Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7776 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. II, 18/03/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 18/03/2021), n.7776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23821-2019 proposto da:

H.M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO

RIBOTY n. 23, presso lo studio dell’avvocato VALERIA GERACE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

COMMISSIONE TERRITORIALE ANCONA MINISTERO INTERNO;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA depositato il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino del (OMISSIS), interponeva ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona con il quale gli era stato negato l’accesso alla protezione internazionale e umanitaria.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione H.M.I. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame da parte del Tribunale, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, della storia personale, con riferimento alla condizione interna del (OMISSIS).

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. Il richiedente, invero, ha riferito di essere fuggito dal proprio Paese per timore di subire ritorsioni dai parenti della moglie, dalla quale voleva divorziare. Il giudice di merito ha ritenuto non credibile la storia, sulla base di una articolata disamina della legislazione musulmana in tema di divorzio, vigente in (OMISSIS). Il richiedente, senza in alcun modo confrontarsi con tale ratio decidendi, insiste nell’allegazione della situazione interna del Paese di origine, riportando peraltro notizie relative alla libertà di espressione, al trattamento di omosessuali, bisessuali e transgender, alla libertà di riunione, alle sparizioni forzate, al sistema giudiziario, alla pena di morte ed alle torture che sarebbero presenti in (OMISSIS), che non riguardano la storia personale riferita dal richiedente stesso. Nè il ricorrente allega un qualsiasi profilo di vulnerabilità individuale che sia idoneo a contrastare il passaggio finale di cui a pag. 9 del decreto impugnato, con il quale il giudice anconetano ha ravvisato l’assenza di detto presupposto all’esito di una valutazione comparativa delle condizioni di vita del richiedente, in Italia ed in Patria.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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