Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7771 del 03/04/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7771 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 27189 – 2010 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 nella doppia
qualità di procuratrice di ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
e di beneficiaria del ramo d’azienda della spa ENEL
DSTRIBUZIONE in persona del suo procuratore Avv.
g.

REGINALDO LECCE, elettivamente domiciliata in ROMA,

2014

VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio

335

dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 03/04/2014

LAMANNA DOMENICO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 729/2010 del TRIBUNALE di
CROTONE, depositata il 15/09/2010, R.G.N. 455/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
del

07/02/2014

dal

Consigliere

Dott.

FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato EMANUELE COGLITORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE per l’accoglimento del
ricorso;

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udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 15 settembre
2010, ha rigettato l’appello proposto dall’ENEL Distribuzione
s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di pace di Petilia
Policastro che aveva accolto la domanda di Domenico Lamanna

serie di inadempimenti del contratto di somministrazione
dell’energia elettrica con detta s.p.a., che avevano
determinato il pagamento di bollette relative all’utenza con
costi aggiuntivi per le spese postali.
Gli inadempimenti dell’ENEL erano stati individuati in
relazione al fatto che, con l’art. 6, comma 4, della delibera
28 dicembre 1999, n. 200, art. 6, l’Autorità per l’energia
elettrica ed il gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il
servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e,
quindi, all’Enel, di «offrire al cliente almeno una modalità
gratuita di pagamento della bolletta» e che l’ENEL non aveva
ottemperato; e che, in ogni caso, l’ENEL non aveva informato
gli attori della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi,
così violando gli oneri di informazione.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’ENEL servizio elettrico s.p.a., nella qualità di procuratrice
della ENEL distribuzione s.p.a. e di beneficiaria dal ramo
d’azienda di quest’ultima, con atto affidato a tre motivi.

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intesa ad ottenere il risarcimento del danno conseguente ad una

Domenico Lamanna non ha svolto attività difensiva in questa
sede.

moTrvI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in riferimento
all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione

della delibera dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999, per avere
affermato il Tribunale che la delibera integrasse
automaticamente il contratto tra esercente ed utente a norma
del citato art. 1339, mentre la norma contenuta nella delibera
dell’Autorità non sarebbe inseribile nel contratto tra
l’esercente e l’utente in considerazione della sua genericità,
prevedendo la legge, per la violazione del precetto, sanzioni
diverse dall’invalidità e dalla sostituzione automatica.
1.1. Il motivo è fondato.
Il Collegio ritiene di condividere quanto già statuito, in
fattispecie assolutamente identiche, con le sentenze 27 luglio
2011, n. 16401, e 30 agosto 2011, n. 17786 – nonché in plurime
altre successive e cioè che l’art. 6, comma 4, della
deliberazione citata non abbia determinato in alcun modo né
l’inserimento della relativa previsione nel contratto di
utenza, né l’integrazione di esso (principio poi riaffermato
numerose volte; v., tra le ultime, la sentenza 30 dicembre
2013, n. 28757).

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dell’art. 1339 cod. civ., in rapporto all’art. 6, comma 4,

A tal fine va ribadito che il potere normativo secondario
dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas di cui all’art.
2, comma 2, lettera

h),

della legge 14 novembre 1995, n. 481,

si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che,
attraverso l’integrazione del regolamento di servizio di cui al

ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., il contenuto dei rapporti di
utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme
di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano
meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti,
e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela
dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece,
esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una
fonte comunitaria ad efficacia diretta non la consenta – la
deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a
norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore.
1.2. Quanto alle condizioni in presenza delle quali la
normazione o l’atto di esercizio di poteri amministrativi
precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2, comma
12, lettera

h),

con i limiti indicati, può integrare,

attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di
servizi, i contratti di utenza individuale, va osservato che
ciò può avvenire solo allorché ricorra l’imposizione di un
precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna
possibilità di scelta sui tempi e sui modi. Ora, la previsione
5

comma 37 del citato art. 2, possono in via riflessa integrare,

dell’art. 6, comma 4, della citata delibera n. 200 del 1999,
imponendo all’esercente «di offrire al cliente almeno una
modalità gratuita di pagamento della bolletta», si connotava
certamente come prescrizione del tutto inidonea ad integrare
una clausola di contenuto determinato, come già affermato nei

prescrizione come quella in discorso, per la sua
indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta di obbligo
di perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta,
salva la valutazione dell’A.E.E.G. circa il raggiungimento del
risultato attraverso i poteri di ispezione, accesso ed
acquisizione di documentazione e notizie.
Deve perciò escludersi, sulla base delle complessive
considerazioni svolte, che la prescrizione del citato art. 6,
comma 4, della deliberazione dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999
abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di
servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e,
di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza sia ai
sensi dell’art. 1339 che dell’art. 1374 del codice civile.
2. Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso,
con assorbimento degli altri e la sentenza impugnata va
cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa si presta ad essere decisa nel merito, ai sensi dell’art.
384, secondo comma, cod. proc. civ., con rigetto della domanda.
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numerosi precedenti di questa Corte. In realtà, una

Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese
dei due giudizi di merito, mentre le spese del giudizio di
cassazione seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli
cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito,

rigetta

la domanda;

merito;

condanna

compensa

le spese dei due giudizi di

l’intimato al pagamento delle spese del

giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 600, di
cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come
per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, il 7 febbraio 2014.

altri,

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