.-

versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo
13.

Così deciso in Roma, in data 21 gennaio 2016.

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