Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7777 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. II, 18/03/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 18/03/2021), n.7777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23689-2019 proposto da:

J.M., rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA

MARIANI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA depositato il 02/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), interponeva ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona con il quale gli era stato negato l’accesso alla protezione internazionale e umanitaria.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione J.M. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 della Direttiva 2011/95/UE, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, art. 10 della Direttiva 2013/32/UE, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente esercitato il potere-dovere di cooperazione istruttoria, ritenendo non credibile la storia personale sulla base di un criterio di valutazione “occidentale” e non adeguato rispetto al contesto sociale del Paese di origine.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. Il richiedente, invero, ha riferito di essere fuggito dal proprio Paese perchè convinto di essere oggetto di malefici da parte della matrigna, ma tale storia non è stata ritenuta idonea ad integrare i presupposti per il riconoscimento di una qualsiasi forma di protezione internazionale. Il ricorrente non si confronta con la motivazione del rigetto, ma allega l’omessa considerazione della sua giovane età al momento della partenza (circostanza, questa, di per sè irrilevante, dovendo la sussistenza del motivo legittimante la protezione essere apprezzata con riferimento al momento della decisione), la mancata sottoposizione al contraddittorio delle C.O.I. utilizzate dal giudice di merito (senza tuttavia specificare quali diverse C.O.I. egli avesse indicato nel proprio ricorso introduttivo) e si diffonde sulla ricostruzione del contesto (OMISSIS) operato dal giudice marchigiano, tanto con riferimento allo status che con riguardo alla protezione sussidiaria nelle sue diverse articolazioni. In tal modo il ricorrente non coglie la ratio della decisione e non assolve al proprio onere di sottoporre alla Corte di Cassazione una censura che si sostanzi in un vaglio critico della decisione impugnata.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 della Direttiva 2011/95/UE, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, art. 10 della Direttiva 2013/32/UE, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 27 e 32 del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato anche la concessione della protezione umanitaria.

La doglianza è inammissibile. Il ricorrente, invero, allega genericamente di aver necessità di cure mediche che non sarebbero assicurate nel proprio Paese di origine, ma non specifica nè da quale documento tale circostanza sarebbe dimostrata, nè in quale momento del processo di merito detto documento sarebbe stato prodotto e la relativa questione dedotta.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

 

 

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