Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7774 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. II, 05/04/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 05/04/2011), n.7774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MIN ECONOMIA FINANZE IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

R.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 162/2004 del GIUDICE DI PACE di PACHINO,

depositata il 26/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Rilevato che il Ministero Economia e Finanze ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Pachino in data 26.11.2004, sulla base di un unico motivo, illustrato anche con memoria e la controparte intimata, R.A., non ha svolto attivita’ difensiva;

ritenuto che la sentenza de qua e’ gia’ stata presa in esame da questa Corte ed annullata con sentenza in data 30.4/14.5.2007, sicche’ al riguardo si e’ formato giudicato;

che pertanto il presente ricorso e’ inammissibile;

che non v’ha luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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