Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7772 del 09/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 09/04/2020), n.7772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10257-2313 proposto da:

MONTECARLO AUTO DI C. & S.G. SNC, G.C.,

G.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo

studio dell’avvocato AUGUSTO FANTOZZI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROBERTO ESPOSITO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverse la sentenza n. 62/2012 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 22/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La società Montecarlo Auto di C. & S.G. s.n.c. propone, sulla base di quattro motivi, ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Veneto n. 62/18/12 del 9.07.2012, deducendo l’erroneo disconoscimento del diritto di detrarre l’iva sugli acquisti di vetture effettuato, secondo i giudici regionali, da una società cartiera.

L’Agenzia ha resistito con controricorso.

Con istanza dell’8.08.2018, l’Ufficio ha domandato la declaratoria di estinzione del giudizio, avendo l’ente ricorrente proposto domanda di definizione ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 ed avendo corrisposto le rate dovute.

Si è verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione ex lege del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate dalle parti e di provvedere in ordine al regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

visto il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, convertito con modificazioni della L. 21 giugno 2017, n. 96;

Dichiara estinto il giudizio ai sensi del medesimo articolo, comma 10;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2020

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