Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7770 del 09/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 09/04/2020), n.7770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17367-2013 proposto:

S.A.G., elettivamente domiciliato ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14 presso lo studio dell’avvocato GERARDO ROMANO

CESAREO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CALABRO’;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO in persona de

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 08/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.A. con memoria depositata in data 9.1.2020 ha dato atto dell’intervenuta definizione della lite del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento del condono.

Dalla documentazione allegata alla suddetta memoria è provato che il contribuente al versamento della somma di Euro 52.425,35 depositando 5 ricevute di pagamento

Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio per l’intervenuta cessazione della materia del contendere Le spese di lite dell’intero giudizio vanno compensate come per legge.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 9 aprile 2020

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