Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7775 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. II, 18/03/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 18/03/2021), n.7775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23606-2019 proposto da:

A.A.D., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo

studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA depositato il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino del (OMISSIS), interponeva ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona con il quale gli era stato negato l’accesso alla protezione internazionale e umanitaria.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.A.D. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1 della Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 del del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 ed 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione internazionale, nelle sue articolazioni dello status o della protezione sussidiaria, sulla base di una erronea valutazione della storia personale riferita dal richiedente. Quest’ultimo aveva infatti riferito di aver contratto ingenti prestiti, prima per affrontare le cure necessarie ad un fratello e poi per andare in Libia alla ricerca di un lavoro che gli consentisse un reddito sufficiente a restituire detti finanziamenti, ed aveva riferito di esser stato soggetto a minacce da parte dei propri creditori. Il ricorrente sostiene, con la censura in esame, che anche la violenza perpetrata dal creditore integrerebbe gli estremi della persecuzione e sarebbe dunque rilevante ai fini del riconoscimento della tutela internazionale.

La doglianza è infondata. Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 definisce infatti gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, prescrivendo che essi debbano essere fondati su motivi di:

1) razza, per tale intendendosi il colore della pelle, la discendenza o l’appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

2) religione, per tale intendendosi le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l’astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonchè le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

3) nazionalità, per tale intendendosi non solo la cittadinanza, o l’assenza di cittadinanza, ma anche l’appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un’identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

4) appartenenza ad un particolare gruppo sociale, tale essendo quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un’identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società circostante, anche in ragione di considerazioni di genere, compresa l’identità di genere;

5) opinione politica, per tale intendendosi la professione di un’opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente allo Stato, ai partiti ed organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio ed ai soggetti non statuali, incluse le organizzazioni internazionali, che non possono o non vogliano fornire protezione contro le persecuzioni, ovvero alle loro politiche e metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

La violenza o minaccia proveniente dai creditori non rientra in alcuna delle suindicate previsioni, non essendo possibile individuare, in concreto, un gruppo sociale omogeneo composto dalle persone che hanno fatto ricorso al credito. Peraltro, poichè la motivazione del ricorso al credito è, nel caso di specie, di carattere personale, il fatto non spiega in sè alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 nonchè il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato la protezione umanitaria, senza considerare la condizione di estrema povertà del (OMISSIS).

La doglianza è inammissibile, poichè il ricorrente non allega alcun elemento idoneo a dimostrare la sussistenza di una sua condizione di vulnerabilità individuale. Il riferimento al contesto del Paese di origine, certamente rilevante nell’ambito del bilanciamento tra le condizioni di vita in Italia e in patria (secondo i criteri posti da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv.647298; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13079 del 15/05/2019, Rv.654164), non è infatti sufficiente ai fini del riconoscimento della tutela umanitaria, in assenza di un profilo individualizzante di vulnerabilità, poichè è sempre necessario un ancoraggio “… ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 9304 del 03/04/2019, Rv. 653700).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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