Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7766 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 05/04/2011), n.7766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.H.J. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso, dagli

Avv.ti PERASSI Giancarlo e Michele Navarra ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, v. Aurelia, n.

353/C;

– ricorrente –

contro

S.F.L. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso,

dagli Avv.ti SIMONELLO Savasta Fiore e Paolo Ciuffa ed selettivamente

domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, v. Cicerone, n.

60;

– controricorrente –

G.M. (C.F.: (OMISSIS));+ altri;

– intimati –

per la cassazione dell’ordinanza D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 107

del Presidente del Tribunale di Saluzzo nel proc. n. 176/09 R.CC,

depositata in data 5 gennaio 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso: “nulla osserva”;

Letta la memoria depositata nell’interesse del ricorrente.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 10 febbraio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con ricorso del 30 marzo 2009 il difensore del sig. S.H.J. proponeva opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 avverso il decreto di liquidazione delle competenze dei c.t.u. dr. S.F.L. e geom. G. M. nel proc. civ. n. 143/1998 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Saluzzo. Il designato giudice monocratico di detto Tribunale, con ordinanza depositata il 5 gennaio 2010, in parziale accoglimento della formulata opposizione, rideterminava, in senso riduttivo, le competenze spettanti al geom. G.M. in complessivi Euro 7.500,00 per onorari ex art. 13 delle tabelle di cui al D.P.R. n. 352 del 1988, in Euro 3.266,53 per onorari a vacazioni, in Euro 1.000,00 per spese di c.t.u. e in Euro 400,00 per spese di viaggio (oltre accessori come per legge), confermando la liquidazione per intero operata in favore dell’altro c.t.u. dr. S.F. L..

Con ricorso, consegnato per la notificazione ex art. 149 c.p.c. il 22 marzo 2010 ai contraddittori (salvo che per Ca.Ce., alla quale risulta notificato nella suddetta data a mani proprie), ha proposto impugnazione per cassazione avverso il richiamato provvedimento adottato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 (notificato il 25 gennaio 2010) il sig. S.H.J., articolato su tre motivi. Si e’ costituito in questa fase, quale controricorrente, il solo dr. S.F.L., che ha insistito per l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso principale.

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione della L. n. 319 del 1980, art. 2 e del D.M. 30 maggio 2002, artt. 1 e 2 avente ad oggetto la determinazione dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorita’ giudiziaria, per il avere il Tribunale liquidato il compenso a favore del dr. S.F., tenendo conto di valutazioni svolte dal geom.

G.M..

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 319 del 1980, art. 2 e del D.M. 30 maggio 2002, art. 13 avente ad oggetto la determinazione dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorita’ giudiziaria, per avere il Tribunale di Saluzzo liquidato in favore del geom.

G. tre compensi distinti per gli immobili siti nei Comuni di (OMISSIS), anziche’ un unico compenso riferito al complessivo valore dei beni stimati.

Con il terzo motivo i ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione della L. n. 319 del 1980, artt. 2 e 4 e del D.M. 30 maggio 2002, artt. 12 e 13 per avere il Tribunale di Saluzzo liquidato a favore de geom. G. cumulativamente i compensi a coefficiente con quelli a vacazione.

Rileva il relatore che sembrano sussistere i presupposti per ritenere manifestamente infondati i riportati motivi e pervenire, quindi, al rigetto del proposto ricorso.

Quanto al primo motivo, si osserva, innanzitutto, in generale che il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, e’ ammesso solo ed esclusivamente per violazione di legge e, quindi, con esso puo’ farsi valere il vizio di motivazione solo ove esso si risolva in violazione di legge, e, quindi, per mancanza radicale della motivazione, non essendo consentita la prospettazione di incompletezze o insufficienze della motivazione del provvedimento impugnato (cfr., tra le tante, Cass. 25 marzo 1999, n. 2820, e Cass. 11 maggio 2006, n. 10939).

Nella specie il Tribunale, con motivazione logica ed adeguata, ha rilevato che, con riferimento al complesso incarico peritale conferito ai due c.t.u., erano state, in effetti, assegnate due distinte ed autonome attivita’, in ordine alle quali, quella attribuita al dr. F.S., era consistita in un’articolata ricostruzione della massa ereditaria che non poteva prescindere dalla valutazione ed elaborazione dell’attivita’ di estimo relativa al complessivo compendio immobiliare, ragion per cui l’elemento dei dati dei singoli valori immobiliari (ancorche’ acquisito mediante l’intervento di altro ausiliario del giudice) costituiva, in effetti, una parte integrante dell’incarico conferito al dr. S.F. L., che ha dovuto necessariamente esaminarli e rielaborarli per inserirli nella piu’ approfondita ed ampia operazione peritale affidatagli, con la conseguenza che, anche per la liquidazione della relativa voce, non poteva che farsi riferimento al valore complessivo del compendio ereditario.

Con riferimento al secondo motivo, si rileva che nel provvedimento impugnato viene dato sufficiente conto con congrua motivazione della circostanza che, in effetti, avuto riguardo ad accertamenti di fatto che non sono in questa sede sindacabili, non era possibile procedere ad una liquidazione unica in favore del geom. S.F. L. con riferimento alla valutazione di estimo dei singoli immobili da considerare per l’assorbente ragione che gli stessi erano diversi per tipo ed ubicazione, oltre a risultare posizionati in Comuni diversi, tranne che per quelli ubicati nel Comune di Paesana, in ordine ai quali il giudicante ha correttamente applicato il principio stabilito da Cass. n. 6892 del 2009 e Cass. n. 7623 del 2006, invece non estensibile agli altri immobili a causa delle suddette caratteristiche.

Con riguardo al terzo ed ultimo motivo, occorre evidenziare che, nel provvedimento impugnato, si e’ correttamente rilevato che, ancorche’ in astratto il rilievo dell’opponente (oggi ricorrente) potesse essere condivisibile, tuttavia, nel caso concreto, dopo aver considerato che le voci relative alla redazione della relazione e alla partecipazione alle udienze non sono liquidabili a tempo, l’ulteriore liquidazione, in favore del geom. G., D.P.R. n. 352 del 1988, ex art. 12 e a vacazioni, trovava fondamento nel rilievo che non tutte le attivita’ potevano essere riconducibili a quelle concernenti il quesito di estimo. A tal proposito, conformemente alla “ratio” della disciplina speciale materia, il Presidente del Tribunale di Saluzzo ha legittimamente rilevato che se il relativo criterio era sicuramente riferibile alla identificazione e alla descrizione degli immobili, lo stesso non si sarebbe potuto applicare per la quale parte di incarico che imponeva la valutazione di altri elementi, quali la condizione locativa di determinati immobili o la redditivita’ di altri, che non investivano direttamente l’attivita’ di estimo, con la conseguenza che, correttamente, ci si trovava di fronte ad attivita’ ricollegabili per una parte al cit.

art. 12 e per altra parte non rientranti specificamente in alcuna tabella e, quindi, liquidabili a tempo.

Peraltro, al di la’ di questa corretta precisazione, nell’ordinanza impugnata viene dato atto che, pur potendosi valutare come eccessiva la previsione di 400 vacazioni per la voce liquidabile appunto a tempo, nell’ipotesi specifica non era stato in concreto liquidato alcun ulteriore compenso ai sensi del citato art. 12, ragion per cui doveva considerarsi venuta meno la ragione di doglianza inerente la suddetta liquidazione a vacazione.

In definitiva, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., ritenendosi la manifesta infondatezza del ricorso in questione”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, ribadendo, a confutazione delle ulteriori argomentazioni dedotte dal ricorrente con la memoria depositata (limitate al solo primo motivo), che, nella fattispecie, l’incarico conferito al dr. S.F.L. si era concretizzato in una complessiva attivita’ di ricostruzione della massa ereditaria (con valutazione dei beni, delle attivita’ e delle passivita’ dell’eredita’, oltre ad implicare le ulteriori operazioni necessarie per pervenire alla determinazione delle quote) che non poteva prescindere dal computo e dell’analisi dei valori indicati dall’altro ausiliario, che aveva, percio’, costituito oggetto di una distinta ed indispensabile attivita’ valutativa (integrativa della complessa attivita’ principale assegnatagli), come tale autonomamente valorizzabile in sede di liquidazione del compenso;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato integralmente, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, liquidate come in dispositivo, mentre non bisogna adottare alcuna pronuncia nei confronti dell’altro intimato, siccome non costituito nella presente fase.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente S.F. L., liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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