Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7765 del 27/03/2017

Cassazione civile, sez. I, 27/03/2017, (ud. 30/09/2016, dep.27/03/2017),  n. 7765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23731-2015 proposto da:

R.S., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONELLA RADAELLI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

RA.LA., COMUNE DI ALBAVILLA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE DELLA PROCURA

GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 24/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso o,

in subordine rimessione in termini; rimettere gli atti al C.N.F. per

valutare l’applicazione di una soluzione disciplinare nei confronti

dell’avv. RADAELLI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 18 giugno 2015 la Corte d’appello di Milano ha dichiarato l’estinzione, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., del processo promosso da R.S., che aveva impugnato la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore R.A.E..

2. La Corte territoriale ha rilevato: a) che la sentenza n. 16282 del 2014, con la quale la Corte di Cassazione aveva cassato con rinvio la precedente decisione della medesima Corte d’appello del 17 gennaio – 12 febbraio 2013, era stata depositata in cancelleria il 16 luglio 2014, con la conseguenza che il termine trimestrale previsto dall’art. 392 c.p.c., considerato il periodo di sospensione feriale, era destinato a spirare il 1 dicembre 2014, laddove l’atto di riassunzione era stato depositato il 13 dicembre 2014 e la notifica era stata richiesta in data ancora successiva; b) che all’udienza del 16 aprile 2015, il difensore della R. aveva rinunciato a richiedere un termine per meglio argomentare in punto di tempestività della riassunzione, deducendo che non era rilevabile alcuna tardività, in quanto la sentenza della Corte di Cassazione le era stata notificata in data 8 agosto 2014; c) che, a parte la mancata dimostrazione di quest’ultima circostanza di fatto, il 31 luglio 2014 era stata rilasciata copia conforme all’originale del provvedimento, su richiesta “del sig. P.”, nome corrispondente a quello dell’avvocato domiciliatario della R. in Roma; d) che, peraltro, sin dal 16 settembre 2014 la R. aveva conferito all’avv. Radaelli procura per essere rappresentata e difesa “nel procedimento d’appello (rinvio) presso la Corte d’appello di Milano, sezione Minori e Famiglia”; e) che l’atto di citazione in riassunzione recava la data del 22 novembre 2014, era estremamente sintetico e si riduceva ad una facciata e mezzo; f) che, in definitiva, il mancato rispetto del termine per la riassunzione non era da imputare alla ristrettezza dello stesso, ma ad un ritardo nel deposito dell’atto.

3. Avverso tale sentenza, la R. propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione di legge, rilevando che la decorrenza del termine trimestrale, previsto dall’art. 353 c.p.c., dalla data della notifica della sentenza si accompagna alla previsione, di carattere sostitutivo, che attribuisce rilievo all’adempimento della pubblicazione della sentenza e consente di ritenere operante, anche in forza di applicazione analogica, il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c..

Aggiunge la ricorrente: a) che la scarsa chiarezza del quadro normativo comporta che la mancata osservanza dei termini è incolpevole e avrebbe giustificato la rimessione in termini; b) che, comunque, il processo era stato riassunto entro tre mesi dalla comunicazione, avvenuta in data 6 agosto 2014, della sentenza della Corte di Cassazione; c) che lo studio incaricato della domiciliazione, che aveva estratto copia in data 31 luglio 2014, aveva trasmesso la sentenza il successivo 8 gennaio 2015; d) che, in ogni caso, l’estinzione del processo travolge anche la sentenza di primo grado.

Le doglianze sono del tutto prive di concludenza.

Innanzi tutto, il riferimento all’art. 353 c.p.c. non ha alcuna attinenza con la decisione della Corte territoriale, che ha, invece, fatto applicazione dell’art. 392 c.p.c..

Per il resto, va osservato: a) che il quadro normativo non mostra alcuna incertezza applicativa e che, comunque, nessuna rimessione in termini è stata richiesta; b) che la ricorrente insiste, in termini meramente assertivi, nel sostenere di avere ricevuto comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza di questa Corte in data 6 agosto 2014; c) che gli asseriti ritardi dello studio domiciliatario nel trasmettere la sentenza solo nel gennaio 2015, oltre a non assumere giuridico rilievo, sono anche logicamente incompatibili con gli incontestati rilievi della Corte territoriale, la quale ha notato, come detto, che il mandato per l’impugnazione era stato conferito sin dal 16 settembre 2014, mentre l’atto di citazione in riassunzione recava la data del 22 novembre 2014.

2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che, in caso di diffusione del presente Provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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