Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7772 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso

di essa domiciliata in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 204/08/05, depositata il 19 maggio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 204/08/05, depositata il 19 maggio 2006, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Roma (OMISSIS), ha riconosciuto ad G.A., agente di commercio, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2000.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Il ricorso contiene tre motivi, rispondenti ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Con il primo ed il secondo motivo si denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP, anche in relazione agli artt. 1742 e 2195 cod. civ., sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, che sarebbe intrinseca all’attività dell’agente di commercio; con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione del principio dell’onere della prova, posto dall’art. 2697 cod. civ., in ordine al presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione.

La ratio decidendi della sentenza impugnata – secondo cui l’autonoma organizzazione è quella dotata di una valenza produttiva a sè stante, indipendente dall’apporto fondamentale del professionista, … autonomamente produttrice di valore aggiunto, e secondo cui, nella controversia di specie, introdotta con l’impugnazione da parte del contribuente del diniego di rimborso dell’imposta versata e asseritamene non dovuta, l’Ufficio non ha dimostrato l’esistenza di un’opposta situazione. Occorre infatti ricordare che, almeno in sede di giudizio, spetta all’Ufficio la prova dell’esistenza delle situazioni di fatto che inducano la sussistenza del presupposto di fatto, qui costituito dall’esistenza dell’autonoma organizzazione – non è conforme al principio affermato dalle Sezioni unite di questa corte in sede di composizione del contrasto delineatosi in materia nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 26 maggio 2009, n. 12108).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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