Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7776 del 10/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/04/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 10/04/2020), n.7776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27262-2018 proposto da:

IMMOBILIARE CATANIA PIU’ SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore pro tempore, ed i sigg. B.L., G.G.,

GI.SA., C.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE PARIOLI 63 INT. 6, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI FOTI, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO STARVAGGI;

– ricorrenti –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, RUBIDIO SPV SRL, in persona della mandataria CAF SPA,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso lo studio

dell’avvocato GIAN LUIGI LOY, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO ALBERTO GIOVANARDI;

– controricorrenti –

contro

ARES FINANCE SRL, CAF SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 777/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 10/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con sentenza del 10/7/2017 la Corte di appello di Messina ha rigettato sia l’appello principale proposto da Immobiliare Catania Più in s.r.l. in liquidazione, cliente correntista e da B.L., G.G., Gi.Sa. e C.S., fideiussori della società, e l’appello incidentale proposto dalla Banca Nazionale del Lavoro (BNL) e Ares Finance s.r.l., cessionaria del credito, avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Messina, con l’intervento di CAF s.p.a. a socio unico di R.L., società ulteriore cessionaria del credito, a spese compensate del grado;

con la decisione di primo grado del Tribunale, previa dichiarazione di nullità della clausola di pattuizione di interessi riferiti alle condizioni praticate usualmente su piazza e delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e alla commissione di massimo scoperto applicate nei contratti bancari intercorsi, l’Immobiliare Catania Più e i suoi fideiussori, nei limiti della quota garantita, erano stati condannati a pagare a BNL la somma di Euro 279.651,60, oltre accessori, a spese compensate;

avverso la predetta sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso per cassazione Immobiliare Catania Più s.r.l. in liquidazione, nonchè i fideiussori B.L., G.G. Gi.Sa. e C.S., svolgendo due motivi, al quale ha resistito BNL con controricorso, chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;

con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 108 del 1996, art. 2, e dell’art. 644 c.p., perchè la Corte di appello non aveva ritenuto di includere la commissione di massimo scoperto nel computo del tasso soglia al fine di verificare l’usurarietà del tasso praticato, trattandosi di rapporto bancario esaurito prima del 1 gennaio 2010;

con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., e artt. 1956,1957 e 2697 c.c., e il travisamento della regola dell’onere probatorio attuata pretendendo dai fideiussori la prova della dilatazione della linea di credito rispetto al fido accordato e la concessione di credito a rischio in presenza di andamento anomalo del rapporto;

in data 7/1/2020 il Consigliere relatore ha proposto ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in camera di consiglio non partecipata, previa delibazione dell’inammissibilità della manifesta infondatezza dei motivi di ricorso;

entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;

ritenuto che:

il primo motivo di ricorso proponga, sotto due diversi profili, questioni di interesse nomofilattico non consone al presente rito camerale non partecipato e che richiedono la trattazione in pubblica udienza;

la Corte messinese si è conformata ad alcuni precedenti di questa Corte (Sez. 1, n. 12965 del 22/06/2016, Rv. 640110 – 01; Sez. 1 n. 22270 del 03/11/2016 Rv. 642644 – 01) secondo cui la commissione di massimo scoperto (CNIS), applicata fino all’entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, introdotto con la L. di conversione n. 2 del 2009, è in thesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31/12/2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) – dal 1997 al dicembre del 2009 – sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d’Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall’1/1/2010); di conseguenza il cit. D.L. n. 185, art. 2 bis, è stato ritenuto non già norma di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., comma 3, ma disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare per il futuro la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall’art. 644 c.p., comma 4), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari;

tale orientamento è stato solo parzialmente avallato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 16303 del 20/06/2018 (Rv. 649294 – 01 e 02) che ha sì confermato la natura innovativa – e non di interpretazione autentica – del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla L. di conversione n. 2 del 2009, ma ha tuttavia precisato che con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore di tali disposizioni, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, come determinato in base alle Disp. della L. n. 108 del 1996, deve essere effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia (ricavato dal tasso effettivo globale medio, TEGM, indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1), e con la “CMS soglia” (calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali), compensandosi, poi, l’importo dell’eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l’eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati;

si pone, in linea preliminare, l’interrogativo, non risolto dalla giurisprudenza di questa Corte, se ai fini della specificità del motivo di ricorso sia sufficiente la doglianza dell’applicazione da parte del giudice di merito di un criterio non conforme all’opzione ermeneutica adottata dalle Sezioni Unite in tema di incidenza della commissione di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, ovvero sia necessaria altresì la deduzione che l’applicazione del complesso sistema di computo proposto dalla sentenza n. 16303/2018 avrebbe determinato il superamento della soglia, erodendo il margine di compensazione fra interessi e CMS;

in secondo luogo, occorre tener presente l’obiezione della controricorrente, che pone in rilievo il fatto che i rapporti bancari per cui è causa hanno avuto origine prima dell’entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, e delle soglie da esse introdotte e sostiene che di conseguenza, quand’anche la revisione condotta alla luce dei criteri fissati dalla sentenza 16303/2018 delle Sezioni Unite evidenziasse un superamento della soglia, non si potrebbe comunque configurare una pattuizione usuraria;

al riguardo le Sezioni Unite, sia pur pronunciandosi in tema di contratto di mutuo e non di conto corrente affidato, hanno affermato che allorchè il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle Disp. della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, nè la pretesa, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto (Sez. U, n. 24675 del 19/10/2017, Rv. 645811 – 01);

si propone quindi un ulteriore profilo di riflessione sull’estensibilità dei principi di cui alla sentenza n. 24675/2017 al rapporto di conto corrente affidato e sul coordinamento fra le due citate pronunce del massimo consesso nomofilattico;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere trattato in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte:

rinvia alla pubblica udienza della 1 Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2020

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