Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7769 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4667/2015 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle

Milizie n. 38, presso l’avvocato Blasi Sergio, rappresentato e

difeso dall’avvocato Duffini Alberto, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento T.G., nella qualità di socio illimitatamente

responsabile del Fallimento (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) in

liquidazione, in persona del Curatore avv. C.M.,

elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere A. Da Brescia n. 910,

presso l’avvocato Fioretti Andrea, rappresentato e difeso

dall’avvocato Vidi Franco, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ALBERTO DUFFINI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso (stralcio e rinvio alla commissione

disciplinare);

udito, per il controricorrente, l’Avvocato VITTORIA PAOLINI, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 159/2013, il Tribunale di Verona dichiarava il fallimento della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) in liquidazione e della socia accomandataria B.C.; l’accomandataria proponeva reclamo avverso la propria dichiarazione di fallimento, che veniva accolto dalla Corte d’appello di Venezia con la pronuncia 368/2014, dichiarandosi la nullità del fallimento personale, “fermo il fallimento sociale”.

Il curatore del Fallimento (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) chiedeva l’estensione del fallimento a T.G., quale socio accomandatario occulto ed il Tribunale di Verona, con sentenza 117/2014, dichiarava il fallimento personale del T.; lo stesso curatore chiedeva la dichiarazione del fallimento della B., L. Fall., ex art. 147 e detta declaratoria veniva pronunciata dal Tribunale con la sentenza 118/2014.

Il T. e la B. proponevano separati reclami avverso la sentenza di fallimento della società e personale; riuniti i giudizi, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 20 novembre 2014-7 gennaio 2015, ha respinto i reclami proposti da B.C. e T.G. avverso le sentenze nn. 159/2013, 118/2014 e 117/2014, dichiarative di fallimento della società (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) in liquidazione e di B.C. quale socio illimitatamente responsabile nonchè di T.G. quale socio accomandatario occulto.

La Corte d’appello ha ritenuto preclusa dal giudicato l’impugnativa della sentenza 159/2013, stante la mancata tempestiva impugnazione della stessa, e quindi esaminabili solo i reclami rivolti nei confronti della dichiarazione personale di fallimento.

Per quanto specificamente rileva, va evidenziato che la Corte del merito ha respinto il reclamo del T., rilevando che costituendo il bar CURTI’S l’unica attività sociale, “gestire” il bar e gli incassi che ne derivavano voleva dire esercitare in concreto l’oggetto sociale, anche considerata la prova dell’assunzione da parte del T. di condotte in aperto contrasto con le scelte dell’amministrazione formale della s.a.s., ed ha ritenuto di significativa valenza la dichiarazione della stessa parte di essere amministratore di fatto. Ricorre il T., con ricorso affidato a due motivi.

Si difende con controricorso il Fallimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo mezzo, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 111 Cost. e della nullità della sentenza, sostenendo che si sarebbe dovuto superare il principio del giudicato per assicurare un giusto processo.

1.2.- Col secondo, della violazione dell’art. 24 Cost. e della L. Fall., art. 8, sostenendo che solo dal momento in cui è stato dichiarato socio di fatto ha avuto interesse a reclamare la sentenza di fallimento della società.

2.1.- I due motivi, strettamente collegati, vanno esaminati congiuntamente e sono da ritenersi infondati.

E’ principio consolidato, affermato tra le ultime nella pronuncia di questa Corte n. 17098/2013, che nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, dichiarato fallito ai sensi della L. Fall., art. 147, questi non è legittimato a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società, in relazione al quale la sentenza dichiarativa di fallimento fa stato “erga omnes”, e quindi anche nei confronti dei soci, attuali e precedenti se fallibili; la sua opposizione può avere, dunque, ad oggetto solo le condizioni che attengono alla sussistenza del vincolo sociale, e, quindi, alla sua personale fallibilità (e cfr. anche la successiva pronuncia Cass., n. 17765/2016).

Tale delimitazione del giudizio di reclamo da parte del socio dichiarato fallito in estensione L. Fall., ex art. 147 consegue al piano rilievo che le contestazioni relative al fallimento della società possono essere prospettate e fatte valere nel giudizio di impugnazione del fallimento sociale, per cui, ove venga dichiarato, come nel caso, il fallimento del socio occulto in estensione del fallimento sociale, e divenuta definitiva la dichiarazione di fallimento della società, il socio potrà opporsi all’estensione facendo valere l’eventuale estraneità al rapporto sociale, ma non già contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società.

Nè in tal modo si determina una compressione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, visto che nell’ordinamento è assicurata la possibilità di difendersi anche al socio occulto di società di persone, essendo a questi riconosciuta la facoltà del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento della società, L. Fall., ex art. 18, quale “interessato”, in quanto titolare di posizione giuridica che può ricevere pregiudizio dalla pronuncia del fallimento sociale.

Nè può sostenersi che il T. abbia acquisito l’interesse concreto ed attuale al reclamo solo a seguito del riconoscimento da parte del Tribunale della propria posizione di socio occulto-amministratore: tale individuazione non tiene infatti conto dell’esplicita attribuzione da parte della L. Fall., art. 18 della facoltà di reclamo anche “a qualunque interessato”, dizione specifica e più ampia di quella di carattere generale dell’art. 100 c.p.c., e che si inserisce nello specifico procedimento fallimentare.

Infine, va rimarcato che, anche in punto di fatto, la Corte del merito ha rilevato che il T. era tanto “interessato” al procedimento fallimentare della società, da avere chiesto di depositare documentazione in detto procedimento.

3.1. Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Non può infine accogliersi la richiesta della difesa del ricorrente di cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni adottate dal Fallimento alle pagine 2 e 6 del controricorso, per rientrare le stesse nella normale dialettica processuale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 8000,00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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