Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7770 del 27/03/2017

Cassazione civile, sez. I, 27/03/2017, (ud. 30/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22789/2012 proposto da:

R.G., (c.f. (OMISSIS)), F.A. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in Roma, Via A. Friggeri n.

82, presso l’avvocato Fiandanese Mario, che li rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente –

contro

Banca Sella Holding S.p.a., Banca Sella S.p.a.;

– intimate –

e contro

Banca Sella Holding S.p.a., Banca Sella S.p.a., in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliate in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n.187, presso

l’avvocato Giordano Massimo, che le rappresenta e difende unitamente

agli avvocati Barcellona Eugenio, Valentini Romano, giusta procure a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

R.G. (c.f. (OMISSIS)), F.A. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in Roma, Via A. Friggeri n.82,

presso l’avvocato Fiandanese Mario, che li rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 301/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal cons. MARULLI MARCO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato M. FIANDANESE che ha chiesto

l’accoglimento del proprio ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO

Alberto, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con atto di citazione in data 29.4.2002 R.G. e F.A. convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Torino la Banca Sella s.p.a. e, sulla premessa di aver aperto presso la succursale lussemburghese di detta banca il conto (OMISSIS), destinato ad essere utilizzato per la compravendita di titoli azionari, in seguito traslocato presso la dipendenza romana dalla banca, lamentavano che il prefato intermediario non aveva dato esecuzione a taluni ordini di acquisto, aveva talora bloccato la movimentazione del conto ed aveva eseguito acquisti di titoli in dollari e non in euro ed in ragione di ciò ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni che ne erano derivati.

1.2. L’adito Tribunale accoglieva la domanda limitatamente solo a talune doglianze onde gli attori si vedevano obbligati ad impugnarne le statuizioni avanti alla locale Corte d’appello, che con sentenza 301/2012 del 20.2.2012, accoglieva parzialmente il gravame e condannava la banca convenuta al pagamento della conclusiva somma di Euro 132.759,20= oltre agli interessi decorrenti dalla data della domanda.

Riteneva per vero il giudice d’appello – una volta recepita la cronistoria dei fatti risultante dalla c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado in quanto non contestata dalle parti – che riguardo all’omessa negoziazione dei titoli Buffetti non potesse essere condiviso l’assunto del primo giudice in quanto la banca “non aveva dimostrato la risalente vendita delle azioni medesime assunta quale fatto impeditivo dell’obbligo dedotto”, all’uopo non soccorrendo per difetto dei requisiti dell’art. 2729 c.c. gli elementi probatori emersi in corso di istruttoria, in considerazione della particolarità dell’attività di intermediazione “di per sè presupponente basilari condizioni di tracciabilità e rilevabilità documentale”.

Per contro, a parere del giudicante, l’impugnazione andava invece rigettata ed andava per questo confermato la decisione di primo grado con riguardo alle altre doglianze, poichè, fermo che il gravame afferiva solo ai profili quantitativi del danno, la stima peritale di esso, operata confrontando il prezzo del titolo al momento del conferimento dell’ordine con il prezzo del giorno in cui l’ordine aveva avuto seguito ed integrando il risultato con le medie giornaliere più favorevoli all’investitore, era “immune da censure”, di modo che poteva conclusivamente affermarsi che, circa l’ordine in data 2.3.2000, nessuna prova gli attori avevano dato del fatto che dal blocco fosse derivato “un danno risarcibile ulteriore”; circa l’ordine in data 23.5.2001, la permanenza dei titoli nella disponibilità degli attori escludeva che alla banca si potesse imputare “un danno pari al loro deprezzamento”; circa l’operazione in dollari, che essa, come già riconosciuto dal primo giudice, aveva trovato “ratifica nel comportamento del R.”; e, circa i periodi di blocco nella movimentazione dei titoli, gli attori, a parte la prova dei danni conseguenti alla mancata esecuzione degli ordini, nessuna prova avevano fornito “della sussistenza di un danno risarcibile”, a nulla rilevando in questa direzione “l’intenzionalità degli attori” a procedere alla movimentazione dei titoli “trattandosi di aspetto certamente rispondente al vero, ma pur sempre estremamente generico”.

1.3. Avverso detta decisione insorgono entrambe le parti e ne chiedono la cassazione a questa Corte i R.- F. con ricorso principale affidato a quattro motivi e la banca con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, al quale replicano i ricorrenti principali con controricorso ed indi con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti si dolgono a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 dell’errore commesso dal giudice territoriale nel dare applicazione all’art. 115 c.p.c., che risulta nella specie violato avendo posto a fondamento della propria decisione “la compiuta cronistoria dei principali accadimenti di causa” risultante dall’espletata CTU, quando al contrario è obbligo del giudice decidere unicamente in base alle allegazioni di parte.

1.2. Il motivo è infondato.

Oltre che viziato da alcune vistose incongruenze rispetto alla realtà processuale – non è vero che il giudicante abbia tratto dalla CTU la fonte del proprio convincimento, risultando piuttosto che la CTU sia stata utilizzata solo a fini di ricostruire gli aspetti fattuali della vicenda, e neppure ne sono impugnabili le risultanze emerse sotto questo profilo non avendo trovato replica l’affermazione compiuta dal giudice d’appello secondo cui la cronistoria della vicenda “viene recepita in toto in quanto non contestata, nella fedeltà della sua rievocazione di fatti storici, dalle parti” – il motivo è giuridicamente privo di consistenza.

In linea generale va infatti richiamata l’attenzione che nei termini in cui l’errore di diritto riguardo all’art. 115 c.p.c. è qui declinato dai ricorrenti – deducendo che il decidente abbia assunto la propria deliberazione in violazione delle regole dispositive che governano il processo per essersi richiamato alle risultanze della CTU, implicitamente prescindendo dall’onere di allegazione delle parti -, esso da un lato incrocia il principio di non contestazione in guisa del quale le parti sono dispensate dall’onere in parola quando i fatti non siano contestati, e si è già detto che le risultanze fattuali scaturite dalla CTU e fatte proprie dal giudice d’appello sono per l’appunto tali; e dall’altro non si sottrae, laddove rimanda concettualmente al tema dell’onere della prova, al principio secondo cui quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, è configurabile soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo motivazionale a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., Sez. 3, 17/06/2013, n. 15107). Più recisamente, l’infondatezza del motivo è sostenibile, come questa Corte ha già avuto modo di ritenere, anche osservando che “in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre” (Cass., Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).

2.1. Il secondo motivo del ricorso enuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, un vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, articolato su più aspetti, dal momento che il ragionamento del giudice d’appello “non appare sviluppato in modo logico e coerente e si presenta altresì contraddittorio” riguardo al criterio della media giornaliera adottato per la liquidazione del danno, in quanto il prezzo indicato dal cliente può essere raggiunto e superato nel periodo di validità dell’offerta (prima censura); che il giudice d’appello si è limitato “a riportare tralaticiamente la motivazione dl Tribunale” riguardo l’ordine del 2.3.2000 e l’ordine 23.5.2001 senza avvedersi che il danno lamentato nella specie non derivava dal blocco dei titoli, ma dalla mancata esecuzione dell’ordine (seconda censura); che “la motivazione della Corte d’Appello è insufficiente ed incoerente sotto il profilo logico” laddove riguardo al blocco delle movimentazioni perviene alla conclusione che i ricorrenti avrebbero “semplicemente e supinamente” subito la situazione di inoperatività (terza censura); che “la decisione della Corte d’Appello risulta quanto meno insufficientemente motivata o comunque motivata in modo illogico” in relazione alla determinazione degli interessi”, dovendo decorrere questi non dalla domanda ma dal fatto (quarta censura); che “la Corte d’Appello non ha tenuto conto, erroneamente ed irragionevolmente” quanto all’operazione conclusa in dollari e non in euro che nella specie, inconferente il fatto che l’operazione fosse stata ratificata, la doglianza appellante afferiva al ritardo con cui si era proceduto alla sistemazione contabile della partita (quinta censura).

2.2. Il motivo, ad onta della sua interna articolazione, è soggetto ad una unitaria declaratoria di inammissibilità, che prima ancora travolge le produzioni documentali eseguite in questa sede a supporto risultando esse vietate dall’art. 372 c.p.c..

Nel merito, lungi anche solo minimamente dall’avvicinare il paradigma identificativo del vizio dedotto che nella forma dell’insufficiente motivazione ricorre quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della sentenza, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, all’adozione della decisione, mentre nella forma della contraddittorietà della motivazione fa leva sull’inconciliabilità delle proposizione che compongono il discorso decisionale in guisa che risulti compromessa l’intelligibilità della ratio decidendi, il motivo non enuncia alcuna critica motivazionale al percorso argomentativo sviluppato dal decidente e si risolve in buona sostanza, nel passare minutamente in rassegna le singole fasi della vicenda e nel riproporre in relazione a ciascuna di esse le medesime considerazione già sottoposte al giudizio del giudice d’appello e da questo disattese e nel chiedere la rinnovazione del loro apprezzamento, mostrando in tal modo di non avere una puntuale cognizione dei limiti del giudizio di cassazione, che non è notoriamente un giudizio di terzo grado nel quale sia possibile sottoporre a rivalutazione le risultanze processuale già valutate dal giudice di merito nell’auspicio che un nuovo giudizio sulle medesime possa sortire un risultato maggiormente favorevole.

3.1. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti censurano l’impugnata decisione per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’errore commesso nell’applicazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, artt. 21 e 23, artt. 2697 e 2729 c.c., nonchè degli artt. 1174, 1218, 1219, 1225, 1226, 1362, 1363 e 1364 c.c. atteso che riguardo al blocco delle movimentazioni il giudice d’appello, pur richiamando il D.Lgs. 22 febbraio 1998, n. 58, art. 23, comma 6, “non ne ha tratto tutte le conseguenze” dovendo ritenersi la banca responsabile della colpevole situazione di assoluta impossibilità ad operare, ha ritenuto “puramente e semplicemente incerto” il fatto che l’inoperatività non fosse imputabile ricorrenti, malgrado la prova, anche a mezzo di “presunzioni legali”, delle ripetute richieste di sblocco, ha disatteso “i principi” di cui agli artt. 1218 e 1219 c.c., “ha omesso di dare il giusto e necessario rilievo letterale e logico” alle condotte delle parti, enucleando la loro portata in base ai propositi di contrattazione ed ha infine escluso con “un ragionamento viziato, perchè non solo incoerente ed illogico, ma perchè svolto in violazione delle richiamate norme di legge” il danno che ne era scaturito per gli effetti degli artt. 1223, 1225 e 1226 c.c..

3.2. Il motivo è affetto da plurime ragioni di inammissibilità.

Primariamente, omettendo di indicare in modo puntuale il passaggio argomentativo contenuto nella sentenza che si intende censurare, il motivo contravviene al duplice precetto, reiteratamente enunciato dalla giurisprudenza della Corte in relazione alla prescrizione recata dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, secondo cui “il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata” (Cass., Sez. 3, 05/06/2007, n. 13066) e deve essere dedotto, allorchè si denunci un vizio di violazione o falsa applicazione “mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione” (Cass., Sez. 3, 27/06/2007, n. 14832).

Ragione di ulteriore inammissibilità è poi riscontrabile in un difetto di conferenza del motivo rispetto alla censura, dal momento che, sebbene si evochi formalmente una violazione o falsa applicazione di legge, la doglianza non evoca nè errore di individuazione della fattispecie concreta, nè un errore di sussunzione di essa nella fattispecie astratta, piuttosto risolvendosi nell’ostensione di una lagnanza motivazionale che racchiude in sè il tentativo, invero trasparente, di provocare la rinnovazione del giudizio fattuale già esperito dai giudici di seconde cure.

4.1 Con il quarto motivo i ricorrenti principali impugnano la decisione d’appello a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in ragione di un vizio di omessa pronuncia poichè, sebbene fosse stato eccepito l’errore commesso dal Tribunale nel ritenere che i valori stimati dal perito si riferissero alla data di deposito dell’elaborato e non piuttosto alla data della citazione, il giudice d’appello “ha omesso di pronunciare” su tale censura con cui si contestava che il Tribunale aveva recepito gli importi del CTU, ma li aveva impropriamente ridotti imputandoli erroneamente alla data dell’elaborato.

4.2. Il motivo è infondato.

Contrariamente all’assunto fatto valere dai ricorrenti, che si dolgono del fatto che, malgrado fosse stato da essi eccepito in grado d’appello l’errore compiuto dal primo giudice di ritenere che gli importi calcolati dal CTU fossero stati determinati con riferimento alla data dell’elaborato e non piuttosto che a quella della domanda, il giudice d’appello ha omesso di statuire sul punto, così incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, la sentenza dà invece atto che il punto, sia pur se implicitamente, è stato oggetto della positiva delibazione da parte del decidente. Ed invero ascrivendo la decorrenza della “rivalutazione e degli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo” il giudice d’appello ha esattamente pronunciato sul punto, emendando pure, conformemente alla richiesta dei ricorrenti, il difforme deliberato di prima istanza.

5.1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la banca deduce per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, riguardo la statuizione relativa all’ordine Buffetti, la violazione dell’art. 2729 poichè il giudice territoriale, pur non disconoscendo la sussistenza dell’ordine, ha tuttavia ritenuto che non ne fosse provata l’esecuzione, in tal modo però violando la norma in indirizzo “non considerando che all’interno di una banca l’esecuzione di un ordine già ricevuto segue alla stregua di canoni di normalità”.

5.2. In disparte dalla delibazione del motivo, il ricorso della banca deve reputarsi inammissibile, non contenendo “l’esposizione sommaria dei fatti della causa” che l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 prescrive a pena di inammissibilità.

Nè qui è opponibile l’argomento secondo cui la prescrizione in parola potrebbe ritenersi superflua in ragione della pregressa narrazione di fatto di cui da atto il ricorso principale, essendosi al riguardo osservato che, se ciò vale a soddisfare il principio dell’autosufficienza nel caso del controricorso, altrettanto non è a dirsi quando l’atto racchiuda anche un ricorso incidentale, dovendo in tal caso “contenere, in ragione della sua autonomia rispetto al ricorso principale, l’esposizione sommaria dei fatti della causa ai sensi del combinato disposto dell’art. 371 c.p.c., comma 3, e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, sicchè è inammissibile ove si limiti ad un mero rinvio all’esposizione contenuta nel ricorso principale e non sia possibile, nel contesto dell’impugnazione, rinvenire gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti” (Cass., Sez. 3, 21/09/2015, n. 18483).

6. Respingendosi dunque entrambi i ricorsi e risultando per questo le parti reciprocamente soccombenti, le spese possono essere integralmente compensate.

PQM

Respinge il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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