Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7776 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18714/2008 proposto da:

SOCIETA’ OVMA di BARBAROSSA NICOLA & C. SNC già OVMA di

BARBAROSSA

ANTONIO & C. SAS in persona del legale rappresentante,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell’avvocato

VILLANI Ludovico, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TIRIO FABIO, giusta mandato speciale e delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 11/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di TORINO del 20.3.07, depositata il 28/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per la ricorrente l’avv. Ludovico Villani che aderisce alla

relazione del relatore.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che concorda con la relazione.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 28/5/2007 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte respingeva il gravame interposto dalla contribuente società O.V.M.A. di Barbarossa Antonio & C. s.a.s. (ora O.V.M.A. di Barbarossa Nicola & C. s.n.c.) nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria di rigetto dell’opposizione spiegata in relazione a cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate di Alessandria a titolo di I.V.A. per l’anno d’imposta 1997.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la società O.V.M.A. di Barbarossa Nicola & C. s.n.c. (già O.V.M.A. di Barbarossa Antonio & C. s.a.s.) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resistono con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate.

Con il 1^ MOTIVO la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5 bis, lett. c), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo appare fondato nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in fattispecie analoga (v., con riferimento a cartella di pagamento emessa per mancato versamento dell’IVA risultante da dichiarazione presentata nel 1998, per la cui liquidazione i ruoli erano stati formati il 31 dicembre 2000, Cass., 25/2/2009, n. 4517), in tema di riscossione dell’IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6 (introdotto dal D.L. n. 323 del 1996, art. 10, comma 2, conv. in L. n. 425 del 1996), la cui disciplina ricalca quella prevista in materia di imposte sui redditi dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, la legittimità della pretesa erariale, alla luce del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter (introdotti dalla Legge di Conversione n. 156 del 2005), è subordinata alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza.

Nell’ambito di un’interpretazione costituzionalmente orientata che valorizzi l’omogeneità della disciplina della riscossione in materia di IVA liquidata in base alla dichiarazione del contribuente, con riguardo alle dichiarazioni come nella specie presentate anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 156 del 2005, ma per la cui liquidazione i ruoli sono stati formati successivamente al 30/9/1999 ed entro il 31/12/2001, il termine di decadenza previsto dalla normativa transitoria di cui alla citata L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5 bis, lett. c), se applicato alla riscossione di IVA liquidata in base alla dichiarazione, dev’essere ragguagliato a quello previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, che per la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento in materia di IVA lo fissa al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Si è al riguardo sottolineato come la soluzione garantisca invero la simmetria della disciplina in materia di termini di decadenza per la riscossione dell’Iva liquidata in base a dichiarazione, ponendo in rilievo che con riguardo alle fattispecie destinate ad essere regolate (non dalla disciplina transitoria di cui al D.L. n. 106 del 2005, artt. 5 bis e 5 ter, conv. in L. n. 156 del 2005, ma dalla normativa previgente il diritto vivente è infatti nel senso che la riscossione dell’IVA risultante dalla dichiarazione del contribuente soggiace, ai fini dell’iscrizione a ruolo, non al termine di cui al combinato disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 17, bensì al termine costituito dal 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, desumibile dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1 (corrispondente, in materia di IVA, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, concernente le imposte dirette).

Orbene, nel dare atto che “In data 3/2/2004 l’Amministrazione notificava alla contribuente la cartella di pagamento relativa a I.V.A., interessi e sanzioni per l’anno 1997 per Euro 18.429,54”; e nell’affermare che “In merito alla prescrizione del credito, l’eccezione del contribuente è infondata poichè la norma invocata è successiva alla notifica della cartella di pagamento e non ha effetto retroattivo trattandosi di norma procedimentale. Essa inoltre si riferisce alla riscossione delle imposte dirette e non all’IVA e in materia tributaria non può trovare applicazione l’analogia in materia di imposte dirette”, il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio.

L’accoglimento del 1^ motivo di ricorso (assorbito il 2^ con il quale la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, artt. 2033 e 2041 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “insufficiente ed omessa motivazioni”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) comporterà la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, per farsi luogo a nuovo esame con applicazione del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che il ricorrente non ha presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che deve essere pertanto accolto il 1^ motivo di ricorso, con assorbimento, e conseguente cassazione dell’impugnata sentenza;

considerato che non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente;

ritenuto che le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il 1^ motivo di ricorso, assorbito il 2^. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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