Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7771 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. II, 05/04/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 05/04/2011), n.7771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.F., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso

per procura in calce al ricorso dall’Avvocato Marteddu Salvatore,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Marco

Bellisai in Roma, via Luigi Arbib Pascucci n. 66;

– ricorrenti –

contro

B.S., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso

per procura a margine del controricorso dall’Avvocato P.

F., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato

Barbara Morabito in Roma, via Postumia n. 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46 della Corte di appello di Sassari,

depositata il 31 gennaio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

febbraio 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.S. convenne in giudizio M.F. chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 24.504.189, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di saldo prezzo dei lavori eseguiti dalla sua impresa per la costruzione di un edificio di civile abitazione in (OMISSIS). Il convenuto si oppose alla pretesa, assumendo che le opere eseguite erano difformi dal progetto e difettose e propose domanda riconvenzionale per la condanna dell’attore alla eliminazione dei difetti o perche’ il prezzo dell’appalto fosse conseguentemente ridotto, con condanna in ogni caso al risarcimento dei danni.

All’esito del giudizio di primo grado, nel corso del quale vennero espletate anche due consulenze tecniche di ufficio, il Tribunale di Nuoro condanno’ il convenuto a pagare, quale corrispettivo residuo, la somma di Euro 10.303,31, rigettando sia la domanda dell’attore di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, che la pretesa del convenuto di risarcimento dei danni.

Interposto gravame da entrambe le parti, con sentenza n. 46 del 31 gennaio 2005, la Corte di appello di Sassari confermo’ il rigetto della domanda di risarcimento dei danni avanzata dal convenuto M. e, in accoglimento dell’appello incidentale del B., dispose la rivalutazione della somma liquidata in suo favore in primo grado, oltre gli interessi legali, rilevando, quanto alla prima, che il danno lamentato dal convenuto, per non avere potuto egli utilizzare l’immobile ne’ fare ultimare i lavori in ragione della necessita’ di non mutare lo stato dei luoghi e quindi di non disperdere le prove dell’inadempimento della controparte, non risultava provato ed era comunque situazione che agevolmente la stessa parte avrebbe potuto eliminare mediante la richiesta all’Autorita’ giudiziaria di un accertamento tecnico preventivo e, quanto alla seconda, che in forza della incontestata qualita’ di imprenditore commerciale del B. doveva presumersi che egli avesse sofferto un maggior danno da ritardato pagamento della somma dovuta. Per la cassazione di questa decisione, notificata il 10 maggio 2005, con atto notificato l’8 luglio 2005, ricorre M. F., affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria.

Resiste con controricorso B.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1668 cod. civ. in relazione agli artt. 1227 e 2697 cod. civ. ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per avere escluso la sussistenza del danno causato al ricorrente dall’inesatto adempimento dell’appaltatore, consistente nella impossibilita’ di utilizzare il bene sino all’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio in primo grado nel 1994. Ad avviso del ricorso, la Corte di appello ha errato sia nel ritenere carente di prova la pretesa risarcitoria dell’appellante, essendo detta prova rinvenibile negli atti di causa, sia nell’attribuire la responsabilita’ dell’evento dannoso allo stesso appellante, ex art. 1227 c.c., comma 2, atteso che se egli avesse provveduto al compimento dell’opera, si sarebbe certamente precluso la possibilita’ di dimostrare l’inadempimento della controparte, tenuto conto, altresi’, che l’accertamento tecnico preventivo da lui richiesto nel 1987 si era limitato ad accertare i lavori fino ad allora eseguiti, ma non aveva proceduto alla quantificazione dei danni e della spesa necessaria per la loro ultimazione. Il motivo e’ infondato.

Premesso che il solo pregiudizio lamentato dal committente a sostegno della domanda di risarcimento del danno e’ stato dallo stesso indicato nel non aver potuto utilizzare il bene per otto anni in quanto l’ultimazione del lavori avrebbe disperso le prove dell’inadempimento della controparte, corretta appare la valutazione operata sul punto dal giudice di merito, che, richiamando l’art. 1127 cod. civ., ha escluso la risarcibilita’ del danno affermando che l’esigenza di preservazione della prova poteva essere utilmente soddisfatta dalla parte ricorrendo ad un accertamento tecnico preventivo. In particolare, questa conclusione va condivisa in quanto costituisce applicazione corretta del principio di cooperazione del creditore nel rapporto obbligatorio, da cui discende la regola secondo cui il creditore deve usare l’ordinaria diligenza al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli conseguenti all’inadempimento della controparte (art. 1227 cod. civ.). Questo dovere si sostanzia anche nello scegliere, tra piu’ opzioni possibili, la condotta che si presenti maggiormente idonea a soddisfare il proprio interesse contemperando quello del debitore alla limitazione del danno. Nel caso in cui il creditore, pur potendolo senza sacrificio, non adotta la condotta richiesta dalle circostanze per evitare il danno, esso non puo’ essere posto a carico del debitore inadempiente. Nel caso di specie, tenuto conto del fatto concreto e della esigenza del committente di preservare la prova dell’inadempimento dell’appaltatore, non sembra dubbio che l’ordinaria diligenza imponeva al creditore di richiedere l’accertamento tecnico preventivo, quale mezzo piu’ idoneo a salvaguardare il suddetto interesse, e non la scelta, palesemente antieconomica e causa di ulteriori danni, di mantenimento dello statu quo. Ne’ ha rilievo alcuno che con tale mezzo di tutela la parte potesse ottenere la sola descrizione dello stato dei lavori, e non anche la quantificazione dei danni e delle spese necessarie per la loro ultimazione, atteso che il suddetto accertamento era comunque sufficiente a preservare il suo interesse alla prova.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 cod. civ. in relazione all’art. 1665 cod. civ. ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando che il giudice di appello abbia liquidato in favore della controparte il danno da svalutazione monetaria in forza di una mera presunzione ed in assenza di prova che un pagamento tempestivo avrebbe consentito al creditore di evitare o ridurre gli effetti della svalutazione monetaria. Il motivo e’ fondato.

La statuizione impugnata, che ha riconosciuto il risarcimento del maggior danno in ragione della mera qualita’ di imprenditore commerciale del creditore, si pone infatti in aperto contrasto con l’orientamento della giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, che il Collegio condivide, secondo cui, nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, puo’ ritenersi esistente in via presuntiva soltanto nei casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avra’ l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva (Cass. S.U. n. 19499 del 2008).

Il secondo motivo di ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di appello di Sassari, in diversa composizione, che decidera’ la domanda applicando il principio di diritto sopra enunciato e provvedera’ anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese di giudizio, alla Corte di appello di Sassari in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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