Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7775 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5847/2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Centrale pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA “PIETRO MANODORI” in

persona della sua rappresentante legale, Presidente del Consiglio di

Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 20/C,

presso lo studio dell’avvocato COGGIATTI Claudio, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato BIANCHI NICOLA, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2004 della Commissione Tributaria Regionale

di BOLOGNA – Sezione Staccata di PARMA del 20.1.04, depositata il

02/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Claudio Coggiatti che

aderisce alle conclusioni del P.G.;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che conferma le conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2/3/2004 la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia di accoglimento dell’impugnazione spiegata dalla contribuente Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia “Pietro Manodori” del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso di quanto versato a titolo di I.R.P.E.G. per l’anno d’imposta 1998 in ragione della maggiore aliquota applicata in luogo di quella D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 6.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle entrate; propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia “Pietro Manodori”.

Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto di rinviare la causa alla p.u..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico complesso motivo i ricorrenti denunziano la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, art. 12 preleggi, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamentano che il giudice dell’appello ha ritenuto la sussistenza in capo alla contribuente dei requisiti per poter beneficiare dell’agevolazione prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, in ragione dell’erroneo presupposto che la medesima svolga attività volta a fini esclusivamente sociali ed assistenziali, senza in concreto valutare la natura dell’attività di gestione realizzata attraverso la comune caratteristica degli “scopi esclusivamente culturali” perseguiti dai detti soggetti, laddove come affermato in giurisprudenza di legittimità “se è vero che l’esercizio di un’attività commerciale esclude per certo un soggetto dalle categorie beneficiarle della agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, non è anche vero l’inverso, vale a dire che l’agevolazione in questione sia necessariamente applicabile in concreto al soggetto la cui attività esclusiva o prevalente non risulti commerciale”.

Si dolgono che nell’impugnata sentenza risulti “del tutto omessa ogni indagine e motivazione sui fini propri della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, quali risultanti a seguito dello scorporo dell’attività creditizia attuato ai sensi della L. n. 218 del 1990 e del D.Lgs. n. 356 del 1990”.

Lamentano che, giusta il disposto di cui al D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 “in precedenza il beneficio fiscale de quo non era riconosciuto dall’ordinamento vigente agli enti conferenti di società bancarie”, giacchè altrimenti “dovrebbe attribuirsi alla modifica legislativa considerata un carattere di inutilità che mal si concilia con i principi della certezza del diritto e del carattere cogente della normativa vigente”, sicchè “deve … negarsi che all’epoca dei fatti … alle fondazioni bancarie potesse competere l’agevolazione fiscale di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, che “si applica solo a quelle che in concreto, nel passato, abbiano operato prevalentemente nei settori di cui al D.Lgs. n. 136 del 1990, art. 12”.

Si dolgono che, “contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la normativa introdotta dalla L. n. 461 del 1998 e dal D.Lgs. n. 153 del 1999, conferma quindi che la mera previsione statutaria di molteplici fini di utilità sociale non era e non è idonea a dare titolo alle Fondazioni bancarie ai fini delle agevolazioni in discussione, e che l’amministrazione della partecipazione di maggioranza nelle società conferitarie era attività qualificante le Fondazioni ma di natura oggettivamente commerciale”.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno, a scioglimento dell’insorto contrasto interpretativo in argomento, avuto modo di affermare, gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie, quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale ai sensi della L. n. 218 del 1990 ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12, a causa del particolare vincolo genetico che le univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati nè alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis (che perseguono esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica), ai fini della esenzione dal versamento della ritenuta d’acconto sugli utili, nè agli enti ed istituti di interesse generale (aventi scopi esclusivamente culturali, di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, ai fini del riconoscimento della riduzione a metà dell’aliquota sull’IRPEG. La predetta disciplina agevolativa non trova applicazione quanto agli enti considerati nè in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, nè in via estensiva, poichè la sua ratio va ricercata nella esclusività e tipicità del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale già esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette norme.

La successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire a tali enti, ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12, ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 87, comma 1, lett. c) (T.U.I.R.), non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti.

Ne consegue l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entità della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attività dell’ente creditizio e, dall’altro, la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 c.c., di aver in concreto svolto un’attività, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anzichè quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’A.F. l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni (v. Cass., Sez. Un., 22/1/2009, n. 1576. Conformemente v. Cass., 21/12/2009, n. 26883;

Cass., 9/12/2009, n. 25738).

Orbene, nel riconoscere fondata l’istanza di rimborso de qua affermando di escludere “che alle fondazioni bancarie possa essere ricondotta in qualsiasi modo una natura commerciale”, e non già sulla base di prova debitamente fornita dalla contribuente ed idonea a vincere la suindicata presunzione a carico della medesima di esercizio di impresa bancaria, il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.

Al riguardo, si noti, anche nel controricorso la contribuente si limita d’altro canto, in violazione del principio di autosufficienza valido sia per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che per quello di cui: all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (cfr.

Cass., 23/7/2009, n. 17253), e applicantesi anche al controricorso (cfr. Cass., 7/3/2006, n. 4840), a fare apoditticamente riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, ai “numerosi documenti atti a dimostrare, in modo incontrovertibile, non solo gli scopi che la controricorrente persegue da un punto di vista statutario ma anche come questi sono perseguiti nel suo agire concreto”, ai “bilanci”, ad “alcune pubblicazioni da cui i giudici hanno potuto esaminare … ciò che la Fondazione ha fatto”, alla “gestione di … partecipazioni bancarie e finanziarie”).

Risultano a tale stregua inidoneamente indicate le prove – quali richieste nella sopra richiamata Cass., Sez. Un., 22/1/2009, n. 1576 – eventualmente fornite dalla contribuente e dai giudici di merito asseritamente non o mal valutate, alla cui stregua possa evincersi la non commercialità della svolta attività, non ponendosi pertanto questa Corte in condizione di verificare il fondamento della denunziata violazione e di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere (cfr. Cass., 12/7/2005, n. 14601; Cass., 22/10/2004, n. 20593; Cass., 28/7/2004, n. 14262) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, non essendo possibile sopperire alle relative lacune con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Le ragioni della decisione costituiscono peraltro giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa L’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso Introduttivo della contribuente.

Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA