Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7767 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. III, 18/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 18/03/2021), n.7767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28346-2019 proposto da:

U.F., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato

VALENTINA SASSANO;

– ricorrenti –

nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 16/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. U.F., cittadina della (OMISSIS) ((OMISSIS)), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza la richiedente dedusse di aver lasciato il proprio paese in seguito alla violenza sessuale subita nelle continue faide tra il villaggio di appartenenza ed uno vicino. Il re del suo villaggio venendo a conoscenza di quanto accaduto, fece arrestare la U.F. per destinarla al sacrifico umano. Grazie all’aiuto di una guardia riuscì a fuggire in Italia.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza, ritenendo non credibile il racconto della richiedente nonchè assenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Avverso tale provvedimento U.F. propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 dinanzi il Tribunale di Torino, che con decreto n. 5321/2019, pubblicato il 16/08/2019 ha rigettato il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) non credibile il racconto della richiedente;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

b) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

c) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da U.F., con ricorso fondato su un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno non presenta difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la “violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero erroneamente omesso di fissare l’ascolto della richiedente, stante che la novella normativa introdotta con la L. 46/2017 prevede che Tribunale è tenuto a disporre l’audizione quando la videoregistrazione non è disponibile, come nel caso di specie.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

La ricorrente non specifica i motivi per cui richiede l’audizione “nè impugna la ratio decidendi della sentenza in cui il giudice del merito nega l’audizione affermando che sono presenti nel fascicolo i verbali delle quattro audizioni della ricorrente (cfr. Cass. n. 20336/2020; Cass. n. 3003/2018 e Cass. 14600/2019).

5. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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