Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7774 del 05/04/2011
Cassazione civile sez. II, 05/04/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 05/04/2011), n.7774
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MIN ECONOMIA FINANZE IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
R.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 162/2004 del GIUDICE DI PACE di PACHINO,
depositata il 26/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/02/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilita’ del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
Rilevato che il Ministero Economia e Finanze ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Pachino in data 26.11.2004, sulla base di un unico motivo, illustrato anche con memoria e la controparte intimata, R.A., non ha svolto attivita’ difensiva;
ritenuto che la sentenza de qua e’ gia’ stata presa in esame da questa Corte ed annullata con sentenza in data 30.4/14.5.2007, sicche’ al riguardo si e’ formato giudicato;
che pertanto il presente ricorso e’ inammissibile;
che non v’ha luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011