Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7777 del 10/04/2020
Cassazione civile sez. VI, 10/04/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 10/04/2020), n.7777
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27512-2018 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190,
presso l’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE,
rappresentata e difesa dagli avvocati ANNA MARIA ROSARIA URSINO,
ANDREA SANDULLI;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI
55, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO CASTROGIOVANNI,
rappresentata e difesa dall’avvocato PATRIZIA CICERO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1399/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata l’01/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO
LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che:
con sentenza del 1/3/2018 la Corte di appello di Roma ha rigettato, con aggravio delle spese del grado e della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza del 5/7/2016, che l’aveva condannata a pagare a Fondiaria SAI s.ap.a., poi UnipolSai s.p.a. la somma di Euro 9.200,00 oltre rivalutazione monetaria e spese di lite;
Poste Italiane era stata ritenuta responsabile perchè un assegno di traenza intestato a certa C. Trasporti, tratto da Fondiaria SAI s.p.a. sul proprio conto corrente acceso presso Banca SAI s.p.a. e spedito per posta ordinaria, non era giunto al destinatario ed era stato negoziato presso un ufficio di Poste Italiane da persona diversa del beneficiario, che aveva presentato documenti falsi per l’identificazione;
avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane svolgendo cinque motivi, a cui ha resistito con controricorso UnipolSai s.p.a., chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;
in data 7/1/2020 il Consigliere relatore ha proposto ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in camera di consiglio non partecipata, previa delibazione dell’inammissibilità del ricorso principale e della manifesta fondatezza del ricorso incidentale:
con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del R.D. n. 18736 del 1933, art. 43, degli artt. 1218,1176 c.c., comma 2, e art. 1992 c.c., e della L. n. 445 del 2000, nonchè omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti e sostiene che la Corte di appello aveva ritenuto la sua responsabilità quale banca negoziatrice, senza verificare la necessaria sussistenza della colpa e senza considerare che l’assegno era stato pagato previa verifica dell’integrità del titolo di credito, verifica dell’identità del presentatore sulla base di carta di identità e codice fiscale, dopo aver ricevuto l’incasso e l’autorizzazione al pagamento della banca trattaria/emittente a seguito di scambio del titolo in stanza di compensazione;
con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 83, e del D.M. 26 febbraio 2004, (carta della qualità del servizio postale) in riferimento all’art. 1227 c.c., comma 1, e alla L. assegno, art. 43, nonchè omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti e sostiene che la Corte di appello aveva erroneamente considerato ininfluente la spedizione da parte di UnipolSai dell’assegno di traenza per posta ordinaria, senza prova del suo ricevimento dall’effettivo destinatario, escludendo così indebitamente il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del pregiudizio;
con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti e sostiene che la Corte di appello aveva accordato il risarcimento per un danno solo potenziale e non effettivo;
con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, perchè il debito era di valuta e non era stata fornita alcuna prova dell’esistenza e dell’ammontare del pregiudizio;
con il quinto motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, perchè la Corte di appello aveva fondato la ravvisata colpa grave nell’aver Poste Italiane proposto il gravame anche sulla base delle raccomandazioni contenute nella circolare (OMISSIS);
il tema oggetto del secondo motivo è stato sottoposto al primo Presidente per l’eventuale assegnazione all’esame delle Sezioni Unite con ordinanza del 5/8/2019 n. 20900 della 1 Sezione civile, quale questione di particolare importanza sul seguente quesito “Se possa ravvisarsi un concorso del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, nella spedizione di un assegno a mezzo posta – sia essa ordinaria, raccomandata o assicurata – con riguardo al pregiudizio patito dal debitore che non sia liberato dal pagamento, in quanto il titolo venga trafugato e pagato a soggetto non legittimato in base alla legge cartolare di circolazione.”
ritenuto pertanto che sia necessario rinviare l’esame del ricorso alla pubblica udienza della 1 sezione civile.
P.Q.M.
La Corte:
rinvia alla pubblica udienza della 1 sezione civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 14 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2020