Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7763 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. III, 18/03/2021, (ud. 21/09/2020, dep. 18/03/2021), n.7763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34328-2018 proposto da:

A.M., rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA BELSITO,

ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in via

Nizza 134, pec: (avvnicolabelsito.pec.ordineforense.salerno.it);

– ricorrente –

contro

P.C., rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO

MUSIO, ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’avvocato Gianluca PASCALE, in via Badoero 67, pec:

(avv.antonionusio.pec.giuffr.it);

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempre,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI ARISTA, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma,

Lungotevere della Vittoria n. 5;

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY Rappresentanza Generale per

l’Italia, in persona del legale rappresentante, rappresentato e

difeso dagli avvocati GAETANO LAUO GROTTO, e GIOVANNI ALFINITO, ed

elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio del primo, in

via Catanzaro n. 15, pec: (avv.giovannialfinito.pec.giuffr.it);

CARIGE ASSICURAZIONI SPA, elettivamente (Ndr: testo originale

mancante);

avverso la sentenza n. 1130/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 25/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La signora A.M., con citazione del 29/10/2003, convenne davanti al Tribunale di Salerno la Casa di Cura Privata Salus SpA di (OMISSIS) ed i medici curanti dottori M., N. e R., chiedendo accertarsi la responsabilità contrattuale dei medesimi per i postumi invalidanti seguiti ad un intervento chirurgico di artroprotesi al ginocchio destro. Si costituì il contraddittorio con tutti i convenuti e con tre compagnie di assicurazione chiamate in causa dai medesimi.

Il Tribunale adito, disposta una CTU, con sentenza del 2/1/2012, preso atto che l’attrice aveva contratto un’infezione in sala operatoria e che era dovere dei sanitari vigilare anche sul personale in ordine alla preparazione della sala operatoria e della sterilizzazione degli strumenti chirurgici, considerata la percentuale di invalidità del 15% indicata dalla CTU, condannò i convenuti al risarcimento del danno, a titolo di invalidità temporanea, danno biologico e morale e spese mediche documentate, e dichiarò le compagnie di assicurazione tenute a manlevarli.

La A. propose appello censurando: 1) la valutazione della sua invalidità perchè calcolata non nella sua intera consistenza ma in una percentuale di aggravamento; 2) la mancata considerazione o insufficiente personalizzazione del danno; 3) il mancato riconoscimento del danno patrimoniale connesso alla sua attività di casalinga e 4) il mancato riconoscimento del danno emergente per la ritenuta impossibilità di una liquidazione equitativa.

2. Istituitosi il contraddittorio con gli appellati e proposto dalla compagnia di assicurazioni Zurick Insurance appello incidentale, la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 382 del 2018, ha rigettato entrambi gli appelli.

Per quanto ancora rileva in questa sede ha osservato: 1) quanto all’erronea valutazione del danno commisurato a postumi del 15% e non del 30% la censura è infondata perchè il Tribunale ha applicato la percentuale indicata nelle conclusioni del CTU e perchè la danneggiata non la ha neppure contestata tempestivamente; peraltro la liquidazione era coerente con il solo danno causalmente connesso agli esiti dell’infezione; 2) l’appellante non ha fornito la prova del danno arrecato dall’infezione del ginocchio destro al sinistro; 3) la personalizzazione del 31% riconosciuta dal CTU è corretta, non avendo l’attrice allegato nè provato elementi che giustificassero una liquidazione maggiore del danno non patrimoniale; 4) è inammissibile la pretesa mancata valutazione del lucro cessante derivante dall’incidenza sull’attività di casalinga perchè censura nuova, avendo la danneggiata, in primo grado, allegato genericamente il danno da interruzione della propria attività lavorativa, indicata per la prima volta in comparsa conclusionale nel lavoro di badante; 5) la censura relativa alla mancata liquidazione equitativa delle spese vive è infondata.

Il Tribunale ha limitato il risarcimento alle sole spese mediche documentate, in mancanza della prova di esborsi ad altro titolo, quale ad esempio aver viaggiato con mezzi pubblici, essere stata assistita da estranei, aver soggiornato in strutture a pagamento, etc. e bene ha fatto: solo in presenza di allegazione e dimostrazione di tali eccezionali e specifiche circostanze il giudice avrebbe potuto provvedere ad una liquidazione equitativa del quantum.

3. Avverso la sentenza la A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Hanno resistito con distinti controricorsi: 1) P.C., in proprio e quale esercente la rappresentanza legale del figlio minore, eredi del deceduto Dott. R.; 2) Generali Italia SpA; 3) Zurich Insurance SpA.

4. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo ” violazione e falsa applicazione dell’art. 1218,2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 116 c.p.c. (valutazione delle prove); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″ la ricorrente si duole che il Giudice abbia aderito alle conclusioni del CTU sull’invalidità al 15% anzichè al 30% come sarebbe stato, a suo avviso, corretto in ragione dell’anchilosi in estensione al ginocchio destro computata dalla letteratura al 30%, ritenendo superflua la considerazione della Corte d’Appello che la percentuale non era stata contestata tempestivamente nel giudizio di primo grado.

1.1 Il motivo è inammissibile perchè, a prescindere dalle considerazioni relative alla consulenza e a come avrebbe dovuto essere letta, non è censurata la ratio decidendi della mancata contestazione da parte dell’attrice del 15% in primo grado, ritenuta “superflua”.

2. Con il secondo motivo “violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” la ricorrente denuncia un vizio di motivazione della sentenza laddove ha ritenuto che la personalizzazione di un danno, in misura maggiore rispetto a quella liquidata, non potesse essere allegato con il riferimento a mere traversie, disagi e sofferenze psichiche ma avrebbe presupposto una allegazione in fatto ed una specifica attività istruttoria.

2.1 Premesso che la ricorrente ha ottenuto il riconoscimento del 31% di personalizzazione, quindi una misura anche ulteriore rispetto alla previsione degli artt. 138-139 Codice delle Assicurazioni attualmente vigenti, il motivo è inammissibile perchè la Corte d’Appello si è attenuta a quanto statuito, con giurisprudenza del tutto consolidata, da questa Corte in punto di personalizzazione del danno, richiedendo l’allegazione di fatti specifici, del tutto particolari ed eccezionali rispetto alle normali reazioni di un soggetto racchiuse nel bareme. A pagina 9 della sentenza la Corte territoriale richiama il 31% di personalizzazione comprensiva del danno morale soggettivo e tale statuizione è del tutto in linea con la giurisprudenza: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute; esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un “bareme” medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di “personalizzazione” in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (Cass. 3, n. 27482 del 30/10/2018; Cass., 3, 28988 dell’11/11/2019; Cass., 3, n. 2788 del 31/1/2019).

3. Con il terzo motivo – “violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1226 e 1227 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c.” – la ricorrente si duole della mancata considerazione della qualità di casalinga ai fini del risarcimento del danno.

3.1 Anche questo motivo è inammissibile perchè non censura la rilevata novità della questione in appello, stante che, nelle conclusioni di primo grado, la ricorrente aveva affermato di svolgere il lavoro di badante. La Corte territoriale ha correttamente argomentato che, a fronte della liquidazione già ricompresa nel bareme, il danno da “lesione dell’attività di casalinga” avrebbe dovuto essere espressamente allegato e provato (Cass., 9/10/2012 n. 17167).

4 Con il quarto motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 1227 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’impugnante censura la sentenza per aver limitato il danno patrimoniale alle sole spese documentate non potendo presumersi, in assenza di specifica dimostrazione di esborsi e del collegamento causale con i fatti, l’esistenza di dette spese, procedendo ad una liquidazione equitativa. Secondo la Corte d’Appello, in mancanza di prova di aver viaggiato con mezzi pubblici, di essere stata assistita da estranei, di aver soggiornato in strutture a pagamento, non sarebbe stata possibile una liquidazione equitativa.

4.1 Il motivo è inammissibile. La pretesa ad una liquidazione meramente ipotetica è rimasta del tutto sprovvista di prova sicchè del tutto correttamente la sentenza ha limitato la quantificazione alle sole spese effettivamente provate.

5. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, in favore di ciascuna parte resistente, liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. “raddoppio” del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

LA Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 5.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali, in favore di ciascuna parte resistente. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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