Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7767 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 05/04/2011), n.7767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M.A. (C.F.: (OMISSIS)); C.G.

(C.F.: (OMISSIS)); C.P. (C.F.:

(OMISSIS)); C.A. (C.F.: (OMISSIS));

C.E. (C.F.: (OMISSIS)), tutti rappresentati e

difesi, in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.

Senese Francesco ed elettivamente domiciliati presso lo studio

dell’Avv. Sandro Riccobelli, in Roma, v. Gregorovius, n. 20;

– ricorrenti –

contro

D.S. (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli n.

2947 del 2009, depositata il 15 ottobre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso: “nulla osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 10 febbraio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “A seguito della stipula in data 12 dicembre 1989 di un contratto di subappalto con C.R. (titolare dell’omonima impresa edile) per la fornitura e messa in opera di un impianto di ascensore di tipo oleodinamico all’interno di un fabbricato sito in (OMISSIS), il sig. D.S. (quale titolare dell’impresa Timas), con atto di citazione del 22 febbraio 2003, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il predetto subappaltante per ottenere il pagamento del residuo prezzo di Euro 8.231,38, ancora dovuto.

Con sentenza del 3 maggio 2005, il tribunale adito accoglieva la proposta domanda, condannando il convenuto alla rifusione delle spese di lite.

In virtu’ di rituale appello interposto dal C.R., la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 2947/2009, depositata il 15 ottobre 2009, rigettava il formulato gravame e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado, con distrazione in favore del procuratore anticipante.

Con ricorso notificato il 15 aprile 2010 e depositato il 4 maggio successivo, i suddetti eredi del C.R. hanno impugnato per cassazione la richiamata sentenza della Corte di appello di Napoli (non notificata) prospettando due motivi. Con il primo motivo hanno censurato la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avuto riguardo alla supposta violazione dell’art. 1418 c.c. della L. n. 1415 del 1942, del D.P.R. n. 1767 del 1951, del D.Lgs. n. 600 del 1945, del D.P.R. n. 627 del 1947, del D.Lgs. n. 248 del 1946 (modificato con il D.L. n. 1356 del 1947), del D.P.R. n. 1497 del 1963, della L. n. 47 del 1985.

Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 2943 e 2945 c.c. L’intimato non si e’ costituito in questa fase.

Con il primo motivo i ricorrenti hanno prospettato il richiamato vizio di motivazione sostenendo che, in effetti, la Corte territoriale aveva omesso di rilevare dall’esame degli atti acquisiti al giudizio che la pratica di condono prodotta in giudizio dal loro dante causa non ricomprendeva anche la costruzione dell’ascensore, che costituiva l’oggetto del contratto di subappalto, ragion per cui lo stesso contratto avrebbe dovuto considerarsi affetto da nullita’ per illiceita’ del suo oggetto e, come tale, non avrebbe potuto legittimare la ritenuta fondatezza della domanda avanzata dal D..

Con il secondo motivo, prospettando la violazione dei riportati riferimenti normativi, ha assunto l’illegittimita’ della sentenza impugnata per non aver ritenuto l’insussistenza del presupposto per la ravvisata operativita’ dell’intervenuta interruzione della prescrizione, siccome, appunto, relativa ad un diritto inesistente (sulla scorta di quanto dedotto con il primo motivo).

Ritiene il relatore che appaiono sussistenti le condizioni per pervenire al rigetto del ricorso avanzato nell’interesse di G. M.A., C.G., C.P., C. A. e C.E. (tutti quali eredi di C. R.) per sua manifesta infondatezza con riguardo a tutti e due i motivi precedentemente riportati.

Con riferimento al primo motivo, l’infondatezza dello stesso deriva dal richiamo del consolidato principio di questa Corte, in base al quale il vizio di omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, deducibile in sede di legittimita’ ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non puo’ invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche’ la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato atto di aver compiuto una esauriente ed adeguata valutazione delle risultanze istruttorie (soprattutto documentali) emergenti dagli atti del giudizio, avendo conseguentemente accertato la legittimita’ edilizia ed urbanistica dell’edificio anche con riferimento al considerato impianto dell’ascensore, oltretutto rilevando che, sul punto, la sentenza di prime cure non era stata specificamente impugnata. In ogni caso, la Corte di appello partenopea ha dato conto, in modo certamente sufficiente, dell’avvenuta ponderazione delle risultanze documentali prodotte in causa dalle quali era emerso che il lavori affidati al dante causa dei ricorrenti erano stati eseguiti negli anni 1989 – 1990, ovvero in epoca in cui i lavori appaltati (con conseguente parziale subappalto in favore del D.) erano divenuti del tutto legittimi, per avvenuto espletamento della pratica di condono, con derivante validita’ ed efficacia dello stesso appalto e del correlato subappalto relativo all’edificazione dell’impianto dell’ascensore in favore dell’originario attore. Quanto al secondo ed ultimo motivo, anch’esso si prospetta all’evidenza infondato, poiche’ la Corte territoriale ha riconosciuto legittimamente efficacia interruttiva all’atto di intervento spiegato dal D. nel giudizio intentato dal C.R. nei riguardi della committente D.C., poiche’, pur essendo stato dichiarato inammissibile (oltretutto per difetto del requisito della comunanza di causa, non sussistendo connessione con il titolo o con l’oggetto dedotto con la domanda principale), da tale declaratoria (indipendentemente dalle ragioni che l’avevano giustificata) non poteva rimanere esclusa la suddetta efficacia interruttiva della prescrizione del diritto (come detto ritenuto esistente) fatto valere dal D. con la successiva azione intrapresa direttamente nei confronti dell’indicato appaltare – subppaltante (v., in questo senso, la condivisibile Cass. n. 5104/2006, come opportunamente richiamata dalla stessa Corte territoriale, nonche’ Cass. n. 696/2002), in definitiva, si ritiene che possano sussistere le condizioni per pervenire al rigetto del ricorso nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c.”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato integralmente senza dover adottare alcuna pronuncia sulle spese del presente procedimento, non risultando l’intimato costituito in questa fase.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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