Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7774 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.27/03/2017),  n. 7774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6398/2012 proposto da:

M.M., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in Roma,

Via Pietro della Valle n. 1, presso l’avvocato Palazzo Annalisa,

rappresentata e difesa dall’avvocato Foti Alfredo, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Re.g.e.s. S.p.a.;

– intimata –

e contro

R.e.g.e.s. S.p.a., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Malcenise n. 30, presso l’avvocato Porcelli Giovanni, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 22/2011 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

depositata il 11/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

G. PORCELLI che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento per quanto di ragione del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 16 e 19 febbraio 2007, M.M. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Reggio Calabria la REGES s.p.a. ed il Comune di Reggio Calabria, chiedendo che fosse accertata la prescrizione del credito azionato dall’ente con l’avviso di liquidazione, notificato l’8 gennaio 2007, con riferimento alla quota inerente al canone per la concessione dell’acqua potabile relativo all’anno 2001. Entrambi i convenuti si costituivano, eccependo – in via pregiudiziale – il difetto di giurisdizione del giudice adito – e la REGES S.P.A., in via preliminare, anche il proprio difetto di legittimazione passiva, e deducendo, nel merito, l’infondatezza dell’assunto di parte attrice.

Il giudice adito, con sentenza n. 2900/2008, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione limitatamente alla pretesa avente ad oggetto le acque reflue, ed – in parziale accoglimento della domanda proposta dalla M. – dichiarava prescritto in parte il credito del Comune per la fornitura di acqua potabile.

2. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 22/2011, depositata l’11 gennaio 2011, accoglieva, nel merito, l’appello della REGES s.p.a., rigettando la domanda della M., non essendosi prescritto – a parere del giudice del gravame – il credito azionato in giudizio dalla REGES s.p.a. per conto del Comune di Reggio Calabria, ma disattendeva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla società concessionaria della riscossione.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso M.M., sulla base di un solo motivo. La REGES s.p.a. ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. L’intimato Comune di Reggio Calabria non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso principale, M.M. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 37 del t.u. del Regolamento per la concessione dell’acqua potabile, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. La ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia erroneamente escluso che si fosse maturata la prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., n. 4, della pretesa di pagamento del canone per il servizio idrico integrato per l’anno 2001, azionata dalla REGES. s.p.a., quale gestore dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate del Comune di Reggio Calabria. La censura si fonda su due questioni.

La prima, è che il contratto standard – che conterrebbe la previsione secondo cui con il provvedimento di emissione del ruolo annuale di riscossione dei canoni in questione sono determinate le scadenze e le modalità di pagamento – non sarebbe mai stato sottoscritto dalla M..

La seconda, è che la Delib. 1 marzo 2002, n. 353 invocata dalla REGES S.P.A. – secondo la quale l’annualità 2001 avrebbe dovuto essere pagata in quattro rate bimestrali, con scadenza il 15 aprile, il 15 giugno, il 15 agosto ed il 15 ottobre 2002, sicchè, ad avviso della odierna resistente, il diritto alla riscossione non sarebbe insorto in capo all’ente, ai fini della decorrenza della prescrizione (art. 2935 c.c.), se non alla scadenza della prima rata (15 aprile 2002), con la conseguenza che tale diritto non si sarebbe prescritto, essendo stato azionato con l’avviso di liquidazione notificato 1’8 gennaio 2007, ossia nei cinque anni dal 15 aprile 2002 – non sarebbe stata pubblicata dall’amministrazione comunale, come espressamente previsto dall’art. 16 t.u. del regolamento comunale per la concessione dell’acqua potabile, approvato con Delib. dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria 21 gennaio 1933.

1.2. La censura è inammissibile.

1.2.1. Va rilevato, infatti, che entrambe le questioni suesposte – come eccepito dalla resistente REGES s.p.a. – non risultano proposte nel giudizio di appello, atteso che l’impugnata sentenza non contiene riferimento alcuno alle stesse.

Ebbene, deve osservarsi al riguardo che, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga la questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 30/11/2006, n. 25546; Cass. 22/4/2016, n. 8206).

1.2.2. Nel caso di specie, per contro, la ricorrente non precisa in alcun modo in quale atto o scritto difensivo del giudizio di secondo grado dette questioni siano state proposte. Nè le medesime risultano dalle conclusioni epigrafate nell’impugnata sentenza, e neppure dall’esposizione dei fatti di causa contenute nell’atto introduttivo del presente giudizio (pp. 2 e 3).

1.3. Il ricorso va, di conseguenza, dichiarato inammissibile.

2. Dall’inammissibilità del ricorso principale deriva l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo proposto dalla REGES s.p.a.

Va, difatti, osservato – al riguardo – che il ricorso incidentale tardivo, poichè proposto oltre i termini di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, ovvero art. 327 c.p.c., comma 1, è inefficace – ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, – qualora il ricorso principale per cassazione sia stato dichiarato inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371 c.p.c., comma 2, (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale) (cfr. Cass. 3419/2004; 8105/2006; 1528/2010; 6077/2015).

Nel caso di specie, la sentenza di appello è stata depositata l’11 gennaio 2011 (e non notificata), mentre il ricorso incidentale risulta consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 4 aprile 2012, ossia ben oltre il termine di un anno e quarantasei giorni (tenuto conto della sospensione feriale) dalla pubblicazione della sentenza di appello. Ne consegue che il ricorso incidentale della REGES s.p.a. deve essere dichiarato inefficace.

3. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della ricorrente risultata soccombente.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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