Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7766 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. III, 18/03/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 18/03/2021), n.7766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32220-2018 proposto da:

M.T., rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE

DONADINI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo

in Como, via Mentana n. 4, pec:

raffaele.donadini.como.pecavvocati.it;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CRISTINA GELPI, e

dall’avvocato LUCIA MARINI, ed elettivamente domiciliato in ROMA,

presso lo studio della seconda in VIA S. COSTANZA 27,

luciamarini.ordineavvocatiroma.org e

maria.gelpi.como.pecavvocati.it;

– resistente –

contro

CIRCOLO EQUESTRE LURATESE ASD, elettivamente domiciliato in Como, via

Mentana n. 19, presso lo studio dell’Avvocato Bruno Galati, che la

rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

S.S., G.F., GENERALI ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3925/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. M.T. convenne, davanti al Tribunale di Como, il Circolo Equestre Luratese e S.S., quest’ultima in qualità di proprietaria del cavallo (OMISSIS), per sentir pronunciare la condanna dei convenuti al risarcimento del danno conseguente ad una caduta da cavallo avvenuta nel maneggio del circolo quando, all’atto di saltare un ostacolo, venne disarcionata dall’animale, cadde e fu colpita alla schiena dallo zoccolo dell’animale che le procurò la rottura della vertebra D12 e la conseguente paraplegia agli arti inferiori.

2. I convenuti si costituirono in giudizio ed il Circolo chiese ed ottenne la chiamata in causa dell’istruttrice G.F., presente al momento dell’incidente e delle compagnie di assicurazione Generali Italia SpA ed Unipolsai SpA. Il Tribunale ammise delle prove testimoniali all’esito delle quali con sentenza n. 1522/2016, rigettò la domanda.

3. La Corte d’Appello di Milano, adita dalla M. con appello principale e dal Circolo con appello incidentale, ha con sentenza n. 3925 del 23/8/2018, rigettato entrambi gli appelli, ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, condivisibile la decisione del primo giudice sulla inutilizzabilità di documenti contenuti nel fascicolo di parte attoreo perchè non tempestivamente acquisiti nel giudizio di primo grado; da confermare la statuizione relativa all’assenza di responsabilità del maneggio ai sensi dell’art. 2050 c.c. perchè detta responsabilità si sarebbe configurata solo nel caso di allieva principiante e non anche di allievo esperto; da confermare l’esclusione di responsabilità del maneggio ai sensi dell’art. 2052 c.c. in quanto la M. aveva stipulato un contratto di “mezza fida” con la proprietaria dell’animale e dunque ne aveva la diretta custodia; da confermare la ritenuta responsabilità del danno in, capo alla stessa danneggiata la quale, all’atto della caduta, nonostante tutti i presenti avessero gridato di non muoversi, aveva inarcato la schiena così ponendosi nella condizione di essere colpita dallo zoccolo del cavallo.

4. Avverso la sentenza M.T. ha proposto ricorso per cassazione e affidato ad un unico motivo. Hanno resistito Unipolsai Assicurazioni e il Circolo Equestre Luratese con controricorsi separati.

5. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione dell’art. 2050 c.c. in relazione al Regolamento FISE sulla Qualifica dei Cavalieri n. 556 del 17/12/2014 ultima revisione del 22/3/2016 ed al Regolamento Nazionale Salto Ostacoli FISE – la ricorrente si duole che i giudici del merito abbiano escluso la qualificazione di “cavallerizza principiante” valutando le sole prove testimoniali e non anche il contenuto degli specifici regolamenti emanati dal Consiglio Federale della federazione sportiva. Se avessero valutato tali documenti avrebbero concluso nel senso che chi, come la M., è in possesso della patente FISE di categoria A, accede agli sport equestri per la prima volta senza alcuna pregressa esperienza. Solo all’esito del conseguimento della patente di categoria B, che la M. non aveva ancora conseguito, il cavaliere può prendere parte alle gare con salto ad ostacoli e dunque veder cessare la propria condizione di “principiante”. Dette normative tecniche, in quanto aventi comunque un contenuto normativo, avrebbero dovuto essere conosciute dal giudice in base al principio “iura novit curia” e costituire la base della valutazione, in alternativa rispetto alle prove testimoniali di contenuto, ad avviso della ricorrente, non univoco. In ogni caso i giudici del merito non avrebbero svolto un accertamento in concreto della effettiva esperienza come cavallerizza senza neppure premurarsi di valutare quante lezioni alla stessa fossero state impartite.

1.1 Il motivo è inammissibile perchè introduce una prospettazione fattuale nuova, là dove a sostegno di essa invoca due regolamenti FISE, cioè della Federazione Italiana Sport Equestri, che, come risulta dal suo stesso statuto, è un’associazione di diritto privato. Le risultanze di tali regolamenti sono da considerare elementi fattuali e non si tratta certo di fonti del diritto. Peraltro, al di là di tale assorbente rilievo, la questione di fatto che si prospetta argomentando sulla base di detti regolamenti risulta basata su ulteriori emergenze fattuali nemmeno indicate nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e si dichiara espressamente nell’illustrazione del motivo che le testimonianze cui pure si fa riferimento – sempre non indicate nel rispetto di detta norma – avrebbero potuto valutarsi diversamente, così confessando che quella che si sollecita è una rivalutazione della quaestio facti e solo all’esito una quaestio iuris come tale inammissibile in sede di legittimità, stanti i limiti del controllo sulla motivazione in proposito fissati dall’art. 360 c.p.c., n. 6.

2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del cd. “raddoppio” del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di ciascuna delle due parti resistenti, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.500 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

 

 

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