Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7765 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 05/04/2011), n.7765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

REGGIO GESTIONE ENTRATE E SERVIZI s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e

difesa, in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.

Antonucci Donato ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Umberto Segarelli, in Roma, v. G.B. Morgagni, n. 2/A;

– ricorrente –

contro

L.O. e COMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco

pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, in

composizione monocratica, n. 15 del 2010, depositata in data 8

gennaio 2010 (non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso: “nulla osserva”;

letta la memoria depositata nell’interesse della societa’ ricorrente.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 10 febbraio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Con sentenza n. 15 del 2010 (depositata l’8 gennaio 2010) il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l’appello proposto dalla Re.G.E.S. s.p.a. nei confronti di L.O. e Comune di Reggio Calabria avverso la sentenza n. 9174/2008 del Giudice di pace di quella stessa citta’.

La suddetta societa’ appellante ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 19/3/2010 e depositato il 3/4/2010) nei riguardi della predetta sentenza (notificatale il 1 febbraio 2010) formulando due distinti motivi. Con il primo motivo ha censurato la decisione impugnata per assunta violazione e/o errata applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e segg. e del R.D. n. 639 del 1910, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ l’insufficiente e contraddittoria motivazione su elementi decisivi della controversia, in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e/o errata applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 203 e 206 della L. n. 689 del 1981, art. 27, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 53 e 53 del D.L. n. 209 del 2002, art. 4 (conv. in L. n. 265 del 2002), della L. 266 del 2005, art. 1, comma 477, del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2, (conv. nella L. n. 31 del 2008), degli artt. 117 e 118 Cost., il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, congiuntamente all’insufficiente e contraddittoria motivazione su elementi decisivi della controversia, in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sembrano sussistere i presupposti per ritenere manifestamente fondato il primo motivo e manifestamente infondato il secondo, potendosi pervenire, quindi, all’accoglimento per quanto di ragione del proposto ricorso nel forme del procedimento camerale.

Con il primo motivo, relativo ai parametri normativi sopraindicati, la societa’ ricorrente ha, in effetti, riproposto la questione circa la gia’ eccepita sua carenza di legittimazione passiva poiche’ essa era societa’ non aveva svolto le funzioni ne’ di gestore ne’ di concessionario dell’ente impositore (nella specie, il Comune di Reggio Calabria) e che, in ogni caso, seppure fosse rimasta dimostrata la sussistenza di una di tali qualita’, non avrebbe potuto il giudice di merito considerarla – come, invece, aveva ritenuto con motivazione inadeguata – litisconsorte necessaria, ma, tutt’al piu’, equiparabile ad un mero “adiectus solutionis causa” (come statuito da Cass. n. 22617/2006). Il riportato motivo sembra fondato avendo, invero, questa Corte stabilito, in tempi piu’ recenti e condivisibili, che, in tema di opposizione a cartella esattoriale, il concessionario non e’ legittimato passivo, in quanto non e’ titolare della situazione sostanziale (la pretesa sanzionatoria) dedotta nel giudizio di opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, ma un semplice adiectus solutionis causa (Cass. 23701/2004; 27065/2005 e, appunto, Cass. n. 22617/2006). In altri termini, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, legittimi contraddittori sono soltanto l’opponente e l’ente impositore, giacche’ solo quest’ultimo e’ titolare della situazione sostanziale oggetto della controversia, e non anche il concessionario, il quale, in quanto soggetto destinatario solo del pagamento, non e’ contitolare del diritto di credito, la cui inesistenza costituisce l’oggetto della domanda di accertamento. Del resto, la giurisprudenza ancor piu’ recente di questa Corte (v. sent. n. 709/2008) ha statuito che nell’opposizione a cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, l’ente delegato alla riscossione puo’ essere considerato, tutt’al piu’, litisconsorte necessario solo quando vengano dedotti motivi riguardanti la regolarita’ formale del procedimento esecutivo. Oltretutto tale ricostruzione pare indirettamente evincersi anche da ulteriore pronuncia (v. Cass. n. 24735/2007), secondo la quale, in tema di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, il concessionario del servizio di riscossione non e’ il soggetto nei cui confronti possa richiedersi la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte in forza di cartella esattoriale per sanzione successivamente annullata, giacche’, in siffatta ipotesi, la legittimazione passiva grava soltanto sull’ente impositore, quale unico titolare del diritto di credito oggetto della riscossione.

Peraltro, nella specifica fattispecie, e’ emerso pacificamente che l’atto impugnato (qualificato “ingiunzione di pagamento”) dalla sig.ra L.O., emesso ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, era stato redatto, sottoscritto e notificato direttamente da apposito Dirigente dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria (riguardante il recupero di sanzioni riconducibili a presupposti verbali di accertamento per violazioni al c.d.s. divenuti esecutivi), in ordine alla quale la societa’ oggi ricorrente traspare come mero Ufficio ricevimento pubblico e come soggetto cui intestare versamento su conto corrente postale, senza, percio’, svolgere un ruolo propriamente riconducibile a quello di un concessionario (essendo, piuttosto, demandato a rendere un servizio finalizzato alla stesura delle ingiunzioni e all’agevolazione del sistema di pagamento).

Con il secondo motivo come precedentemente riportato la ricorrente sostiene la legittima possibilita’ per i Comuni di riscuotere sanzioni amministrative per violazioni al c.d.s. anche a mezzo di ordinanza – ingiunzione fiscale e, conseguentemente, la legittimita’ dello strumento di riscossione coattiva adoperato dal Comune di Reggio Calabria nei confronti della suddetta sig.ra L..

La doglianza non pare fondata avendo questa Corte (v. sent. n. 23631/2006, non contraddetta da altre pronunce) – sul presupposto, peraltro, dell’inapplicabilita’ “ratione temporis” al caso in questione della legislazione speciale indicata dalla ricorrente – gia’ statuito in proposito che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S., la disciplina dettata dagli artt. 203 e 204 C.d.S., che conferiscono efficacia di titolo esecutivo, rispettivamente, al verbale di accertamento non opposto ovvero alla successiva ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione, e dal successivo art. 206, che, ai fini della riscossione della stessa, dichiara applicabili, mediante il rinvio alla L. n. 689 del 1981, art. 27 le norme previste per l’esazione delle imposte dirette, costituisce, tanto con riferimento alla fase della formazione del titolo esecutivo, quanto in relazione a quella della esecuzione coattiva, un sistema tassativo e derogatorio rispetto a quello previsto dalla normativa generale, con la conseguenza che l’Amministrazione e’ priva della facolta’ di ricorrere, in alternativa al predetto sistema, ai normali mezzi previsti dalla legge per la formazione del titolo esecutivo o per procedere ad esecuzione forzata.

In definitiva, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., ravvisandosi la possibile manifesta fondatezza del primo motivo del ricorso in questione e la manifesta infondatezza del secondo”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide gli argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra con riferimento al primo motivo (in ordine al quale, peraltro, nemmeno la ricorrente ha formulato critiche nella memoria difensiva depositata), nel mentre, con riguardo al secondo motivo, pur potendosi condividere le argomentazioni evidenziate con la memoria difensiva della ricorrente alla luce del piu’ recente arresto di questa Sezione (di cui alla sentenza n. 8460 del 9 aprile 2010), in relazione all’ammissibilita’ (nella vigenza del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52) del ricorso alla procedura prevista dal R.D. n. 639 del 1910 anche con riguardo alla riscossione di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione al c.d.s., deve ritenersi, tuttavia, che, in conseguenza dell’accoglimento del primo assorbente motivo, sia venuto meno l’interesse della ricorrente all’ottenimento di una pronuncia anche sulla fondatezza della seconda doglianza dedotta in ricorso;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto in ordine al primo motivo formulato (dichiarandosi la sopravvenuta inammissibilita’ del secondo), con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione allo stesso motivo accolto e, sussistendo le condizioni di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda parte, per la decisione nel merito della causa, deve pervenirsi all’accoglimento dell’appello proposto dalla Reggio Gestione Entrate e Servizi s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Reggio Calabria n. 9174 del 2008, respingendosi, in parziale riforma della stessa, le domande in quanto avanzate anche nei confronti della Re.G.E.S. s.p.a. e dichiarandosi – in virtu’ della particolarita’ delle questioni trattate e della loro obiettiva controvertibilita’ (anche in dipendenza della non univoca giurisprudenza espressasi al riguardo) – la compensazione delle spese dell’intero giudizio tra la stessa ricorrente e le altre parti.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara inammissibile il secondo; cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’appello della Re.G.E.S. s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Reggio Calabria e, in parziale riforma della stessa, respinge le domande in quanto proposte anche nei confronti della Re.G.E.S. s.p.a. . Compensa le spese dell’intero giudizio tra la Re.G.E.S. s.p.a. e le altre parti.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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