Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7769 del 20/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/03/2019, (ud. 14/11/2018, dep. 20/03/2019), n.7769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12645/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

– controricorrente incidentale –

contro

Realbeef s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Due Macelli n. 66, presso lo

studio dell’avv. Bruno Giuffrè e dell’avv. Antonio Tomassini, che

la rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania – Sezione staccata di Salerno n. 525/12/13, depositata il

20 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 novembre

2018 dal Cons. Nonno Giacomo Maria.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 525/12/13 del 20/12/2013, la CTR della Campania – Sezione staccata di Salerno ha accolto l’appello della Realbeef s.r.l. avverso la sentenza n. 406/02/12 della CTP di Avellino, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamento a fini IRAP, IRES ed IVA, con il quale veniva rettificato il reddito d’impresa della stessa relativamente all’anno d’imposta 2008;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR e dagli atti delle parti: a) la vicenda trae origine da una verifica fiscale della Guardia di finanza che ha interessato le annualità 2005 – 2008, con la quale, con riferimento all’annualità 2008, venivano recuperati a tassazione costi non inerenti relativi a consulenze industriali, all’acquisto di materie prime e alla manutenzione degli automezzi industriali; b) la CTP, dopo avere respinto i rilievi procedurali della Realbeef s.r.l., accoglieva il ricorso della società contribuente unicamente con riferimento alla ripresa relativa alla manutenzione degli automezzi industriali; c) la Realbeef s.r.l. proponeva appello davanti alla CTR;

1.2. la CTR accoglieva l’appello per le seguenti considerazioni: a) la questione posta dalla società contribuente e relativa alla violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5, doveva ritenersi superata in quanto i fatti contestati dall’Agenzia delle entrate non erano stati confutati e dovevano pertanto ritenersi incontroversi; b) si condividevano, inoltre, le motivazioni per le quali la CTP aveva disatteso gli ulteriori rilievi procedurali proposti dalla Realbeef s.r.l.; c) nel merito, con riferimento alla contestazione relativa ai costi di consulenza, non vi era dubbio che gli stessi fossero inerenti all’attività aziendale, dovendo la società contribuente “reperire capi di bestiame da macellare” e potendosi inferire dalla documentazione prodotta e non contestata che “il volume d’affari della società si sia incrementato anche grazie alla consulenza industriale fornita dalla C. srl non disponendo la REAL BEEF di personale interno addetto a tale precipuo compito”; d) con riferimento all’acquisto di bovini praticando un sovrapprezzo, non appariva condivisibile “l’argomentazione dell’Ufficio secondo la quale, a fronte di una tale (libera) scelta imprenditoriale, la società avrebbe dovuto dimostrare (come?) che gli animali macellati avessero “caratteristiche tali da meritare il premio”; e) ne conseguiva che l’avviso di accertamento impugnato, già annullato relativamente alla ripresa relativa alla non deducibilità dei costi per manutenzione dei veicoli industriali, doveva essere annullato anche con riferimento alle altre due riprese;

2. avverso la menzionata sentenza, l’Agenzia delle entrate proponeva tempestivo ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. la Realbeef s.r.l. resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato affidato a cinque motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, diversamente da quanto ritenuto dalla controricorrente, è sicuramente ammissibile sotto il profilo del rispetto del principio di autosufficienza, avendo l’atto introduttivo del giudizio sufficientemente riassunto lo svolgimento del processo e le contestazioni delle parti e contenendo lo stesso tutti gli elementi necessari a questa Corte per deliberare;

2. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che la motivazione della sentenza della CTR non ha i requisiti di legge per essere ritenuta tale;

3. il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;

3.1. invero, con riferimento ai costi per le prestazioni di consulenza della F.lli C. s.r.l., non è vero che la sentenza della CTR fa esclusivo rinvio alla documentazione prodotta dalla società contribuente, ma specifica, da un lato, che la prestazione è inerente all’attività aziendale e, dall’altro che l’appellante ha dimostrato che il volume di affari della Realbeef s.r.l. si sia incrementato anche grazie alla consulenza industriale fornita dalla menzionata società, non disponendo la contribuente di personale interno addetto al precipuo compito di reperimento di capi di bestiame da macellare;

3.2. tale motivazione non si esaurisce, dunque, in un mero rinvio alla documentazione prodotta dalla Realbeef s.r.l., nè può dirsi apparente o inesistente, sicchè, sotto questo profilo, il motivo proposto si rivela infondato;

3.3. con riferimento alla indeducibilità dei costi di cui alle fatture per acquisti di animali da macello dalla ICA Barone s.r.l., il motivo proposto è, invece, inammissibile, in quanto tende palesemente a mettere in luce l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza, vizio denunciabile solo nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella formulazione applicabile ratione temporis, trattandosi di sentenza pubblicata in epoca successiva all’11 settembre 2012) e non anche ai sensi della medesima disposizione, n. 4;

4. il rigetto del motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate rende superfluo l’esame del ricorso incidentale proposto dalla società contribuente, espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate;

5. in conclusione, il ricorso principale va rigettato e il ricorso incidentale va dichiarato assorbito; l’Agenzia delle entrate va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 147.587,50;

5.1. il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016);

5.2. neppure detto pagamento può essere posto a carico del ricorrente incidentale il cui ricorso non è stato esaminato in quanto ritenuto assorbito, trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 18348 del 25/07/2017; Cass. n. 1343 del 18/01/2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 5.600,00, oltre alle spese forfetarie in ragione del quindici per cento e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019

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