Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7765 del 20/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/03/2019, (ud. 23/10/2018, dep. 20/03/2019), n.7765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16702/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.C.M., G.L. e G.S., elettivamente

domiciliati in Licata, via Sole n. 3, presso lo studio dell’avv.

Angelo Magliarisi, che li rappresenta e difende giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 62/35/12, depositata l’11 maggio 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23 ottobre

2018 dal Cons. Nonno Giacomo Maria.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 62/35/12 dell’11/05/2012, la CTR della Sicilia ha rigettato gli appelli riuniti proposti dalla Agenzia delle entrate avverso le sentenze nn. 234, 235, 171, 172, 170 e 173/01/07 della CTP di Agrigento, che avevano accolto i ricorsi rispettivamente proposti da D.C.M., G.L. e G.S. (la prima nella qualità di ex legale rappresentante della G. s.r.l., che aveva mutato denominazione in Ratto s.r.l., e gli altri nella qualità di soci della società) avverso gli avvisi di accertamento notificati alla cessata legale rappresentante e a due soci della società, il primo a fini IRPEG, IRAP e IVA e gli altri a fini IRPEF per maggior reddito da capitale dei soci, tutti relativi agli anni d’imposta 1999 e 2000;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR e dalle difese delle parti: a) la vicenda trae origine da una verifica fiscale nei confronti della G. s.r.l. e, in conseguenza dell’accertamento di un maggior reddito d’impresa a carico della società a ristretta base sociale, venivano notificati, anche ai soci, tre avvisi di accertamento (l’uno nei confronti della società e gli altri a due dei soci) per maggior reddito da capitale derivante dalla distribuzione di utili extrabilancio; b) la CTP accoglieva i ricorsi proposti dai contribuenti; t) l’Agenzia delle entrate proponeva separati appelli davanti alla CTR;

1.2. la CTR, previa riunione dei giudizi, rigettava l’appello erariale osservando che: a) l’avviso di accertamento emesso nei confronti della G. s.r.l. “avrebbe dovuto essere emesso nei confronti della società Ratto s.r.l. e notificato al suo nuovo legale rappresentante”, essendo l’Amministrazione finanziaria a conoscenza della variazione della denominazione sociale e della cessazione della carica di legale rappresentante originariamente sussistente in capo alla D.C.; b) ne conseguiva la conferma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento erroneamente notificato alla G. s.r.l. in persona dell’ex legale rappresentante e non già alla Ratto s.r.l.; c) poichè la soluzione delle controversie relative ai soci era strettamente consequenziale alla decisione della controversia relativa alla società, conclusasi favorevolmente per quest’ultima, non poteva neppure discutersi della possibilità di applicare la presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati, mancando l’atto di accertamento di tali utili, con conseguente impossibilità di effettuarne l’automatica imputazione ai soci;

2. avverso la menzionata sentenza, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrati con memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c.;

3. i contribuenti resistevano con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, evidenziando che avrebbe errato la CTR nel riunire i procedimenti e nel non disporre la sospensione necessaria del giudizio concernente i soci in attesa della definizione del giudizio riguardante la società;

2. il motivo è infondato;

2.1. la riunione delle cause separatamente pendenti davanti allo stesso giudice viene normalmente disposta nel caso di litisconsorzio necessario, salva la possibilità di trattare le cause in unico contesto da parte dello stesso giudice (in materia tributaria, con riferimento all’accertamento nei confronti di società di persone e dei soci, si veda da ultimo Cass. n. 3789 del 15/02/2018; Cass. n. 29843 del 13/12/2017; Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass. n. 23096 del 14/12/2012), ovvero nel caso di cause connesse in cui, sebbene il litisconsorzio necessario deve escludersi, come nel caso di specie (Cass. n. 20507 del 29/08/2017; Cass. n. 2214 del 31/01/2011), la trattazione unitaria è giustificata da mere ragioni di opportunità, nell’esercizio del potere ordinatorio e discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 2245 del 06/02/2015; conf. Cass. n. 1053 del 21/01/2016);

2.2. l’esigenza sottesa alla sospensione necessaria del giudizio concernente l’accertamento del reddito da capitale del socio in attesa della definizione del giudizio concernente l’accertamento di un maggior reddito non contabilizzato nei confronti della società (cfr. Cass. n. 23323 del 31/10/2014; Cass. n. 4485 del 07/03/2016: per inciso, l’esistenza di questo orientamento giurisprudenziale di per sè esclude la manifesta infondatezza del motivo contestata dalla difesa dei resistenti), legata all’asserita interdipendenza dei giudizi, è, peraltro, superata in ragione della intervenuta riunione, che offre al socio di società di capitali a base ristretta la stessa tutela concessa al socio di una società di persone, consistente nel simultaneus processus;

2.3. in altri termini, la sospensione necessaria non ha ragione di essere in presenza di procedimenti che vengono riuniti davanti allo stesso giudice, realizzandosi in questa ipotesi la stessa tutela attribuita al socio della società di persone, litisconsorte necessario;

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, e art. 54 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, evidenziandosi la nullità della sentenza perchè la CTR non avrebbe speso alcuna parola per spiegare le ragioni che l’hanno condotta a ritenere che l’avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato alla Ratto s.r.l.;

4. con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa e insufficiente motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, evidenziandosi che la CTR non avrebbe tenuto conto delle considerazioni espresse dall’Ufficio in ordine alla regolarità della notificazione dell’avviso di accertamento effettuata nei confronti dell’amministratore della G. s.r.l., D.C.M.;

5. con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate contesta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 10, 13 e 50, nonchè del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che gli atti sui quali la CTR ha fondato il proprio convincimento in ordine alla carenza di legittimazione passiva della D.C. (atto di cessione di quote e verbale di assemblea straordinaria) non siano opponibili all’Agenzia delle entrate, non avendo quest’ultima rinvenuto traccia della registrazione degli stessi nei propri archivi e non avendo la società contribuente ottemperato all’obbligo di comunicare la variazione ai sensi della normativa vigente;

6. con il quinto motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 100 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1,in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che la statuizione della sentenza impugnata, con la quale si fa rilevare il difetto di legittimazione passiva della D.C. all’impugnazione dell’avviso di accertamento con conseguente annullamento di quest’ultimo atto, è errata in diritto, in quanto la CTR avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l’inammissibilità del ricorso;

7. il quinto motivo, avente carattere pregiudiziale, è fondato;

7.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la persona che, in un avviso di accertamento, è indicata erroneamente come legale rappresentante della società di capitali cui l’avviso è rivolto, è priva di interesse ad impugnare l’avviso stesso, con la conseguenza che l’eventuale ricorso da essa proposto va dichiarato inammissibile, potendo essa, qualora l’esattore inizi l’azione di riscossione della sanzione nei suoi confronti, impugnare l’avviso di mora, al fine di contestare il rapporto di rappresentanza e la propria responsabilità” (Cass. n. 9282 del 07/06/2012; Cass. n. 29377 del 16/12/2008);

7.2. ne consegue che ha errato la CTR a confermare la sentenza della CTP che aveva dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento, in quanto avrebbe dovuto limitarsi ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso, salva l’eventuale impugnazione della cartella di pagamento ai fini della contestazione del rapporto di rappresentanza;

7.3. sul punto, la sentenza va, dunque, cassata, con conseguente decisione nel merito e declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da D.C.M.;

8. l’accoglimento del quinto motivo comporta l’assorbimento dei motivi secondo, terzo e quarto;

9. con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2909 c.c., nonchè degli artt. 112,115 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi, con riferimento alle statuizioni rese nei confronti dei soci, che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della G. s.r.l. non è nullo e che la CTR ha errato nell’affermare la preclusione dell’esercizio della pretesa impositiva per effetto del presunto giudicato esterno derivante dalla sentenza della CTP di Agrigento n. 240/01/07, intervenuta tra l’Agenzia delle entrate e la Ratto s.r.l.;

10. il motivo è fondato;

10.1. si è già detto al p. 7.2. che l’avviso di accertamento nei confronti della società non può essere ritenuto nullo;

10.2. ne consegue che viene meno la circostanza fattuale sulla base della quale la CTR ha ritenuto l’invalidità (derivata) degli avvisi di accertamento notificati ai soci G.;

10.3. con riferimento, poi, alla seconda ratio decidendi della sentenza impugnata (giudicato relativo alla sentenza di cessazione della materia del contendere emessa nei confronti della Ratto s.r.l. sul presupposto che quest’ultima sia responsabile solo a far data dal 08/07/2003), basterà osservare che non v’è in atti la sentenza della CTP con attestazione del passaggio in giudicato, attestazione necessaria per ogni valutazione al riguardo (da ultimo, Cass. n. 20974 del 23/08/2018);

11. in conclusione, vanno accolti il quinto ed il sesto motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata con riferimento ai motivi accolti e, con riferimento al quinto motivo, va decisa nel merito, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso originariamente proposto da D.C.M.; con riferimento al sesto motivo, va rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame;

11.1. quanto alle spese, con riferimento al giudizio tra l’Agenzia delle entrate e D.C.M., sussistono giusti motivi, in ragione della peculiare questione di diritto affrontata, per la compensazione delle spese di lite relative ai giudizi di merito, dovendo invece la controricorrente essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese relative al presente giudizio, liquidate come in dispositivo;

11.2. con riferimento ai restanti giudizi, la liquidazione delle spese va rimessa al giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il quinto e sesto motivo di ricorso, rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e:

a) decidendo nel merito con riferimento al terzo motivo, dichiara inammissibile l’originario ricorso proposto da D.C.M.; condanna quest’ultima al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 8.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese relative ai giudizi di merito;

b) con riferimento al quarto motivo e ai restanti procedimenti riuniti, rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019

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