Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7768 del 27/03/2017

Cassazione civile, sez. I, 27/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17831/2013 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l. (P.I. 12020530155), già (OMISSIS) S.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Gavorrano n.12, presso l’avvocato

Giannarini Mario, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona del curatore dott.

F.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n. 78,

presso l’avvocato Bucci Costantino, rappresentato e difeso

dall’avvocato Camisasca Corrado, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.R.L., C. S.p.a., (OMISSIS) S.r.l.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 33/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato VALENTINA BERGAMI, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

RENZIS Luisa che ha concluso, in via preliminare, per

l’improcedibilità, in subordine per l’inammissibilità; in

ulteriore subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 29 novembre 2012/10 gennaio 2013, ha respinto il reclamo della (OMISSIS) s.r.l. già s.p.a. e (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della (OMISSIS), ritenendo:

che il requisito della certificazione della firma del legale rappresentante della (OMISSIS) era nel caso assolto, a seguito della sottoscrizione del difensore a chiusura dell’atto; che correttamente il Tribunale aveva delibato e ritenuto la legittimazione attiva del creditore istante, stante che risultavano prima facie infondate le contestazioni mosse dalla (OMISSIS) al credito della C., da non considerarsi neppure sub judice;

che doveva ritenersi lo stato di insolvenza, considerate le numerose procedure esecutive, benchè in parte estinte, l’esistenza di debito pregresso rilevante nei confronti dell’Erario, i difficili rapporti col sistema bancario, nei cui confronti vi era un indebitamento di circa due milioni di Euro, e la definitiva conferma di detto stato era evincibile dalla verifica dello stato passivo, da cui risultavano debiti per oltre cinque milioni di Euro, quasi per metà privilegiati (anche retribuzioni arretrate ai dipendenti); era smentita la deduzione dello stato di liquidità in relazione alla voce crediti dalle stesse dichiarazioni rese dall’avv. Merlo al Curatore e la giacenza attiva presso la Banca, pari a 600.000,00 Euro, era vincolata, in quanto oggetto di pegno in relazione ai lavori condominiali in corso, a garanzia del mutuo richiesto dal Condominio;

che non poteva ritenersi corretta la deduzione delle reclamanti che, posto l’ingresso del nuovo ed unico socio (OMISSIS) srl, il ripianamento delle perdite dell’esercizio 2010 e la riduzione di quelle al 31 agosto 2000 (rectius, 2011), la riserva straordinaria ed il capitale sociale versato portavano “Al patrimonio netto pari ad oltre 900.000,00 Euro, idoneo ad assorbire le perdite dell’esercizio 2011, dato che l’assemblea straordinaria del 30/1/2012 aveva ridotto il capitale sociale ad Euro 100.000,00 per far fronte alle perdite.

Ricorre avverso detta pronuncia la (OMISSIS), socio unico (OMISSIS) srl,già spa, sulla base di due motivi.

Si difende con controricorso il Fallimento.

Il Fallimento ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c..

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per tardività, L. Fall., ex art. 18, comma 14, risultando eseguita il 16/1/2013, su richiesta dalla Cancelleria, la notifica della sentenza della Corte d’appello, in adempimento del comma 13 dell’art. cit. (vedi attestazione Unep Corte d’appello di Milano) e richiesta dalla Giglio la notifica del ricorso per cassazione il 9 luglio 2013, ben oltre il termine di legge dei trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 8000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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