Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7773 del 20/04/2016
Civile Sent. Sez. 3 Num. 7773 Anno 2016
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: ROSSETTI MARCO
SENTENZA
sul ricorso 28956-2013 proposto da:
CIULLI ROSSANA CLLRSN53H69G999X, domiciliata ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA
LUCIA MEREU giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
2016
contro
106
GENERALI
ITALIA
INA ASSITALIA SPA,
SPA già
quest’ultima conferitaria del
ramo di
azienda
assicurativo Direzione per l’Italia di ASSICURAZIONI
1
Data pubblicazione: 20/04/2016
GENERALI SPA, a mezzo della propria mandataria e
rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A.,
in persona dei procuratori speciali PASCOLI VITTORIO
e DIGITO GIOVANNI, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GIUSEPPE FERRARI 35,
presso lo studio
difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente
nonchè contro
ZAMBELLI
GIORGIO,
TRENTI
TRASPORTI
SRL
IN
LIQUIDAZIONE ;
– intimati –
avverso la sentenza n. 707/2013 del TRIBUNALE di
PRATO, depositata il 20/06/2013, R.G.N. 1712/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/01/2016 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO
SERVELLO che ha concluso
per l’accoglimento del 1 ° motivo, assorbiti gli
altri;
2
dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e
R.G.N. 28956/13
Udienza del 18 gennaio 2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2002 Rossana Ciulli convenne dinanzi al Giudice di Pace di Prato
Giorgio Zambelli, la società Trenti Trasporti s.r.l. e la società Generali s.p.a.,
esponendo che:
– il 23.11.1996, mentre percorreva in automobile l’autostrada “A11 Firenze-
Zambelli, di proprietà della Trenti Trasporti ed assicurato contro i rischi della
responsabilità civile dalla Generali s.p.a.;
– la responsabilità del sinistro andava ascritta all’imprudente condotta di
guida di Giorgio Zambelli.
Chiese perciò la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patito in
conseguenza del sinistro.
2. Con sentenza 18.1.2007 n. 7001 il Giudice di Pace accolse la domanda,
ma ritenne sussistere un concorso di colpa dell’attrice nella misura del 20%.
3. La sentenza venne appellata da Rossana Ciulli, la quale si dolse sia della
graduazione delle colpe, sia della quantificazione del danno.
Con sentenza 24.5.2013 n. 707 il Tribunale di Prato dichiarò inammissibile
l’appello, sul presupposto che avendo l’attrice chiesto l’accertamento della
colpa “esclusiva o concorrente” dei convenuti, essa aveva lasciato al giudice
l’accertamento dell’una o dell’altra. Sicché, avendo il giudice di pace
giustappunto ritenuto sussistere una colpa concorrente, la domanda attorea
doveva ritenersi accolta, e mancava l’interesse ad impugnare.
Analoga statuizione il Tribunale di Prato adottò circa il motivo d’appello sul
quantum,
ritenendo che l’attrice avrebbe
accertamento sul punto”.
“rimesso al giudice ogni
L’attrice, pertanto, non aveva interesse ad
impugnare la stia del danno, perché
“difetta[va] il requisito della
soccombenza”.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Roberta Ciulli
con ricorso fondato su tre motivi.
Ha resistito con controricorso la Generali.
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Mare”, il suo veicolo venne urtato dall’autocarro Volvo condotto da Giorgio
R.G.N. 28956113
Udienza del 18 gennaio 2016
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso.
1.1. Col primo e col secondo motivo di ricorso, che possono essere
esaminati congiuntamente, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata
sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3,
c.p.c.. Si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 100, 189, 311, 321
Deduce, al riguardo, che nell’atto di citazione in primo grado essa attrice
non si era affatto “rimessa” alle statuizioni del giudice né per quanto attiene
la determinazione del grado della colpa, né per quanto attiene la
determinazione del quantum.
Essa aveva inteso, invece:
(a) chiedere la condanna dei convenuti in via esclusiva, e solo in subordine
in via concorsuale;
(b)
chiedere il risarcimento del danno nella misura indicata, e solo in
subordine nella misura che il giudice avrebbe ritenuto equa.
1.2. Ambedue i motivi sono manifestamente fondati.
A prescindere da qualsiasi considerazione circa la correttezza della
qualificazione della domanda compiuta dal Tribunale, basterà rilevare che
anche chi “si rimette” al giudice circa la valutazione d’un fatto non accetta
per ciò solo che la sentenza possa essere erronea, né rinuncia
preventivamente ad impugnarla. Dunque l’interesse all’appello sussisteva e
il gravame non poteva essere dichiarato inammissibile.
1.3. La sentenza deve dunque essere cassata con rinvio al Tribunale di
Prato, il quale esaminerà nel merito il gravame proposto da Rossana Ciulli.
2. Il terzo motivo di ricorso.
2.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta (prospettando
formalmente il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c.) che il Tribunale avrebbe
errato nel ritenere “assorbito” il motivo col quale l’appellante invocava la
nullità del procedimento, per non esserle stato consentito di precisare ex
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c.p.c..
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Udienza del 18 gennaio 2016
novo le conclusioni nel giudizio di primo grado, dopo la sostituzione del
Giudice di pace originario titolare del procedimento.
2.2. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento degli altri due.
Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del
rinvio.
P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al
Tribunale di Prato, in persona di diverso magistrato;
H rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 18 gennaio 2016.
3. Le spese.