Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7775 del 05/04/2011
Cassazione civile sez. II, 05/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 05/04/2011), n.7775
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.B.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SIMONE DE SAINT BON 89, presso lo studio
dell’avvocato GENOVESI FEDERICO, rappresentato e difeso dall’avvocato
INNOCENZI FRANCESCO;
– ricorrente –
contro
D.C.C. C.F. (OMISSIS), D.C.E. C.F.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SEBINO 32,
presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO PAOLO, rappresentati e
difesi dall’avvocato MARGUTTI FERDINANDO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 302/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 21/04/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/03/2011 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LETTIERI Nicola che ha concluso per carenza di interesse.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 16/5/2001 il tribunale di Avezzano, in accoglimento della domanda proposta da E. e D.C.C. nei confronti di D.B.A., condannava il convenuto a rimuovere alcuni manufatti realizzati a confine con la proprieta’ degli attori.
Avverso la detta pronuncia il D.B. proponeva gravame che la corte di appello di L’Aquila rigettava con sentenza 21/4/2005.
La cassazione di quest’ultima sentenza e’ stata chiesta da D.B. A. con ricorso affidalo a sette motivi. Hanno resistito con controricorso E. e D.C.C..
Con atto 4/2/2011 sottoscritto personalmente – e dai rispettivi difensori -i ricorrente D.B.A. e i resistenti E. e D.C.C. hanno dichiaralo “di rinunciare agli atti di causa ai sensi dell’art. 306 c.p.c.” in quanto non “piu’ interessati al proseguimento della procedura in cassazione”.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Al riguardo va rilevato che. come questa Corte ha avuto modo di precisare l’art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione (sentenza 23/12/2005 n. 28675).
La dichiarazione congiunta del ricorrente e dei resistenti di rinunciare agli atti di causa e di non essere piu’ interessati al proseguimento della procedura di Cassazione, pur se non idonea ai fini della pronuncia di estinzione del giudizio, vale comunque a far ritenere venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso che ne condiziona l’ammissibilita’.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese vanno compensate tra le parti dovendosi ravvisare – dal tenore della congiunta dichiarazione di dette parti – in tal senso volta la volonta’ delle stesse.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011