Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7771 del 18/03/2021
Cassazione civile sez. III, 18/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 18/03/2021), n.7771
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4671/2019 proposto da:
Npl Securitisation Europe SPV srl, in persona del legale rappr.nte
p.t., elettivamente domiciliato in Roma Viale Delle Milizie 2,
presso lo studio dell’avvocato Scicolone Marco, che lo rappresenta e
difende (pec: marco.scicolone.milano.pecavvocati.it);
– ricorrente –
contro
Presidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente in
carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale
dello Stato, ed ivi domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 (pec:
ags.rm.mailcert.avvaturA.stato.it);
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 4711/2018 della Corte d’appello di Roma, dep.
il 10/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/01/2021 dal Consigliere Dott.ssa Anna Moscarini;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Fresa Mario.
Fatto
CONSIDERATO
Che:
la gravata sentenza ha negato il diritto dell’odierna ricorrente, quale successore di Mediocredito Centrale spa, all’escussione della garanzia primaria dello Stato nel settore dell’editoria (ai sensi delle L. n. 416 del 1981, L. n. 67 del 1987 e L. n. 177 del 1989, per un importo di Euro 5.570.057,92 ed all’esito pure di una declinatoria di giurisdizione da parte del giudice amministrativo), in difetto di diligente attivazione del creditore nei confronti del debitore diretto ed in virtù dell’applicazione retroattiva della L. n. 224 del 1998, art. 4;
le questioni poste dal ricorso involgono alcune questioni di diritto connotate da una particolare rilevanza, sicchè è opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
dispone la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021 e riconvocazione, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021